Cassazione, sentenza n. 12017 del 03/05/2024
Sentenza n. 12017 del 03/05/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12017
- Data
- 03/05/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la TARI 2017 dovuta per un ipermercato, con contestazioni sull’assimilazione dei rifiuti speciali, sul loro recupero autonomo, sulle superfici di vendita, sui laboratori, sui parcheggi e sulla motivazione dell’accertamento. La commissione regionale aveva confermato l’applicabilità del regolamento comunale, pur riconoscendo una riduzione per i rifiuti avviati al recupero; durante il giudizio le parti hanno raggiunto una conciliazione e la contribuente ha rinunciato al ricorso. La Corte dichiara estinto il procedimento per rinuncia accettata, compensa le spese ed esclude il raddoppio del contributo unificato.
Testo della pronuncia
La "RIALTO Spa" ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 21 luglio 2021, n. 2889/09/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per l'omesso versamento della TARI relativa all'anno 2017, per l'importo complessivo di Euro 155.003,00, con riferimento ai locali dell'esercizio sito in M alla Via (Omissis), per una superficie tassabile di mq. 29.678, ha parzialmente accolto l'appello proposto dal Comune di M nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 24 settembre 2019, n. 3843/22/2019, con compensazione delle spese giudiziali.
2. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario – nel senso di confermare l'applicazione del regolamento comunale TARI anche in difetto della previsione di limiti quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali e di ridurre l'entità del tributo in relazione all'avviamento al recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.
3. Il Comune di M ha resistito con controricorso.
4. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso, seppur con una correzione della motivazione della sentenza impugnata.
5. In corso di causa, a seguito di conciliazione stragiudiziale della controversia, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dal controricorrente.
Motivi della decisione 1. Il ricorso è affidato a otto motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 195 , comma 2, lett. e, e 198, comma 2, lett. g, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , 18 e 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 , nonché violazione dell' art. 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 , all. E, e 7, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che non si dovesse disapplicare il regolamento comunale TARI per la mancata previsione di limiti quantitativi di assimilazione.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 195 , comma 2, lett. e, e 198, comma 2, lett. g, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , 18 e 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 , nonché violazione degli artt. 1 , comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , anche con riferimento agli artt. 9 e 22 del regolamento comunale TARI, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani dovessero essere soggette a tributo.
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 226 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , anche con riferimento all'art. 9 del regolamento comunale TARI, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le superfici produttive di rifiuti speciali di imballaggi terziari non assimilabili ai rifiuti urbani fossero soggette a tributo.
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 , commi 641 e 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , 221, 226 e 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , 9 del regolamento comunale TARI, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'auto-smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati fosse irrilevante ai fini della soggezione a tributo.
1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 1 , commi 641 e 649, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 , 184, comma 3, lett. e, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , 6, comma 3, lett. b, del regolamento comunale TARI e 817 cod. civ., in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le aree adibite a parcheggi coperti a servizio dell'ipermercato, per una superficie complessiva di mq. 21.348, fossero soggette a tributo, pur essendo prive di automa destinazione e di funzione operativa.
1.6 Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 , comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , 184, comma 3, lett. e, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , nonché violazione e falsa applicazione del regolamento CE n. 1069/2009 , anche con riferimento al D.Lgs. 1 ottobre 2012, n. 186 , violazione dell' art. 115 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che i locali adibiti a laboratori dell'esercizio erano esenti da tributo.
1.7 Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212 , e 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 , in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'atto impositivo fosse munito di adeguata motivazione, limitandosi ad una mera elencazione di superfici tassabili, senza alcuna indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto a base della maggiore tassazione.
1.8 Con l'ottavo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212 , , comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , 184, comma 3, lett. e, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente escluso dal giudice di secondo grado che la richiesta di riduzione della superficie assoggettabile a tributo da parte della contribuente, con la presentazione della denuncia di occupazione nuovi locali, equivalesse alla proposizione di interpello ed esigesse una risposta scritta e motivata dell'ente impositore, in carenza della quale nel termine di 120 giorni si formerebbe il silenzio – assenso sulla rideterminazione della superficie assoggettabile a tributo.
2. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale ( art. 390 , secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente ( art. 390 , terzo comma, cod. proc. civ.); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
3. Stante l'accettazione della rinuncia, in conformità all'accordo tra le parti, si può disporre la compensazione delle spese giudiziali ( art. 391 , quarto comma, cod. proc. civ.).
4. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l'applicabilità dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall' art. 1 , comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 , circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6°-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5°, 12 ottobre 2018, n. 25485 ; Cass., Sez. 5°, 28 maggio 2020, n. 10140 ; Cass., Sez. 5°, 9 marzo 2021, n. 6400 ; Cass., Sez. 5°, 17 giugno 2022, n. 19599 ).
P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali.
Domande frequenti
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