Cassazione, sentenza n. 6075 del 06/03/2024

Sentenza n. 6075 del 06/03/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
6075
Data
06/03/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava sanzioni e confisca per l’introduzione nel territorio doganale di un’autovettura immatricolata fuori dall’Unione, senza pagamento dei diritti di confine e dell’IVA all’importazione. La CTR aveva accertato che il conducente risiedeva abitualmente fuori dall’UE e che non era provata una permanenza del veicolo superiore a sei mesi, applicando l’ammissione temporanea prevista dalla Convenzione di Istanbul. La Cassazione ha giudicato comprensibile la motivazione e inammissibili le censure dell’Ufficio, perché volte a rivalutare la residenza accertata in fatto, rigettando il ricorso.

Testo della pronuncia

Il contribuente A.A. ha impugnato un atto di contestazione di sanzioni e contestuale confisca di autoveicolo immatricolato extra UE, conseguente a precedente PVC e sequestro. In particolare, si accertava che il contribuente, residente in Polonia, avesse fatto ingresso nel territorio doganale dalla Tunisia alla guida di una autovettura Kia Optima targata (Omissis), senza il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990 per poter circolare sul territorio nazionale, con conseguente contestazione del contrabbando doganale ex art. 282 e 293 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD) per avere tentato di importare un autoveicolo immatricolato extra UE senza pagamento dei diritti di confine e con evasione (come risulta dalla sentenza impugnata) di IVA all'importazione ex art. 70 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 .

2. La CTP di Genova ha rigettato il ricorso.

3. La CTR della Liguria, con sentenza in data 26 marzo 2021, ha accolto l'appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che il contribuente fosse cittadino extra UE, meramente domiciliato in Polonia ma non ivi residente. Ha, quindi, ritenuto il giudice di appello che i cittadini non residenti nell'UE possano usufruire del regime di importazione temporanea di cui alla Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, evidenziando – inoltre – che il contrabbando doganale si configura solo nel caso in cui l'autoveicolo venga introdotto nel territorio doganale per oltre sei mesi nell'arco di un anno, circostanza non accertata nel caso di specie.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l'Ufficio, affidato a quattro motivi; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. La causa, inizialmente chiamata all'adunanza camerale del 7 giugno 2023, è stata rimessa alla pubblica udienza.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo (non numerato) si deduce, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 216 , 282 , 291 , 292 , 301 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), degli artt. 13 e 20 L. 24 novembre 1981, n. 689 , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il contribuente in quanto cittadino libico dotato di un permesso di soggiorno in un Paese dell'Unione possa usufruire dell'esenzione doganale di cui all'art. 212 Reg. (UE) n. 2446-(20)15. Il ricorrente deduce che l'infrazione doganale sarebbe avvenuta in data 31 luglio 2017, per effetto dell'introduzione nel territorio doganale di un veicolo adibito a uso privato. Al riguardo, si deduce che il contribuente potrebbe usufruire dell'esenzione dal pagamento dei diritti doganali a titolo di ammissione temporanea per un periodo di sei mesi, a condizione che proprietario e conducente del veicolo non siano residenti nell'UE, che l'autoveicolo sia immatricolato al di fuori dell'UE e che l'introduzione del veicolo abbia carattere temporaneo. Osserva il ricorrente che il contribuente è residente in Polonia e che ciò sarebbe provato dal permesso di soggiorno rilasciato al contribuente, coniugato con cittadina polacca, circostanze indiziarie della abituale dimora in Polonia.

2. Con il secondo motivo (non numerato) si deduce, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione della convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, All. C, artt. 2 e 9, nonché degli artt. 2 e 9 della suddetta Convenzione, ritenendo che il regime di importazione temporanea presuppone che il contribuente comunichi all'atto dell'introduzione tale regime di importazione.

3. Con il terzo motivo (non numerato) si deduce, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e-o errata applicazione dell' art. 2697 cod. civ., per avere il giudice di appello disconosciuto il valore probatorio delle allegazioni dell'Ufficio relative alla residenza del contribuente all'interno dell'Unione.

4. Con il quarto motivo (non numerato) si deduce, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e-o errata applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , ritenendo esservi apparenza della motivazione.

5. Il quarto motivo è pregiudiziale e va esaminato per primo. Il motivo è infondato, essendo il controllo della motivazione consentito solo al fine di verificare il rispetto del minimo costituzionale da parte del giudice del merito, che consenta di ricavare dalla motivazione il percorso logico seguito ai fini della decisione ( Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 ). Nella specie il giudice di appello ha ritenuto di fare applicazione dell'esenzione daziaria per importazione temporanea, ritenendo che il contribuente non fosse residente nell'UE e che non fosse stata data prova della permanenza nel territorio doganale dell'autoveicolo per oltre sei mesi, percorso motivazionale che appare compiuto e comprensibile.

