Cassazione, sentenza n. 34416 del 11/12/2023

Sentenza n. 34416 del 11/12/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
34416
Data
11/12/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società aveva impugnato un’intimazione di pagamento relativa a una cartella per tributi erariali, contestando notifiche, motivazione, sottoscrizione e produzione documentale. La Cassazione ha confermato, tra l’altro, che il contribuente può agire contro ente creditore o agente della riscossione senza litisconsorzio necessario, che in appello tributario possono essere prodotti nuovi documenti e che il richiamo all’atto precedente può motivare gli interessi successivamente maturati. Ha rigettato integralmente il ricorso, confermando l’esito sfavorevole alla contribuente.

Testo della pronuncia

La controversia ha ad oggetto il ricorso avverso un'intimazione di pagamento (n. (Omissis)) per una cartella di pagamento riguardante tributi erariali del (Omissis), emessa da Riscossione Sicilia Spa (d'ora in poi controricorrente) nei confronti della F.lli A.A. di B.B. & C. s.n.c. (d'ora in poi ricorrente).

La CTP ha accolto il ricorso.

La CTR, riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia di Riscossione di Agrigento Spa rigettando il ricorso proposto dall'attuale ricorrente, sulla base delle seguenti ragioni:

– con il deposito, in questo grado di giudizio, del fascicolo di primo grado, contenente la documentazione irritualmente prodotta, si deve ritenere sanata l'irritualità e tardività della produzione verificatasi in primo grado;

– da tale documentazione emerge che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione oggetto del giudizio è stata regolarmente notificata al contribuente il 10 Aprile 2010;

– la relata di notifica posta sul frontespizio della cartella non determina alcun vizio della notificazione, dovendo trovare applicazione l' art. 156 c.p.c.;

– tale rilievo vale anche per gli ulteriori presunti vizi della notificazione dal momento che la proposizione del tempestivo ricorso e le difese spiegate dimostrano che il contribuente è venuto a conoscenza dell'atto e del suo integrale contenuto;

– il difetto di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento non vizia l'atto quando non vi è dubbio, come nel caso di specie, sulla riferibilità di questo all'autorità da cui promana, posto che l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia previsto dalla legge;

– analoghe considerazioni devono essere svolte in ordine alla lamentata mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente per l'impugnazione;

– non sussiste alcun difetto di motivazione dell'intimazione impugnata, essendo esaustiva l'indicazione dell'atto presupposto; solo quest'ultimo infatti deve presentare i requisiti motivazionali invocati dal contribuente;

– tutti gli ulteriori vizi dedotti, riguardanti la cartella di pagamento e l'avviso di accertamento sono inammissibili, in quanto avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione della cartella di pagamento ritualmente notificata.

la ricorrente propone ricorso fondato su 13 motivi e deposita memoria, la controricorrente si costituisce al solo fine di partecipare all'eventuale udienza, il P.G. con conclusioni scritte si è espresso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 , 39, dell' art. 2697 c.c., nonchè in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Si duole la ricorrente che la sentenza impugnata non abbia dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del preteso credito, posto che, non avendo assolto all'onere di chiamare in causa l'ente impositore, non avrebbe fornito la prova della sussistenza degli elementi di validità dell'atto prodromico ivi incluso la validità della notificazione. Deduce, quindi, l'erroneità della sentenza, anche sotto il profilo dell'omesso esame del fatto storico della mancata chiamata in causa dell'ente impositore, nella parte in cui ha affermato la sanatoria dell'irritualità e tardività della produzione documentale effettuata dall'odierna controricorrente attraverso il deposito del fascicolo del primo giudizio.

1.1. Il motivo è, in parte, infondato, e, in parte inammissibile. Come si desume dalla lettura della sentenza impugnata, il giudice di secondo grado ha effettivamente tralasciato di vagliare, senza neanche farne menzione nell'esposizione degli antefatti processuali, l'eccezione concernente la mancata chiamata in causa dell'ente impositore nel giudizio di prime cure. Tale eccezione è stata riprodotta nel corpo del ricorso per cassazione (pagine 5 – 6). Accertata l'omessa pronuncia, il Collegio, tuttavia, è in grado di scrutinare la regolarità del contraddittorio sulla scorta delle risultanze processuali, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto. Costituisce principio consolidato di legittimità quello per cui la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, ai sensi dell' art. 384 c.p.c., nel caso di violazione o falsa applicazione, non solo di norme sostanziali, ma anche di norme processuali, il che è conforme al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, purchè non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto ( Cass., Sez. 5, 20 ottobre 2017, n. 24866 ; Cass., Sez. 5, 8 giugno 2021, n. 15866 ; Cass., Sez. 5, 4 novembre 2022, n. 32511 ).

