Cassazione, sentenza n. 5075 del 26/02/2024

Sentenza n. 5075 del 26/02/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
5075
Data
26/02/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente chiedeva il rimborso delle ritenute IRPEF applicate a straordinari e premi di produttività, sostenendo che l’università non statale datrice di lavoro appartenesse al settore privato e consentisse l’imposta sostitutiva del 10%. Dopo l’accoglimento in primo grado e il rigetto in appello, la Cassazione esclude l’agevolazione: l’attività dell’università non è economica, rivolta al mercato e diretta alla produzione di utili, né attiene alla competitività aziendale perseguita dalla disciplina. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

Il sig. A.A., dipendente con qualifica di ausiliario area servizi, cat. B/4, dell'Università degli Studi "Suori Orsola Benincasa" di Napoli (università non statale legalmente riconosciuta) richiedeva all'Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale I di Napoli istanza di rimborso delle ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, sulle somme corrisposte a titolo di straordinario e di remunerazioni legate all'incremento della produttività, invocando l'applicazione, sulle somme in questione, della tassazione agevolata ai sensi dell' art. 2 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93 , conv. dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 , in luogo della tassazione secondo l'aliquota ordinaria applicata dall'ente datore di lavoro.

2. A seguito di diniego dell'istanza di rimborso in questione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 8933/20/2017, depositata il 15 maggio 2017, lo accoglieva, ordinando il rimborso richiesto.

3. Interposto gravame dall'Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 8152/01/2018, pronunciata il 12 settembre 2018 e depositata in segreteria il 25 settembre 2018, accoglieva l'appello, rigettando il ricorso originario proposto dal contribuente e compensando le spese di lite.

4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione A.A. Gianluca, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

5. All'udienza pubblica del 14 novembre 2023 il consigliere relatore ha svolto la propria relazione, ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale in atti.

Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell' art. 2 del d.l. n. 93/2008 , conv. dalla legge n. 126/2008 , in relazione al'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, il ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva qualificato l'Università "Suor Orsola Benincasa" -università non statale legalmente riconosciuta, disciplinata dal R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 , e dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 – come "ente pubblico non economico", come tale rientrante tra le pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1 , comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 , i cui dipendenti sono esclusi, per esplicita previsione dell' art. 2 del d.l. n. 93/2008 , conv. dalla legge n. 126/2008 , dall'applicazione della tassazione agevolata sulle somme corrisposte a titolo di straordinario e di remunerazioni legale all'incremento della produttività, ritenendo, invece che l'università in questione, al di là delle mere impostazioni formalistiche, fosse da considerarsi un ente privatistico, come tale tenuto al rispetto della normativa in materia di tassazione agevolata.

2. Il motivo è infondato.

L' art. 2 , comma 1, del d.l. n. 93/2008 , conv. dalla legge n. 126/2008 , ha introdotto, in via sperimentale, per il periodo dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite complessivo di Euro 3.000,00 lordi, sulle somme erogate a livello aziendale: a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 , effettuate nel periodo suddetto; b) per prestazioni di lavoro supplementare, ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento; c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

In forza dell'art. 2, comma 5, del d.l. cit., le agevolazioni in questione trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, ad Euro 30.000,00. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 , comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni.

Ora, l'ente datore di lavoro del ricorrente è l'Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, rientrante nella categoria delle università private legalmente riconosciute.

Le università libere disciplinate dal t.u. 31 agosto 1933 n. 1592 e dalla l. 29 luglio 1991 n. 243 , per i fini che perseguono, per i controlli cui sono assoggettate e per i finanziamenti pubblici di cui sono destinatarie, sono enti pubblici non economici, con la conseguenza che i rapporti di lavoro dei loro dipendenti devono essere conosciuti dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ( Cass., sez. U., 5 marzo 1996, n. 1733 , riguardante proprio l'istituto universitario "Suor Orsola Benincasa").

Vero è che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3043 dell'11 luglio 2016 , con riferimento alle università private legalmente riconosciute, ha ritenuto che il riconoscimento ad un determinato soggetto della natura pubblicistica non implica automaticamente la sua integrale sottoposizione alla disciplina valevole per la pubblica Amministrazione, in quanto vi possono essere enti che esercitano ora poteri di autonomia privata ed ora potestà amministrativa, ai quali si devono applicare regimi giuridici differenti in ragione della natura dell'atto di volta in volta in rilievo.

Tuttavia, con riferimento alla fattispecie in esame, l'applicazione dell' art. 2 , comma 1, del d.l. n. 93/2008 , conv. dalla legge n. 126/2008 , è impedita dalla stessa ratio della norma in questione.

Invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 153 del 27 giugno 2017 , decidendo in merito alla questione di costituzionalità, tra l'altro, dell'art. 2 cit., ha chiarito che il legislatore non collega la detassazione ad un "generico miglioramento delle prestazioni dei lavoratori dipendenti, bensì all'erogazione di somme "correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale"", e che questo preciso collegamento "evoca la necessità di una stretta connessione tra l'agevolazione fiscale delle somme erogate ai lavoratori e l'esercizio da parte del datore di lavoro erogante di un'attività economica rivolta al mercato e diretta alla produzione di utili", con la conseguenza che "tramite l'agevolazione fiscale il legislatore intende quindi promuovere la competitività delle imprese nell'interesse generale".

L'Università "Suor Orsola Benincasa", quindi, non rientrando tra coloro che svolgono un'attività economica rivolta al mercato e diretta alla produzione di utili, né essendo, la sua attività, attinente ai profili della competitività, non può quindi farsi rientrare nell'ambito applicativo del citato art. 2 d.l. n. 93/2008 , conv. dalla legge n. 126/2008 .

3. Consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza de ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna A.A. alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

Domande frequenti

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