Cassazione, sentenza n. 10323 del 16/04/2024

Sentenza n. 10323 del 16/04/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
10323
Data
16/04/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un ex liquidatore ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la decisione che aveva dichiarato inammissibili le impugnazioni presentate nei gradi di merito dalla società già cancellata dal Registro delle imprese. La Corte ha affermato che può impugnare soltanto chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel precedente giudizio e ha inoltre rilevato che, senza un’espressa volontà contraria, la procura speciale vale per il solo grado nel quale è conferita. Poiché il ricorrente in proprio non era stato parte dei giudizi di merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

In data 16 luglio 2010, a seguito di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pavia notificava al dott. A.A., quale liquidatore della Seril Srl in liquidazione, avviso di accertamento n. (omissis), con il quale rettificava la dichiarazione presentata dalla società stessa nell'anno di imposta 2006.

Nello specifico, venivano accertati una minor perdita di esercizio – da dichiarati Euro 559.933,00 ad Euro 276.430,00 – e un valore della produzione netta pari a Euro 2.804.750,00, anziché dei dichiarati Euro 2.800.430,00, chiedendo così il pagamento, considerato il regime di tassazione consolidata ex artt. 117 e ss. del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , della sola maggiore IRAP, pari a Euro 184,00, oltre interessi e sanzioni.

Per quanto rilevante in seguito, occorre precisare che la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese già in data 16 dicembre 2009, ed il sopra menzionato avviso di accertamento veniva notificato al sig. A.A. "considerato che il medesimo in quanto liquidatore della società sopra indicata risponde ex art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 ed art. 2495 c.c. per il mancato pagamento delle imposte dovute dalla stessa".

2. La società, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. A.A., impugnava il citato avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pavia la quale, con sentenza n. 46/02/2013, depositata il 20 febbraio 2013, dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione ad agire, data l'estinzione della società sin dal 2009.

3. Interposto gravame dal dott. B.B., in qualità di difensore e procuratore della società, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 4604/19/2014, pronunciata il 7 luglio 2014 e depositata in segreteria il 16 settembre 2014, dichiarava inammissibile l'appello, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Il giudice di seconde cure, in particolare, dopo aver confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarava l'inammissibilità del ricorso, accertava la carenza di legittimazione anche alla proposizione dell'appello, essendo stato presentato dalla società estinta e, comunque, dal difensore della stessa in assenza di apposito mandato alle liti.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il dott. A.A., sulla base di due motivi.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

5. All'udienza pubblica del 20 dicembre 2023 il consigliere relatore ha svolto la propria relazione, ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale in atti.

Il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 81 e dell' art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe errato nel considerare il ricorso introduttivo proposto in proprio dalla società e non già dal dott. A.A. in qualità di ex liquidatore della stessa, trascurando completamente che la procura al difensore, dott. B.B., fosse stata rilasciata personalmente dal dott.A.A..

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente eccepisce violazione e/o falsa applicazione dell' art. 83 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Nello specifico, il giudice di secondo grado avrebbe errato nel ritenere il dott. B.B. quale difensore non munito di apposita procura speciale al giudizio di secondo grado, in quanto la dicitura "nel presente procedimento" contenuta nella procura alle liti nel giudizio di primo grado avrebbe avuto valore anche per i successivi gradi di giudizio.

2. Procedendo quindi all'esame dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.

Appare fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dall'Ufficio controricorrente, per assenza di legitimatio ad causam di parte ricorrente.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria, dopo una ricostruzione processuale di quanto accaduto nei precedenti gradi di giudizio, ha rilevato che, poiché il dott.A.A. non è stato parte dei primi due gradi di giudizio, egli sarebbe privo di legittimazione ad agire, con riferimento al presente ricorso per cassazione.

Al riguardo, rispetto alla legittimazione ad agire nei giudizi di impugnazione, è principio consolidato di questa Corte che "la qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di merito" (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2023, n. 7526 ; Cass., sez. U., 26 ottobre 2020, n. 23418 ; v. anche Cass. 16 gennaio 2012, n. 520 ; Cass. 19 febbraio 2013, n. 4011 ).

Nel caso di specie, il ricorso per cassazione è stato proposto in proprio dal dott.A.A., come riscontrabile sia dall'epigrafe del predetto ricorso che dalla procura speciale alle liti apposta a margine dello stesso.

Nei precedenti gradi di giudizio, invece, come accertato dal giudice a quo, ad impugnare l'avviso di accertamento e, in seguito, a proporre appello è stata la società Seril Srl, in persona, in primo grado, del legale rappresentante dott.A.A. e, in secondo grado, del procuratore dott. B.B..

Ciò posto, occorre rilevare che, mentre il giudizio di merito è stato introdotto dalla società, la cui estinzione dal registro delle imprese ha determinato l'inammissibilità dei ricorsi in entrambi i gradi di giudizio, il giudizio di cassazione è stato proposto dal dott.A.A. in proprio (quale persona fisica), cioè da un soggetto che non è stato parte del processo nei precedenti gradi.

In ossequio al principio sopra richiamato, pertanto, il ricorso per cassazione è da ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione ad agire del dott.A.A..

Occorre rilevare, inoltre, con specifico riferimento al motivo n. 2), che la procura alle liti, salvo diversa indicazione, deve intendersi riferita solo per il grado per il quale è stata conferita, e non è estensibile anche al giudizio di appello. L' art. 8 3, quarto comma, cod. proc. civ., infatti, stabilisce che "la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa". Correttamente, pertanto, la C.T.R. ha escluso l'estensibilità della procura conferita in primo grado anche al secondo grado, non essendo specificato che tale procura fosse riferita ad ogni grado del giudizio.

3. Consegue l'inammissibilità del ricorso.

Ogni altra questione resta assorbita.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.