Cassazione, sentenza n. 12092 del 06/05/2024

Sentenza n. 12092 del 06/05/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
12092
Data
06/05/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava una cartella TARI 2017 relativa a uno stabilimento produttivo; la contribuente contestava la tassazione delle aree nelle quali si formavano rifiuti speciali smaltiti autonomamente. La Corte rileva che il ricorso censurava soltanto l’attivazione del servizio e la ripartizione dell’onere probatorio, senza investire l’autonoma ratio con cui il giudice regionale aveva accertato l’assimilazione dei rifiuti non pericolosi agli urbani e l’assenza di una tempestiva domanda di riduzione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

La "Icimendue Srl" (nella qualità di incorporante la "Menfilm Srl") ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 2 marzo 2020, n. 2004/20/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per la TARI relativa all'anno 2017, per l'importo di Euro 11.151,00, con riferimento ad uno stabilimento per la produzione di imballaggi flessibili in Marcianise (CE), ha accolto l'appello proposto dal Comune di Marcianise (CE) nei confronti della "Menfilm Srl" (poi incorporata dalla "Icimendue Srl") avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta il 20 dicembre 2018, n. 6248/05/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul rilievo: a) che la contribuente non aveva mai presentato alcuna denuncia con riguardo all'esistenza ed alla delimitazione delle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, i quali erano smaltiti a proprie cure e spese con l'ausilio di una ditta specializzata; b) che il regolamento comunale aveva disposto l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in base a criteri sia qualitativi che quantitativi, individuando le categorie di attività produttive di rifiuti speciali assimilati (ivi compresa quella svolta dalla contribuente).

3. Il Comune di Marcianise (CE) ha resistito con controricorso.

4. Con ordinanza interlocutoria, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l'omessa comunicazione al controricorrente dell'avviso di fissazione dell'adunanza camerale del 22 giugno 2022.

5. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione 1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1 Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 , 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente o apparente con riguardo alla totale assenza del servizio di raccolta dei rifiuti speciali ed alla non assimilabilità dei rifiuti speciali.

1.2 Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 59 e 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'onere della prova sulla mancata attivazione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali gravasse a carico della contribuente.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (tra le tante: Cass., Sez. 3°, 6 luglio 2020, n. 13880 ; Cass., Sez. 5°, 24 maggio 2021, n. 14154 ; Cass., Sez. 5°, 18 febbraio 2022, n. 5282 ; Cass., Sez. 5°, 21 luglio 2023, n. 22002 ; Cass., Sez. 5°, 19 dicembre 2023, n. 35515 ; Cass., Sez. 5°, 31 gennaio 2024, nn. 2904 e 2927).

2.2 Nella specie, a ben vedere le censure della ricorrente hanno attinto la sentenza impugnata – sotto il duplice profilo della carente/apparente motivazione e della distorta ripartizione dell'onere probatorio – con esclusivo riguardo alla questione dell'istituzione e dell'attivazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, senza investire in alcun modo la distinta ed autonoma questione della debenza del tributo per l'ipotesi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, rispetto alla quale il giudice di appello, dopo aver richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, aveva espressamente argomentato nel senso che: "Nella fattispecie in esame appare pienamente provata la natura dei rifiuti prodotti dalla soc. appellante, che risulta dalle fatture esibite, le quali si riferiscono a tipologie di rifiuti speciali non pericolosi, assimilati a quelli urbani per i quali è dovuto il pagamento della tassa. Né può essere applicata nella fattispecie in esame la riduzione prevista dall'art. 30 del regolamento comunale, non risultando in atti documentazione alcuna da cui si evinca una specifica e tempestiva domanda avanzata in tal senso dalla soc. contribuente corredata da idonea documentazione, come pure avrebbe potuto e dovuto fare. In atti vi è una missiva del tutto interlocutoria risalente all'anno 2015 in cui si chiede al Comune di conoscere le modalità organizzative del servizio e nulla di più". Né rileva che tale accertamento sia frutto di un'extrapetizione rispetto ai limiti della cognizione devoluta al giudice di appello sull'interposto gravame (come sembra potersi desumere dalla motivazione della sentenza impugnata). Per cui, essendo rimasta immune da una possibile censura per violazione dell' art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), l'intangibilità di tale ratio è sufficiente a consentire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, non resta che pronunziare l'absolutio ab instantia.

4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

5. Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 – quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 3.000,00 per compensi, oltre a rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Domande frequenti

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