6. Gli altri tre motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. L' art. 250 , par. 2 Reg. (UE) n. 952 del 2013 , applicabile ratione temporis (sul presupposto della dedotta importazione nel luglio 2017), prevede che merci non unionali destinate all'esportazione possano andare esenti da regime daziario a condizione che le suddette merci non siano destinate a modifiche, siano identificabili e il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio dell'Unione, salvo che sia diversamente disposto. Tale disposizione è conforme alla Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, Annesso C, ratificata con L. 26 ottobre 1995, n. 479 , nonché recepita Decisione del Consiglio del 15 marzo 1993 n. 93-329-CEE. In particolare, l'art. 5, lett. b) del menzionato Annesso C della menzionata Convenzione dispone che tali veicoli "devono essere immatricolati in un territorio diverso da quello di ammissione temporanea, a nome di una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea, ed essere importati e utilizzati da persone residenti in tale territorio". Nel qual caso, i mezzi di trasporto possono restare nel territorio di ammissione temporanea per un periodo massimo di sei mesi, anche non consecutivi (art. 9, par. 2, conv. ult. cit.), prima dell'appuramento del regime doganale definitivo.

7. Nella specie, il giudice di appello, sia pure con motivazione succinta ma comprensibile, ha accertato in fatto che il contribuente è cittadino libico, sposato con una cittadina dell'Unione, domiciliato in Polonia in virtù di permesso di soggiorno biennale; ha, poi, accertato in fatto il giudice di appello che in Libia vivono e studiano le figlie del contribuente. Ha, infine, aggiunto il giudice di appello che l'indicazione del domicilio in Polonia sia dovuta a motivazioni estrinseche ("per motivi di sicurezza"), sicché l'indicazione del domicilio polacco non possa ritenersi decisivo ai fini della prova della residenza del contribuente in Polonia, non essendo equiparabile il permesso di soggiorno a un certificato di residenza, se non in termini di domiciliazione temporanea e non abituale ("un permesso di soggiorno non è necessariamente equivalente a un certificato di residenza ma semplicemente indicante un domicilio quando il titolare si trova nel paese"). Sulla base della (conseguente) abituale residenza del contribuente al di fuori dell'Unione, il giudice di appello ha, poi, applicato correttamente la Convenzione di Istanbul, ritenendo che nei confronti dei cittadini extra UE il regime dell'ammissione temporanea possa essere applicato solo ove accertata la permanenza sul territorio doganale del "veicolo per più di sei mesi, anche non continuativi, nell'arco di un anno".

8. A fronte di questo accertamento in fatto il ricorrente, con il primo motivo, contesta il presupposto soggettivo della residenza del contribuente, che la sentenza impugnata ha ritenuto essere al di fuori del territorio dell'Unione, deducendo che tale circostanza sarebbe dimostrata dal permesso di soggiorno delle autorità polacche e che non rileverebbe al riguardo la situazione familiare. Con ciò il ricorrente mira a dare una valutazione di un elemento di prova di carattere documentale (il permesso di soggiorno) che è stato espressamente ritenuto insufficiente dal giudice di appello ("un permesso di soggiorno non è necessariamente equivalente a un certificato di residenza ma semplicemente indicante un domicilio quando il titolare si trova nel paese"), così traducendosi il motivo in una inammissibile rivalutazione degli elementi di prova ai fini della revisione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello, come analogamente il ricorrente tende a rimettere in discussione con il terzo motivo.

9. Parimenti, il ricorrente non deduce le ragioni per le quali il fatto che il contribuente intimato fosse coniugato con cittadina polacca residente in Polonia, sia circostanza idonea a equiparare il contribuente a un cittadino residente nella UE laddove, invero, le disposizioni del TFUE relative alla cittadinanza dell'Unione non conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini di Paesi terzi, ove si tratti di diritti derivati da quelli di cui gode il cittadino dell'Unione (Corte di Giustizia UE, 22 giugno 2023, X, C-459-20, punti 23-24; Corte di Giustizia UE, 2 settembre 2021, X, C-930-19, punti 40-41), non dovendo il coniuge necessariamente convivere in permanenza con il cittadino dell'Unione al fine di essere titolare di un diritto derivato di soggiorno (Corte di Giustizia UE, 8 novembre 2012, (Omissis), C-40-11, punto 58).

10. Di conseguenza il secondo motivo è inammissibile, in quanto fondato sulla dedotta residenza abituale del contribuente nel territorio dell'Unione, diversamente accertata in fatto nella sentenza impugnata. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell'intimato.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.

Domande frequenti

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