Cassazione, sentenza n. 9011 del 04/04/2024
Sentenza n. 9011 del 04/04/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 9011
- Data
- 04/04/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio verteva su un’intimazione di pagamento relativa a crediti diversi e, per quanto ancora controverso, su due cartelle rispetto alle quali il contribuente aveva dedotto prescrizione e giudicato. Dopo la presentazione dell’istanza di definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022, il ricorrente ha depositato una rinuncia sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale. La Cassazione ha pertanto dichiarato estinto il giudizio, considerando la rinuncia conseguente alla definizione agevolata, e ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite.
Testo della pronuncia
.A. ha impugnato l'intimazione di pagamento n. (Omissis), relativamente a numerosi atti riferiti a crediti diversi, chiedendo l'accertamento della mancata o illegittima notifica delle cartelle presupposte e degli avvisi di accertamento relativi a i.r.p.e.f. 2008 e 2009 o, comunque, l'intervenuta prescrizione dei sottesi crediti, dato atto dell'annullamento dell'atto impositivo relativamente alla tassa automobilistica 2008.
2. Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado. Più precisamente la Commissione provinciale tributaria ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle con numero finale 21000 e 60000 ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 ; ha rigettato il ricorso relativamente ai crediti di cui alle cartelle con numero finale (Omissis) e (Omissis) e lo ha accolto, come chiarito anche all'esito dell'istanza di correzione materiale, relativamente al credito di cui alla cartella con numero finale 88000 ed ai crediti i.r.p.e.f. 2008 e 2009, oggetto degli avvisi impugnati.
3. L'appello del contribuente è stato rigettato.
4. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, che ha successivamente prodotto la documentazione relativa all'istanza di definizione agevolata ex art. 1 , commi 231-252, della l. n. 197/2022 in ordine alle cartelle con numero finale (Omissis) e (Omissis).
5. Si è costituita con controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che, premesso essere il contenzioso limitato ai crediti oggetto delle cartelle con numero finale (Omissis) e (Omissis), ha concluso per il rigetto del ricorso ed ha depositato successiva memoria.
6. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato memoria di conclusione scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all'esito dell'istanza ex art. 1 , commi 231-252, della l. n. 197/2022 .
7. In data 25 marzo 2024 è pervenuta un'istanza di parte ricorrente, espressamente qualificata quale rinuncia al ricorso.
8. La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 26 marzo 2024.
Motivi della decisione 1. Il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, c.p.c., dell' art. 2909 c.c., atteso che il giudice di primo grado aveva rigettato l'eccezione di prescrizione proposta dalla resistente, in considerazione della mancata prova della notifica degli atti interruttivi, e parte resistente non ha proposto tempestivamente e ritualmente una impugnazione incidentale, per cui la riforma della sentenza sul punto ha illegittimamente superato il giudicato interno formatosi, oltre quello esterno avente ad oggetto la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 16859 del 2019, non impugnata in ordine all'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle con numero finale (Omissis) e (Omissis); 2) la violazione, ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., non potendosi considerare generico il disconoscimento effettuato dal contribuente della conformità delle copie delle relate di notifica agli originali, essendo fondato tale disconoscimento sull'affermata negazione degli originali.
2. All'esito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata ex art. 1 , commi 231-252, della l. n. 197/2022 in ordine alle cartelle con numero finale (Omissis) e (Omissis), in data 25 marzo 2024, e pervenuta istanza (espressamente qualificata come rinuncia), sottoscritta dai difensori del ricorrente (muniti di procura speciale, estesa ad ogni facoltà in ordine al presente giudizio), con cui si è chiesto dichiarare l'estinzione del giudizio.
3. Deve, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391 cod. proc. civ. e 46, ultimo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992 , integrando la istanza presentata in data 25 marzo 2024 una rinuncia al ricorso, conseguente alla definizione agevolata di cui all' art. 1 , commi 231-252, della l. n. 197/2022 .
P.Q.M. La Corte:
dichiara estinto il giudizio;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
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