Cassazione, sentenza n. 10767 del 22/04/2024
Sentenza n. 10767 del 22/04/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10767
- Data
- 22/04/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia aveva riqualificato la vendita della proprietà superficiaria di un impianto fotovoltaico, accompagnata da attrezzature e rapporti con il gestore energetico, come cessione d’azienda; i giudici di merito avevano escluso il requisito dell’organizzazione. La Cassazione conferma che l’azienda richiede un complesso organizzato autonomamente idoneo alla produzione o commercializzazione di beni o servizi e che non basta aggregare a un bene un rapporto volto soltanto a ottenere incentivi e condizioni economiche favorevoli. Poiché il ricorso tendeva in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto conforme nei due gradi, viene dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
M.E. Uno Srl ha impugnato l'avviso di accertamento, con cui l'Agenzia delle Entrate ha riqualificato l'atto del 27 dicembre 2012 (di vendita di proprietà superficiaria venticinquennale di impianto fotovoltaico) come cessione di azienda, in considerazione del trasferimento non solo dell'impianto e delle attrezzature, ma anche dei diritti e degli interessi legittimi conseguenti alla convenzione con G.S.E.
2. Il ricorso è stato accolto in primo grado, con sentenza confermata in appello. La Commissione tributaria regionale ha escluso la configurabilità di una cessione di azienda, sottolineando il difetto dell'elemento dell'organizzazione ("per quanto possa essere vero che, nel caso portato all'attenzione di questa Commissione, al bene oggetto di cessione si accompagnassero attrezzature, rapporti contrattuali e intese connesse al suo sfruttamento commerciale, esso non può che essere riguardato come un mero macchinario, certamente sofisticato e complesso, ma pur sempre uno strumento per la produzione della energia elettrica e per il suo successivo incalanamento nell'unica direzione possibile…il servizio energetico nazionale").
3. Avverso tale sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate.
4. Si è costituita con controricorso la M.E. Uno Srl, che ha depositato anche successiva memoria ed ha concluso per l'inammissibilità o infondatezza del ricorso.
4. Il ricorso, originariamente fissato ad adunanza camerale presso la Sesta Sezione, è stato successivamente rinviato alla pubblica udienza.
5. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha depositato nota di conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
6. La causa è stata trattata e decisa all'udienza pubblica del 12 aprile 2024.
Motivi della decisione 1. L'Agenzia delle Entrate ha dedotto, con un unico motivo, l'erronea applicazione, ai sensi dell' art. 360 n. 3 cod. proc. civ., dell' art. 2555 cod. civ., atteso che il requisito funzionale dell'organizzazione, necessario ai fini della configurabilità dell'azienda, sussiste nel caso di specie, in cui si è in presenza di una fattispecie unica, caratterizzata dal collegamento all'immobile del cd. conto energia, che consente di sfruttare economicamente, tramite gli incentivi, la produzione di energia elettrica.
2. Il motivo è inammissibile, in quanto, pur denunciando la violazione di una norma di legge, tende in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, con sentenze conformi sul punto e, dunque, non censurabili neppure ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 5 cod. proc. civ. Si tratta, dunque, di un motivo non riconducibile a quelli previsti dall' art. 360 cod. proc. civ.
Del resto, i giudici di merito hanno correttamente escluso la configurabilità di un'azienda, non potendo ravvisarsi il requisito funzionale dell'organizzazione nell'aggregazione ad un bene immobile di un rapporto giuridico, che non è diretto alla produzione o commercializzazione di beni e servizi, ma esclusivamente alla fruizione di incentivi economici e di determinate condizioni di commercializzazione. Difatti, l'azienda è il complesso di beni organizzato per l'esercizio di un'impresa ed esige, dunque, un'organizzazione da sola sufficiente all'esercizio dell'attività imprenditoriale e, cioè, alla produzione o commercializzazione di beni o servizi, sicché non può reputarsi sufficiente, ai fini della sua configurabilità, la mera aggregazione di un bene ad un rapporto giuridico strumentale alla fruizione di agevolazioni fiscali ed altri vantaggi economici.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .
P.Q.M. La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legg
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