Cassazione, sentenza n. 12047 del 03/05/2024

Sentenza n. 12047 del 03/05/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
12047
Data
03/05/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società contestava una cartella TARSU 2007 relativa a un albergo, deducendo vizi della tariffa comunale e delle deliberazioni che l’avevano determinata; la commissione regionale aveva invece ritenuto legittima la maggiore tariffa alberghiera. In cassazione la contribuente comunicava l’adesione alla definizione agevolata e chiedeva l’estinzione, pur senza avere completato i pagamenti né formalizzato la rinuncia. La Corte ravvisa nella richiesta il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla prosecuzione e dichiara il ricorso inammissibile, compensando le spese senza esaminare i cinque motivi tributari.

Testo della pronuncia

La "Zagara Turismo Srl" (già "Zagara Edilizia Srl") ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 7 novembre 2013, n. 271/25/2013, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per la TARSU relativa all'anno 2007, con riferimento ad un albergo sito in Palermo, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Palermo nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo l'1 febbraio 2010, n. 84/01/2010, con compensazione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto:

a) che la previsione per gli alberghi di una tariffa maggiorata per la TARSU rispetto alle abitazioni fosse giustificata dalla maggiore capacità di produrre rifiuti; b) che le variazioni tariffarie per la TARSU rientrassero tra le competenze della Giunta Municipale; c) che la documentazione dei costi di esercizio per lo smaltimento dei rifiuti non dovesse essere allegata alle deliberazioni concernenti le variazioni tariffarie.

3. Il Comune di Palermo ha resistito con controricorso.

4. La ricorrente ha depositato memoria, deducendo di aver presentato il 3 gennaio 2019 la domanda di definizione agevolata (c.d. "rottamazione ter") dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 , con la rateizzazione del debito tributario fino al 30 novembre 2027 e chiedendo di disporre la sospensione del presente procedimento.

5. Rinviata a nuovo ruolo per verificare l'esito della definizione agevolata, la causa è stata fissata per la pubblica udienza del 24 aprile 2024.

6. Nelle more, la ricorrente ha depositato ulteriore memoria, chiedendo di dichiarare l'estinzione del presente procedimento "all'effettivo perfezionamento della definizione".

7. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per la dichiarazione di estinzione del procedimento, ancorché la contribuente non abbia completato il pagamento rateizzato del debito tributario.

Motivi della decisione 1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.

1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 65 , 68 e 69 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il Comune possa esercitare un potere discrezionale nella diversificazione delle tariffe per la TARSU con riguardo agli alberghi ed alle abitazioni senza tener conto della effettiva attitudine alla produzione di rifiuti.

1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 della legge reg. Sicilia 26 agosto 1992, n. 7 , 49 dello Statuto del Comune di Palermo, 14 del Regolamento per la TARSU del Comune di Palermo, anche in combinato disposto con l' art. 2909 cod. civ., nonché delle norme e dei principi generali sulla cosa giudicata in senso formale, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata disattesa dal giudice di secondo grado l'eccezione di illegittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'emanazione della cartella di pagamento in conseguenza dell'annullamento della deliberazione adottata dalla Giunta Municipale del Comune di Palermo il 31 maggio 2006, n. 165 (in materia di variazione delle tariffe per la TARSU relativa all'anno 2006), con la sentenza depositata dal T.A.R. della Sicilia il 16 giugno 2009, n. 1550, sul presupposto che tale pronunzia non potesse riguardare anche la TARSU relativa all'anno 2007, stante l'autonomia delle obbligazioni tributarie per le singole annate.

1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell' art. 69 , comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che il Regolamento per la TARSU del Comune di Palermo e le deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale del Comune di Palermo in materia di tariffe per la TARSU non risultavano essere stati sottoposti al controllo di legittimità da parte del Ministero delle Finanze.

1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell' art. 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente escluso dal giudice di secondo grado che la documentazione relativa ai costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti dovesse essere allegata alla deliberazione adottata dalla Giunta Municipale del Comune di Palermo in materia di tariffe per la TARSU, essendo disponibile per la libera consultazione presso gli Uffici Comunali.

1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell' art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 , in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto della mancata estensione alle attività turistiche delle tariffe previste per la TARSU dal Comune di Palermo con riguardo alle attività industriali.

2. Preliminarmente, ancorché la contribuente non abbia completato il pagamento rateizzato del debito tributario, né abbia dichiarato di rinunciare al ricorso, la presentazione dell'istanza di estinzione del procedimento evidenzia il venir meno dell'interesse all'ulteriore prosecuzione del procedimento. Pertanto, tenendo anche conto che nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione, si può dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti in considerazione dell'adesione alla domanda di definizione agevolata.

4. Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3, 10 febbraio 2017, n. 3542 ; Cass., Sez. 5, 20 giugno 2019, n. 16562 ; Cass., Sez. 5, 21 febbraio 2020, n. 4663 ; Cass., Sez. 3, 20 luglio 2021, n. 20697 ; Cass., Sez. 5, 5 novembre 2021, nn. 31871 , 31923, 31924 e 31937).

P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per cassazione e compensa tra le parti le spese giudiziali.

Domande frequenti

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No, la riattivazione ricostruisce la posizione anagrafica ma non sana automaticamente adempimenti omessi o altre obbligazioni del periodo. Il contribuente deve verificare fatture, corrispettivi e dichiarazioni e regolarizzare quanto dovuto, se necessario mediante ravvedimento operoso.

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