Cassazione, sentenza n. 33471 del 30/11/2023

Sentenza n. 33471 del 30/11/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
33471
Data
30/11/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un’amministrazione statale aveva impugnato una cartella relativa a diritti doganali, accise e IVA; la CTR aveva dichiarato il ricorso inammissibile perché non riferito a vizi propri e perché la riscossione era stata sospesa. La Cassazione ha invece rilevato che erano state contestate l’esistenza dell’atto presupposto e la difformità di importi e voci, precisando che la sospensione, senza annullamento del ruolo, non elimina l’interesse all’impugnazione. Ha cassato con rinvio, disponendo anche l’integrazione del contraddittorio verso l’agente della riscossione.

Testo della pronuncia

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito anche ADM), in esito al pvc della Guardia di finanza del 5 giugno 2008, emetteva invito di pagamento nei confronti della Direzione di Commissariato Marina Militare (di seguito anche DCMM) di (Omissis) per la somma di Euro 29.382.029,67, oltre ulteriori interessi e sanzioni, a titolo di diritti doganali (dazi, accise, Iva diritti per Stazione sperimentale combustibili), evasi in relazione ad un complessivo quantitativo di 82.440,77 mc di olio combustibile fluido indebitamente immesso in consumo dal deposito doganale privato "A.A." intestato alla suddetta Direzione.

2. In relazione a detta ripresa, l'Ufficio iscriveva a ruolo le somme dovute e, in data 13 gennaio 2010, notificava cartella di pagamento per il complessivo importo di Euro 31.441.187,95.

3. Il Ministero della Difesa Direzione di Commissariato della Marina Militare di (Omissis) impugnava l'atto di riscossione – la cui efficacia esecutiva veniva sospesa dall'Agenzia delle dogane – innanzi alla CTP di Taranto, che lo annullava.

4. La sentenza era riformata dalla CTR in epigrafe, che riteneva inammissibile l'originario ricorso attesa la mancata impugnazione della cartella per vizi propri, l'avvenuta sospensione della stessa in epoca anteriore alla proposizione del ricorso e l'autonoma impugnazione, nel merito, dell'atto presupposto.

5. Il Ministero della Difesa e la Direzione di Commissariato della Marina Militare di (Omissis) propongono ricorso, con quattro motivi, cui resiste l'Agenzia delle dogane con controricorso, poi illustrato con memoria.

Motivi della decisione 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell' art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 1 , comma 2, e art. 53 , comma 2, per non aver la CTR disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, già evocato in primo grado.

1.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell' art. 360 c.p.c., n. 4, l'errata declaratoria di inammissibilità del ricorso originario in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 19 , attesa la denuncia di vizi propri della cartella, nonchè la violazione dell' art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sui dedotti vizi e motivazione apparente.

Rileva, in particolare, che, sin dal primo grado, aveva dedotto quali vizi propri della cartella la nullità della stessa per inammissibilità della riscossione tra amministrazioni dello Stato, inesistenza dell'atto presupposto, erroneità e nullità del ruolo e delle voci indicate in cartella per la non coincidenza con le voci e gli importi indicati nell'avviso.

1.2. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell' art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell' art. 100 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1996, artt. 19 e 53, per aver la CTR ritenuto il Ministero carente d'interesse ad impugnare la cartella sull'assunto che non fossero stati lamentati vizi propri per l'avvenuta sospensione degli avvisi di pagamento.

1.3. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell' art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell' art. 112 c.p.c., e motivazione apparente e contraddittoria per aver la CTR, nel dispositivo, statuito "conferma la pretesa tributaria rivendicata".

2. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso: la prima – sulla carenza di interesse per la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella – attiene al merito delle doglianze; la seconda – di carenza per autosufficienza – perchè infondata avendo il Ministero della Difesa adeguatamente, e con sufficiente chiarezza e precisione, individuato le questioni rilevanti, costituendo le ulteriori circostanze relative alle vicende pregresse una mera illustrazione del contesto in cui resta inserita la vicenda.

2.1. Sempre in via preliminare, inoltre, va dato atto che, come anche precisato dal controricorrente in memoria, il giudizio relativo all'avviso di pagamento è stato definito con sentenza n. 15712 del 5 giugno 2023, passata in giudicato.

Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dall'Agenzia delle dogane, la definitività dell'accertamento di merito (favorevole a ADM) non priva di interesse il ricorso del Ministero della Difesa avverso la cartella emessa in ragione dell'avviso ove siano stati dedotti vizi propri dell'atto di riscossione.

3. I primi tre motivi, che possono essere esaminati unitariamente per connessione logica, sono fondati nei termini che seguono.

3.1. Quanto al secondo motivo, in primo luogo, non sussiste la dedotta inammissibilità: è ben vero che l'Amministrazione ricorrente ha formulato una pluralità di censure nello stesso motivo; tuttavia, le stesse sono partitamente articolate e non mirano ad un nuovo esame di merito.

3.2. Nel merito, nella vicenda in giudizio, come emerge dall'intero ricorso e dagli atti ivi riprodotti, il Ministero della Difesa aveva lamentato vizi propri della cartella, in primis l'asserita inesistenza dell'atto presupposto (potenzialmente tale da porre nel nulla la cartella) e, ammessa la riconducibilità dell'atto di riscossione all'avviso di pagamento, l'incongruenza per importi e voci di ripresa tra quanto risultante da quest'ultimo e quanto inserito in cartella.

3.3. Va parimenti escluso che la sospensione operata dall'Agenzia delle dogane dell'esecutività della cartella determini una carenza di interesse o, anche, l'inammissibilità dell'originario ricorso posto che l'Amministrazione non ha annullato l'iscrizione a ruolo, sicchè deve ritenersi persistente l'interesse a far valere gli eventuali vizi propri dell'atto.

3.4. Ne deriva che la CTR, nel ritenere inammissibile l'originario ricorso per la mancata formulazione di doglianze su vizi propri della cartella, ha errato.

3.5. Ciò determina altresì la fondatezza della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, del resto parte del giudizio già in primo grado.

4. Il restante motivo resta assorbito.

5. In accoglimento del primo, secondo e terzo motivo, assorbito il quarto, la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione che provvederà all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione e all'ulteriore esame.

P.Q.M. La Corte, in accoglimento del primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione che provvederà all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione e all'ulteriore esame.

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