1.2. Ritiene il Collegio che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione non inficia la regolarità del procedimento, nè mina la validità della sentenza impugnata. Deve, in proposito, essere ribadito il consolidato indirizzo di legittimità, per il quale l'azione di impugnativa di una cartella di pagamento, compresa quella fondata sulla mancata notifica degli atti prodromici, può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore ( Cass., Sez. U, n. 16412/2007 Rv. 598269 – 01; nello stesso senso Sez. 6 – 5, n. 21220/2012, Rv. 624480 – 01, Sez. 1, n. 9016/2016, Rv. 639535 – 01, Sez. 5, n. 14991/2020, Rv. 658358 – 01, Sez. 6 – 3, n. 29798/2019, Rv. 656156 – 01, Sez. 1, n. 24589/2019, Rv. 655338 – 01, Sez. 1, n. 13929/2019, Rv. 654264 – 01). Nello stesso senso è stato affermato che non ha rilievo la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anzichè la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore ( Cass. Sez. 5, 28 aprile 2017, n. 10528 ; Cass., Sez. 5, 4 aprile 2018, n. 8295 , Sez. 6, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2020, n. 3238 ; Cass., Sez. 5, 17 novembre 2020, n. 26092 ; Cass., Sez. 6, 18 febbraio 2020, n. 3955 ; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6422 ; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2021, n. 16983 ; Cass., Sez. 5, 12 agosto 2021, n. 22756 ; Cass., Sez. 5, 22 dicembre 2022, n. 37498 ; Cass., Sez. 5, 25 settembre 2023, n. 27227 ).

Da quanto esposto deriva che, nel caso di specie, l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione non inficia la regolarità del procedimento, nè mina la validità della sentenza impugnata.

1.3. Il motivo articolato sotto il profilo dell'omesso esame, ai sensi dell' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile, non concernendo l'esame di un fatto, ovvero di un preciso accadimento o di una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, ma lamenta l'omesso esame di questioni e argomentazioni difensive che non rientrano nel parametro dell'articolo ora richiamato.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 2697 c.c. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 26 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 60 . Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'inammissibilità dei vizi di notifica dell'avviso di accertamento sul presupposto che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione della cartella di pagamento ritualmente notificata. Deduce, in proposito, di avere eccepito l'omessa notifica del titolo esecutivo posto a fondamento dell'iscrizione nel ruolo esattoriale che poteva essere impugnato anche con il primo e unico atto portato alla conoscenza della contribuente ovvero l'intimazione di pagamento.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, la violazione della L. 20 novembre 1982, n. 890 , art. 4 , comma 3, dell' art. 2697 c.c. e dell' art. 156 c.p.c., nonchè l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Contesta l'esistenza giuridica della notificazione dell'intimazione per assoluta difformità dal modello legale previsto dal codice di rito. Si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto sanata la irritualità e la tardività verificatasi nel giudizio di primo grado, in quanto l'odierna controricorrente ha prodotto la copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'intimazione di pagamento che riproduceva solamente il lato verso. L'omessa produzione del lato fronte avrebbe determinato l'impossibilità di riferire l'avviso di ricevimento all'atto impugnato, in quanto non ha consentito di individuare il mittente. Sotto altro profilo, la copia sarebbe stata resa conforme dalla stessa controricorrente, parte processuale, priva del potere di autenticazione. In presenza di contestazione sulla conformità, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto, pertanto, ad avviso della ricorrente, motivare in ordine alla doglianza relativa a tale vizio e ritenere il mancato raggiungimento della prova della contestata notificazione dell'intimazione di pagamento.

4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241 , art. 3 e della L. 27 luglio 2000, n. 212 , art. 7 nonchè l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Si duole del difetto di motivazione dell'atto impugnato che si è limitato a riportare il n.ero della cartella di pagamento e l'importo complessivo degli interessi moratori, senza alcuna indicazione circa le modalità del loro computo.

5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , artt. 57 e 58 dell' art. 2697 c.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 26 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 60 . Deduce che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non è ammessa in secondo grado la produzione di nuove prove, ma solo di documenti a supporto di quanto già prodotto. Contesta, poi, che i giudici di secondo grado abbiano consentito la produzione di documenti che hanno introdotto eccezioni e tematiche nuove.

6. Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 19 , comma 1, lett. a) e d) e, comma 3, art. 21, comma 1, art. 12 e 25. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato che i vizi dedotti della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione della cartella di pagamento. Deduce, in proposito, che, in presenza di un'impugnazione cumulativa dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici non notificati e in assenza di prova dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare definitivamente la nullità degli atti consequenziali.

7. Con il settimo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 , art. 4 , commi 1 e 5, della L. n. 890 del 1982 , artt. 3 , 4 , 12 e 14 e dell' art. 156 c.p.c. Contesta l'esistenza giuridica della notificazione della cartella, in quanto la raccomandata informativa prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 60 , comma 1, sarebbe stata effettuata da una società postale privata, la quale non avrebbe fornito alcuna prova circa il proprio titolo abilitativo. Ad avviso della ricorrente solo Poste italiane Spa era soggetto qualificato per l'attività di trasmissione di tale raccomandata. Censura, pertanto, la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che tutti gli ulteriori vizi avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione della cartella di pagamento ritualmente impugnata.

8. Con l'ottavo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 148 e 156 c.p.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 26 , del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 60 e dell' art. 2697 c.c. Si duole dell'inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento assumendo che la controricorrente ha prodotto la copia della relata di notifica in suo possesso, da cui si evince "che è stato apposto un timbro abusivo" che non poteva essere contenuto nelle relate consegnate al destinatario, perchè poste all'interno di una busta chiusa e sigillata. La ricorrente deduce inoltre che, immaginando di togliere il timbro abusivo, si vede chiaramente che gli estremi identificativi del notificatore e la sua sottoscrizione sono incomprensibili e devono dunque ritenersi omessi con conseguente inesistenza della notifica e impossibilità della sua sanatoria.

9. Con il nono motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 26 , comma 5, dell' art. 2697 c.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 60 . Contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'inammissibilità dei vizi relativi alla cartella di pagamento, ritualmente notificata, in quanto sul punto vi era stata una contestazione da parte della stessa ricorrente ed una richiesta della matrice o degli altri elementi previsti dall'art. 26 ora richiamato. A fronte dell'inadempimento dell'attuale controricorrente, la sentenza avrebbe dovuto concludere per la mancanza di prova della contestata notificazione.

10. Con il decimo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 22 , comma 5, e dell' art. 2712 e 2719 c.c. Si duole che, a fronte del disconoscimento della relata di notifica prodotta in copia, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto adottare un'ordinanza di esibizione ex art. 22 D.Lgs. ora richiamato, e, in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere di produzione, avrebbe dovuto dichiarare non provata la contestata notificazione.

11. Con l'undicesimo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , art. 18 dell' art. 2697 c.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 26 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 60 . Si duole che il documento denominato "Informazioni carico iscritto al ruolo" e le copie delle relate di notifica non possiedono i requisiti richiesti dall'art. 18 D.P.R. ora richiamato per provare la rituale notificazione e manca della necessaria conformità legale. In particolare, la copia non sarebbe una riproduzione fedele dell'originale, e in essa manca il cognome e nome e qualifica del pubblico ufficiale, la sua firma per esteso, la dichiarazione di conformità, il numero dei fogli impiegati e il timbro dell'ufficio su ogni pagina.

12. Con il dodicesimo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell' art. 148 c.p.c., dell' art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 445 del 2000 , art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 26 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 60 , degli artt. 3 , 24 e 111 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 7 , comma 4. Deduce nuovamente che la conformità legale delle fotocopie prodotte è stata resa dalla stessa parte processuale ovvero l'odierna controricorrente, all'epoca appellante, anzichè da un pubblico ufficiale autorizzato con la conseguenza della violazione del precetto costituzionale di uguaglianza delle parti davanti alla legge. Ne deriva, secondo la ricorrente, la giuridica inesistenza della cartella di pagamento mai notificata.

13. Con il tredicesimo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 26 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 60 , dell' art. 2697 c.c. Contesta ancora che il documento denominato "Informazioni carico iscritto al ruolo" e le copie delle relate di notifica rese conformi dall'attuale controricorrente non sono assistite da efficacia probatoria, non possedendo l'agente della riscossione la potestà di autenticazione. Il documento da ultimo richiamato, asseverato conforme attraverso l'apposizione di timbro e sottoscrizione del procuratore, ma riproduttivo di una o più parti della cartella, ad avviso della ricorrente, non può essere considerato valida prova della notifica dell'intera cartella.

