Cassazione, sentenza n. 3556 del 07/02/2024

Sentenza n. 3556 del 07/02/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
3556
Data
07/02/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la detrazione IVA relativa a una cessione di beni che l’Ufficio aveva riqualificato come cessione di ramo d’azienda; entrambi i giudici di merito avevano escluso tale riqualificazione. Dopo l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo, la Cassazione dichiara estinto l’intero giudizio per cessazione della materia del contendere, venuta meno ogni contestazione sul diritto sostanziale. Considerata anche la complessità normativa connessa all’alternatività tra IVA e registro e allo ius superveniens, compensa integralmente le spese di tutti i gradi.

Testo della pronuncia

La Dow Europe G.m.b.h., con sede in Svizzera, quale incorporante la Rohm and Haas Europe s.a.r.l. ha impugnato l'atto impositivo emesso dall'Agenzia delle entrate con il quale è stata contestata indebita detrazione di IVA per il 2007 relativa ad una operazione di cessione di beni, acquistati dalla consociata Rohm and Haas Italia Srl, che, secondo l'Ufficio, costituiva in realtà cessione di ramo d'azienda e, quindi, operazione esente ai sensi dell' art. 2 comma 3 lett. b) d.P.R. n. 633/1972 .

2. La CTP di Milano ha accolto il ricorso ritenendo che gli elementi a base dell'accertamento non fossero sufficienti per la riqualificazione del contratto.

3. L'appello erariale è stato a sua volta rigettato dalla CTR della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe, secondo cui nel caso in esame vi era stata cessione di merci nell'ambito di una operazione di riorganizzazione del gruppo, finalizzata al conseguimento di economie di scala, e non di un complesso aziendale, cosicché non era configurabile una cessione d'azienda.

4. Avverso questa sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

5. Resiste con controricorso la contribuente che propone ricorso incidentale fondato su quattro motivi.

Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo l'Agenzia ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 , 2555 e 2556 c.c., 2 comma 3 lett. b) e 633/1972, 20 e 40 d.P.R. n. 131/1986 .

2. Nelle more, avendo l'Agenzia provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, a cui si è opposta la controparte che ne ha chiesto la liquidazione a suo favore.

3. A seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto ( Cass. n. 19845 del 2019 ), cosicché la materia del contendere è cessata, con effetto estintivo sull'intero giudizio in ragione della previsione di cui all' art. 46 del D.lgs. n. 546/1992 ( Cass. n. 19533 del 2011 ).

4. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, in caso di cessazione della materia del contendere – che, se si verifica in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità – si provvede mediante il criterio della soccombenza virtuale, che costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia ( Cass. n. 10553 del 2009 ).

5. Peraltro, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell' art. 46 , primo comma del D.lgs. n. 546 del 1992 , per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, primo comma, del medesimo D.lgs., in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario ( Cass. n. 19947 del 2010 ; Cass. n. 9174 del 2011 ; Cass. n. 3950 del 2017 ; Cass. n. 21380 del 2006 ).

6. La compensazione trova spazio, in particolare, qualora l'annullamento dell'atto in sede di autotutela non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, ma derivi, dall'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell' art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese ( Cass. n. 22231 del 2011 ).

7. Ricorre tale evenienza nel caso in esame che, data l'alternatività tra IVA e imposta di registro (v. art. 40 d.P.R. n. 131/1986 ), non resta indifferente alle vicende relative all' art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 , espressamente indicato nel motivo di ricorso tra le norme violate; la norma, invero, è stata modificata dalla l. n. 205 del 2017 , alla quale, ai sensi dell' art. 1 , comma 1084, della l. n. 145 del 2018 , è stata riconosciuta efficacia retroattiva (norme ritenute esenti da profili di illegittimità dalla Corte Costituzionale, rispettivamente, con sentenze n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021), e tale ius superveniens giustifica, nel caso di specie, la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

compensa integralmente le spese dell'intero giudizio.

Domande frequenti

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