Cassazione, sentenza n. 2074 del 19/01/2024
Sentenza n. 2074 del 19/01/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2074
- Data
- 19/01/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva una cartella di complessivi 489 euro per TARSU relativa agli anni 2005 e 2009, la cui impugnazione era stata respinta in entrambi i gradi di merito. Durante il giudizio di cassazione è però intervenuto lo stralcio automatico previsto per i debiti residui fino a mille euro risultanti da carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2010. Ritenuta la cartella compresa nell’ambito della disposizione, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese.
Testo della pronuncia
A.A., sulla base di sette motivi, ha proposto ricorso per la cassazione avverso la sentenza n. 3039/30/15, depositata il 13 Luglio 2015, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha rigettato l'appello proposto dal contribuente così integralmente confermando la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato l'impugnazione proposta dal ricorrente avverso la cartella di pagamento n. (Omissis) per l' importo complessivo di Euro 489,00 relativa a TARSU anni 2005 e 2009 spettanti al Comune di Canicattì ed al Comune di Campobello di Licata.
2. Riscossione Sicilia Spa ed il Comune di Canicattì ed al Comune di Campobello di Licata non hanno svolto attività difensiva.
3. Il contribuente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l' estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 4 , comma 1, d.l. n. 119/2018 , conv. in legge n. 136/2018 .
Motivi della decisione 1. Va osservato che nelle more del giudizio, è stata emanata una disposizione ( art. 4 d.l. 119/2018 convertito in legge 136/2018 ) che prevede lo stralcio ex lege dei debiti – fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 – posti in riscossione nel periodo 2000/2010. Detta norma, al comma 1, prevede segnatamente che: "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili".
2. L'atto di riscossione dedotto in giudizio (cartella di pagamento n. (Omissis) costituita dal ruolo n. 2009/3139, reso esecutivo in data 11/08/2009, dell'importo complessivo di Euro 489,00, relativo a tassa smaltimento rifiuti anni 2005 e 2009, come dedotto dallo stesso ricorrente, rientra – per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento – nello stralcio di legge.
3. In conseguenza di ciò, deve, dunque, darsi atto del venir meno della pretesa impositiva opposta e della conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio (vedi Cass. n. 12959/2019 in motiv.).
4. Va, infine, osservato che l' art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , nel testo introdotto dall' art. 1 , comma 17, della legge n. 228 del 2012 , che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di dichiarazione di estinzione del giudizio, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatola, e di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ( Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 ; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 ).
P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese del giudizio.
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