14. Il secondo, il terzo, il sesto, il settimo, il nono, l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo sono infondati e, per alcuni aspetti inammissibili, e possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta connessione logica.

Sindacando la regolarità della notifica relativa alla sequenza procedimentale, la sentenza impugnata ha affermato che dalla documentazione "emerge che la cartella esattoriale di cui all'intimazione di pagamento impugnata è stata regolarmente notificata al contribuente il 10/04/2010". Da tale premessa, il giudice del gravame ha coerentemente dedotto l'inammissibilità dei motivi di appello circa la notifica dell'avviso di accertamento "in quanto avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione della cartella di pagamento ritualmente notificata". I vizi dell'avviso di accertamento, che la contribuente assume non esserle stato notificato, infatti, potevano essere fatti valere soltanto con l'impugnazione della correlativa cartella di pagamento, conseguendone, altrimenti, la definitività dell'atto presupposto.

Deve essere ribadito il principio per cui, in tema di notifica della cartella di pagamento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 26 , comma 1, parte 2, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento. La cartella, infatti, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all' art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione ( Cass., Sez. 3, 27 novembre 2015, n. 24235 ; Cass., Sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n. 23902 ; Cass., Sez. 5, 20 giugno 2019, n. 16556 ; Cass., Sez. 5, 27 ottobre 2020, n. 23531 ; Sez. 6-5, 5 maggio 2022, n. 14259; Cass., Sez. 3, 21 giugno 2023, n. 17841 ; Cass., Sez. 5, 25 ottobre 2023, n. 29552 ).

Deve, quindi, essere ribadito il principio più volte espresso in sede di legittimità, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 19 , comma 3, la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso di accertamento e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento; ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937 ; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310 ; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150 ; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641 ; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818 ; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610 ; Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847 ; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252 ; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073 ).

I vizi dell'avviso di accertamento da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, pertanto, non sono deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultima, eccettuato il caso, non ricorrente nella specie, in cui solo attraverso la cartella di pagamento il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata.

Il Collegio intende qui, inoltre, riaffermare il principio in base al quale, qualora l'agente della riscossione si limiti a produrre in giudizio la copia fotostatica della relata di notifica per ciascuna cartella di pagamento, in corrispondenza al relativo avviso di intimazione, il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso ( Cass. Sez. 6- 3, 11 ottobre 2017 n. 23902 ; Cass., Sez. 5, 26 ottobre 2020, n. 23426 ).

Tale postulato non significa affatto fare assurgere l'ente riscossore quale parte privilegiata a danno della parte privata, ma semplicemente riconoscere al giudice il potere a lui attribuito di valutare liberamente gli atti di parte unitamente a tutte le altre circostanze del giudizio, come riconosciuto dagli artt. 115 e 116 c.p.c. Non si tratta, quindi, anche per quanto riguarda la produzione del documento denominato "Informazioni carico iscritto a ruolo" di copie del ruolo rese autentiche dalla controparte, quanto di documentazione prodotta liberamente valutabile dal giudice del merito.

Nel caso di specie i giudici del gravame hanno, infatti, affermato il perfezionamento del procedimento notificatorio, sulla base della copia della relata di notifica e di altri elementi, quali la costituzione tempestiva e le difese spiegate dalla ricorrente da cui era evincibile una perfetta conoscenza dell'atto, con conseguente applicazione dell' art. 156 c.p.c. Alla stessa stregua la dedotta mancata produzione della relata nel lato fronte, ove è evincibile il mittente, non è stata considerata dai giudici di secondo grado un'omissione in grado di confutare l'esito positivo della notifica, proprio alla luce delle difese della ricorrente che ha dato prova di ben conoscere l'atto impugnato e i suoi atti prodromici.

Il motivo (terzo) fondato sull'eccezione che sia stata prodotta solo la copia dell'avviso dal lato verso, non recante il mittente, e sulla mancata produzione dell'originale dell'avviso di ricevimento della notifica a mezzo del servizio postale o il duplicato rilasciato dall'ufficio postale, presenta, inoltre profili di inammissibilità, in quanto l'avviso non è stato integralmente trascritto in ossequio al principio di autosufficienza, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso ( Cass. civ. n. 31038/2018 , n. 5185/2017 ).

Con riferimento alla censura di inesistenza della notifica per essere stata effettuata con raccomandata a mezzo di una società postale privata e non attraverso il fornitore del servizio universale, si ricorda che la questione è di recente stata affrontata in sede di legittimità e risolta dalle S.U., le quali hanno affermato il principio secondo cui, in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017 . La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo (Sez. U, n. 299/2020, Rv. 656575 – 01).

