Cassazione, sentenza n. 5631 del 04/03/2024

Sentenza n. 5631 del 04/03/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
5631
Data
04/03/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli accertamenti riguardavano più annualità e contestavano recuperi IVA per operazioni fraudolente, detrazioni indebite e cessioni nazionali trattate come non imponibili sulla base di dichiarazioni d’intento ritenute false; la CTR aveva considerato provata la conoscenza o conoscibilità delle irregolarità. La Cassazione non ha deciso tali questioni nel merito, poiché società e Agenzia hanno dichiarato il perfezionamento della definizione agevolata della controversia. Ha pertanto dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, lasciando le spese a carico di chi le aveva anticipate ed escludendo il raddoppio del contributo unificato.

Testo della pronuncia

Dalla sentenza impugnata si evince che a seguito di controlli eseguiti da militari della GdF furono notificati alla A.A. PALLETS quattro avvisi d'accertamento, relativi alle annualità 2007/2010. Con gli atti impositivi, con cui era contestata la partecipazione ad una pluralità di operazioni fraudolente, l'Agenzia delle entrate pretese per le prime due annualità: A) il recupero di Iva ritenuta indebitamente detratta, nel rispettivo importo di Euro; 552.171,00 e di Euro; 216.165,00: 1) per il coinvolgimento in frodi derivanti da acquisto di pallets usati da fornitori rivelatisi interposti che, cedendo alla ricorrente beni di provenienza illecita, reimmettevano la merce sul mercato ufficiale; 2) per il coinvolgimento in operazioni soggettivamente inesistenti, con acquisti intracomunitari mediante frodi carosello; B) il recupero di Iva, nella misura di Euro; 236.687,00 e di Euro; 214.933,00, per mancata applicazione dell'Iva su cessioni nazionali nei confronti della Tecno Italia s.r.l, fatturate come non imponibili ex art. 8 , comma 1, lett. c) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sulla base di lettere d'intento dell'acquirente, dichiaratosi esportatore abituale, ma ideologicamente false.

Per le due successive annualità l'Agenzia delle entrate pretese; A) il recupero dell'Iva ritenuta indebitamente detratta nella misura di Euro; 133.641,00 e di Euro; 87.978,31: 1) per il coinvolgimento in frodi derivanti da acquisto di pallets usati da fornitori rivelatisi interposti che, cedendo alla ricorrente beni di provenienza illecita, reimmettevano la merce sul mercato ufficiale; 2) per il coinvolgimento in frodi derivanti dall'assunzione del ruolo di soggetto interposto in operazioni oggettivamente inesistenti, per acquisto di pellets usati e per la successiva rivendita a clienti del medesimo fornitore;

B) il recupero di Iva, nella misura di Euro; 118.306,84 e di Euro; 14.818,24, per mancata applicazione dell'Iva su cessioni nazionali nei confronti della Tecno Italia s.r.l, fatturate come non imponibili ex art. 8 , comma 1, lett. c) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sulla base di lettere d'intento dell'acquirente, dichiaratosi esportatore abituale, ma ideologicamente false.

Gli schemi generalmente contestati erano quelli delle operazioni soggettivamente inesistenti, con acquisto da parte della contribuente di prodotti di provenienza comunitaria o nazionale o illegale, operazioni per le quali la società o era direttamente e consapevolmente coinvolta, o era ritenuta comunque partecipe – con colpevole inconsapevolezza – a frodi carosello organizzate da altri soggetti; oppure erano quelli di operazioni di acquisto e vendita, o anche di sola vendita alla medesima fornitrice di pallets senza applicazione dell'Iva, per avere la cessionaria (già cedente) rilasciato false dichiarazioni di intento ex art. 8 , comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972 .

Avverso i primi due atti d'accertamento (annualità 2007 e 2008) la società propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di I grado di Trento, la quale, previa loro riunione, con sentenza n. 92/02/2015 respinse l'eccepita decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere accertativo, ma accolse nel merito le ragioni della contribuente, ritenendo che non fosse stata adeguatamente provata la piena consapevolezza della A.A. PALLETS della natura frodatoria delle operazioni inesistenti poste in essere oppure dalla falsità delle lettere di intento rilasciate dalla Tecnoitalia Srl

Avverso i successivi due atti (annualità 2009 e 2010) la società propose altrettanti ricorsi dinanzi alla medesima Commissione, che, previa loro riunione, con sentenza n. 226/01/2015 furono rigettati. Il giudice di I grado ritenne che fosse stata data prova del coinvolgimento diretto della società in tutte le operazioni contestate, prive di reali giustificazioni economiche ed esclusivamente finalizzate a conseguire indebiti vantaggi fiscali.

Entrambe le pronunce furono appellate dinanzi alla Commissione tributaria di II grado di Trento, il primo, relativo alle annualità 2007/2008, in via principale dall'Agenzia delle entrate ed incidentale dalla società; il secondo, relativo alle annualità 2009 e 2010 dalla società. Il giudice d'appello, riuniti i giudizi, nell'ordine rigettò l'appello incidentale della società, accogliendo quello principale dell'Amministrazione finanziaria, così riformando la sentenza n. 92/02/2015; rigettò l'appello della società avverso la sentenza n. 226/01/2015, confermandone integralmente le statuizioni.

Il giudice regionale, dopo aver riportato i fatti, la vicenda processuale e le rispettive difese delle parti in ordine alle numerose contestazioni elevate, ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini per procedere all'accertamento e, nel merito, ha ritenuto che l'amministrazione avesse dato prova della conoscenza o conoscibilità dell'illegittimità delle operazioni compiute dalle società con cui la A.A. PALLETS aveva intrattenuto rapporti commerciali.

La società ha censurato la sentenza con otto motivi, chiedendone la

cassazione. L'Agenzia delle entrate ha depositato una irrituale "comparsa di costituzione", al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

Nelle more del giudizio la società ha nominato altro difensore.

Prima della celebrazione della pubblica udienza l'Agenzia delle entrate, con atto d'adesione della società, ha rappresentato che la controversia era stata definita ai sensi dell' art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 . Ha chiesto pertanto che ne fosse dichiarata l'estinzione per cessata materia del contendere.

All'esito della pubblica udienza del 7 novembre 2023, la causa è stata riservata e decisa.

Motivi della decisione Pur nell'assenza di documentazione da cui evincere i dettagli della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell' art. 6 del d.l. 119 del 2018 , sia la ricorrente, sia l'Agenzia, hanno chiesto darsi atto della definizione della controversia.

L'Amministrazione finanziaria ha depositato, a tal fine, istanza per l'estinzione, dando atto della compiuta regolarità con cui si è concluso il procedimento introdotto con domanda di definizione, presentata dalla contribuente ai sensi dell'art. 6 della disciplina menzionata.

La causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata.

Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell' art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 , restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all' art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 , in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso ( Cass., 7 giugno 2018, n. 14782 ; 12 novembre 2015, n. 23175).

Domande frequenti

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