Sui motivi riguardanti la notifica dell'intimazione di pagamento, va ribadito che il vizio della notificazione di un atto tributario investe solo la sua notificazione e non anche l'atto notificato, con la conseguenza che questo non può essere annullato soltanto per il difetto della sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell'atto se non idoneamente impugnato ( Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11137 ; Cass., Sez. 5, 24 giugno 2016, n. 13107 ). Il principio si fonda sul presupposto che la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, in conformità con la previsione letterale dell' art. 1334 c.c., ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati. Da ciò deriva che il vizio ovvero l'inesistenza di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo ( Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2014, n. 654 ; Cass., Sez. 5, 24 aprile 2015, n. 8374 ; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2016, n. 18480 ; Cass., Sez. 5, 24 agosto 2018, n. 21071 ; Cass., Sez. 3, 29 settembre 2021, n. 26310 ; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2022, n. 22286 ; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2023, n. 27017 ).

La sentenza impugnata facendo corretta applicazione dei principi sopra esposti, con riferimento ai dedotti vizi di notifica ha affermato che "La relata di notifica posta sul frontespizio della cartella non determina alcun vizio della notificazione che possa rilevare ai fini della decisione in ossequio all' art. 156 c.p.c., avendo comunque l'atto raggiunto il suo scopo. Ciò vale anche per gli ulteriori presunti vizi della notificazione, dal momento che la proposizione del tempestivo ricorso e le difese ivi spiegate dimostrano che il contribuente è venuto a conoscenza dell'atto e del suo integrale contenuto".

I motivi articolati anche sotto il profilo dell'omesso esame, ai sensi dell' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sono, poi, inammissibili, non concernendo l'esame di un fatto, ovvero di un preciso accadimento o di una precisa circostanza in senso storico-naturalistico. Essi lamentano, infatti, l'omesso esame di questioni e argomentazioni difensive che non rientrano nel parametro dell'articolo ora richiamato.

Sono, altresì, inammissibili i motivi ora in esame nella parte in cui lamentano la violazione dell' art. 2967 c.c., doglianza che può essere fatta valere solo nel caso in cui viene censurata l'illegittimità delle regole di ripartizione dell'onere probatorio, con illegittima inversione dell'onere probatorio ( Cass. Sez. 6 – 3, n. 26769/2018 , Rv. 650892 – 01).

15. Il quarto motivo è infondato. Con riguardo alla doglianza relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato dal quale non sarebbe stato possibile evincere a cosa si riferiva la pretesa erariale, si rinvia a quanto compiutamente esposto al punto 14 della presente sentenza con riferimento alla sufficienza dell'indicazione del numero della cartella di pagamento. L'intimazione di pagamento impugnata, nel contenuto riportato nel ricorso per Cassazione, precisava: "il totale da lei dovuto risulta dalla somma: dell'importo non pagato della cartella pari ad Euro 6.308,88 del compenso di riscossione e delle altre spese che all'8/4/2013 sono di Euro 649,09 degli interessi di mora che all'8/4/2013, sono di Euro 908,75".

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 50 , commi 2 e 3, prevede che: "2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica"; il modello dell'intimazione di pagamento in vigore ratione temporis è stato approvato con D.M. 28 giugno 1999 .

Secondo questa Corte, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 50 , commi 2 e 3, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicchè non occorre (anche in forza della L. 7 agosto 1990, n. 241 , art. 21-octies , comma 2) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (tra le tante: Cass., Sez. 5, 9 novembre 2018, n. 28689 ; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2019, n. 1961 ; Cass., Sez. 5, 11 agosto 2020, n. 16909 ; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504 ; Cass., Sez. 5, 7 maggio 2021, n. 12140 ; Cass., Sez. 65, 8 gennaio 2022, n. 2644; Cass., Sez. 5, 24 febbraio 2022, n. 6209 ; Cass., Sez. 5, 24 novembre 2022, n. 34689 ; Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2023, n. 5546 ).

Pertanto, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione era sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che – sia pure in relazione alla menzione degli interessi moratori nella cartella di pagamento, ma con argomentazioni valevoli anche per l'intimazione di pagamento – hanno ritenuto che la cartella di pagamento, allorchè segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212 , art. 7 e dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 , art. 3 ; se, invece, la cartella di pagamento costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo ( Cass., Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281 ).

16. Il quinto motivo è infondato. Con esso viene censurata la parte di motivazione in cui viene affermato che "con il deposito del fascicolo di primo grado in questo grado del giudizio contenente la documentazione ritualmente prodotta deve ritenersi definitivamente sanata l'irritualità e la tardività verificatasi in primo grado".

Occorre ricordare il principio di legittimità ormai consolidato, secondo cui nel processo tributario regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , atteggiantesi come tipico procedimento documentale, alla luce del fondamentale principio di specialità fatto salvo dall'art. 1 – in forza del quale nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest'ultima -, non può trasferirsi tout court l'esegesi, in tema di produzione di documenti in appello, dell' art. 345 c.p.c., comma 3, nel senso che tale disposizione fissa sul piano generale il principio dell'inammissibilità dei "nuovi mezzi di prova" e, quindi, anche delle produzioni documentali.

L'art. 58 del nuovo processo tributario, infatti, oltre a consentire al giudice d'appello di valutare la possibilità di disporre "nuove prove" (comma 1), fa espressamente "salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti" (comma 2) ( Cass., Sez. 5, n. 3611/2006 , Rv. 587923 – 01, Sez. 5, n. 21309/2010, Rv. 615455 – 01).

Il motivo presenta anche profili di inammissibilità laddove lamenta che la produzione documentale abbia ampliato il tema di indagine, senza chiarire in alcun modo in che cosa sia consistito tale ampliamento o mutamento della pretesa.

17. L'ottavo motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile. Con esso si censura la parte di motivazione secondo cui i vizi attinenti alla cartella di pagamento sono inammissibili, perchè avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione della cartella di pagamento, in quanto la prova della notifica non è stata raggiunta per due ordini di motivi: a) l'omessa indicazione in ambedue le relate, quella consegnata all'istante e quella al destinatario, dell'identità, qualifica, sottoscrizione del soggetto notificatore; b) l'originale della relata è stato artificiosamente manomesso: in particolare, si assume che un timbro è stato apposto nell'originale della relata dopo la consegna al contribuente, mentre l'atto consegnato non poteva riportare tale dicitura, perchè posto all'interno di una busta chiusa e sigillata.

Con riferimento al punto a), in ordine alla mancata indicazione dell'identità, si richiama l'indirizzo di legittimità secondo cui, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 26 , comma 1, seconda parte, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, il soggetto legittimato alla notifica è il concessionario, agente della riscossione, mentre il soggetto che in concreto consegna la cartella all'ufficio postale opera come mero nuncius, sicchè la sua identità (o la sua giuridica inesistenza) non incidono sulla validità del procedimento di notificazione ( Cass., Sez. 5, n. 6198/2015 , Rv. 635007 – 01).

Con riguardo all'illeggibilità della firma deve essere ricordato che la nullità di un atto dipende non già dall'illeggibilità della firma, bensì dal fatto che si ignori chi in effetti lo abbia sottoscritto, onde se, nonostante l'illeggibilità della sottoscrizione, l'individuazione del firmatario sia oggettivamente certa, la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dell'atto non ne può importare la nullità, dovendosi presumere fino a prova contraria che la persona che ha firmato aveva la facoltà di farlo (nella specie si trattava di cartella esattoriale, in calce alla relazione di notificazione della quale era apposta una firma illeggibile, pur risultando che la cartella era stata consegnata da persona qualificatasi messo esattoriale mediante l'indicazione a stampa apposta sulla cartella stessa) (Cass. Sez. U, n. 3739/1971, Rv. 355546 – 01).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha affermato correttamente che il difetto di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento non vizia l'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana. Non risulta che la ricorrente, alla luce della tempestività del ricorso e delle spiegate difese, come anche evidenziato nella sentenza di cui si discute, abbia in alcun modo dubitato della provenienza dell'atto impugnato.

Il profilo di doglianza riassunto al punto b) è inammissibile, in quanto l'asserita manomissione della copia si fonda su un'ipotesi e su una supposizione, non fornendo la possibilità di fare un confronto fra i due atti, uno dei quali, ovvero l'originale asseritamente mai giunto nella disponibilità della ricorrente, unica destinataria. Il vizio riposa, dunque, su elementi insufficienti per consentire un qualunque tipo di accertamento. Sull'ulteriore profilo relativo alla necessità della produzione dell'originale della relata, si rinvia a quanto già esposto al punto 14 della presente sentenza.

18. Segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compensi, oltre a rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad ulteriori accessori di legge; dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

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