Cassazione, sentenza n. 18740 del 09/07/2024
Sentenza n. 18740 del 09/07/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18740
- Data
- 09/07/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società chiedeva il rimborso dell’imposta di registro versata sulla costituzione, da parte di un Comune, di un diritto di superficie per realizzare e gestire una galleria commerciale, remunerata mediante lavori. La Cassazione ha qualificato la costituzione onerosa del diritto reale come operazione soggetta a IVA, poiché il Comune aveva agito in veste economica e non quale pubblica autorità; anche la prestazione di lavori costituiva un’autonoma operazione imponibile nell’ambito della permuta. In applicazione dell’alternatività tra IVA e registro, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, escludendo inoltre un’omessa pronuncia del giudice regionale.
Testo della pronuncia
La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro il silenzio rifiuto del rimborso dell'imposta di registro versata, per l'atto relativo alla cessione da parte del Comune di N alla MN Metropolitana di Napoli Spa del diritto di superficie (per anni 38) con il diritto di costruire una galleria commerciale (permuta);
2. ricorre in cassazione l'Agenzia con due motivi di ricorso (1-violazione e falsa applicazione degli art. 11 , D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 , art. 40 , secondo comma, e 43 , D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 , in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2- violazione di legge, art. 112 , cod. proc. civ. in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ.);
3. resiste con controricorso, integrato da successiva memoria, la società contribuente che chiede di dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto lo stesso contiene motivi perplessi e incompatibili; comunque, il ricorso è infondato in quanto non sussiste una permuta mista ma una cessione di superficie soggetta ad IVA; non sussiste, inoltre, una omessa pronuncia ma un rigetto della tesi giuridica dell'Agenzia;
4. la Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale A.A., ha depositato memoria con richiesta, ribadita in udienza, di accoglimento del ricorso, relativamente al primo motivo, assorbito il secondo.
Motivi della decisione 1. Il ricorso e infondato e deve rigettarsi con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore della contro ricorrente.
2. La sentenza impugnata evidenzia come il Comune nel concedere il diritto di superficie ha agito quale soggetto IVA, ai sensi degli art. 2 e 3 , del D.P.R. 633 del 1972 . Il Comune, per la sentenza impugnata, non avrebbe agito quale Pubblica autorità, ma quale ente paragonabile ad un privato, per la concessione di un diritto di superficie, dietro corrispettivo di lavori, con il diritto per 38 anni a gestire la galleria commerciale (permuta).
Questa ratio della decisione non viene neanche contestata nel ricorso in cassazione, limitandosi l'Agenzia a ritenere sussistente una permuta mista, con l'applicazione dell'imposta proporzionale sulla concessione del diritto di superficie. Invece, la concessione del diritto di superficie è oggettivamente e soggettivamente un'operazione imponibile con l'IVA, come espressamente previsto dal primo comma, dell' art. 2 , D.P.R. 633 del 1972 : "Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere".
Infine, la permuta tra beni e servizi comporta il pagamento dell'IVA anche sul servizio prestato per il pagamento del corrispettivo (nel caso l'effettuazione di lavori per il Comune): "In tema di IVA, la permuta non deve essere considerata come un'unica operazione, ma come più operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione e alle quali va applicata la relativa disciplina, in merito alla sussistenza dei presupposti di assoggettamento all'imposta ed in ordine alla determinazione di base imponibile ed aliquota; ai detti fini, l' art. 11 del D.P.R. n. 633 del 1972 amplia la nozione di permuta rispetto a quella civilistica, contenuta nell' art. 1552 c.c., estendendola anche alle ipotesi di permute tra beni e servizi e di servizi con altri servizi; ne consegue che, in tale ultimo caso, il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio, nella specie relativo alla risistemazione da parte del conduttore dell'immobile locato a fronte della riduzione del relativo canone operata dal locatore, equivale, "in parte qua", al pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che l'operazione si considera effettuata ai fini IVA" (Sez. 5 – , Ordinanza n. 1605 del 19/01/2023, Rv. 666767 – 01; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 2146 del 30/01/2020, Rv. 656680 – 01 e Sez. 5 – , Sentenza n. 2732 del 28/01/2022, Rv. 663745 – 01).
Entrambe le operazioni, quindi, sono soggette ad IVA e per l' art. 40 , D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 sussiste alternatività tra IVA e registro (Sez. 5 – , Sentenza n. 35390 del 01/12/2022, Rv. 666576 – 01).
2. 1. La tesi della Procura generale della Cassazione di un eventuale abuso del diritto non rileva in quanto nessuna specifica contestazione di abuso del diritto è stata effettuata dall'Agenzia delle entrate (sul punto, quindi, manca il contraddittorio).
3. Il secondo motivo è inammissibile sia perché incompatibile con il primo motivo di ricorso (o sussiste la violazione di legge denunciata con il primo motivo o l'omessa pronuncia sul punto) sia in quanto sussiste una decisione implicita di rigetto, e non un'omessa pronuncia: "Il vizio d'omessa pronuncia – configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto, o il suo assorbimento in altre statuizioni. Ne consegue che tale vizio deve essere escluso in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza" (Sez. 3, Sentenza n. 4079 del 25/02/2005, Rv. 579744 -01).
4. Non si applica l' art. 13 , primo comma, 1-quater, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 in quanto risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).
P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Domande frequenti
Entro quando si presenta la domanda per la rottamazione dei debiti locali?
La domanda si trasmette esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026. Prima dell’invio occorre controllare che l’ente creditore abbia aderito, richiedere il prospetto informativo e confrontare i carichi definibili con le proprie posizioni debitorie.
Rientrano anche i tributi riscossi direttamente dal Comune?
No, restano fuori i tributi locali riscossi direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati. La definizione riguarda i carichi affidati ad AdER dagli enti aderenti; per gli altri debiti occorre verificare se esistano forme autonome di definizione.
La rottamazione cancella anche l’importo delle multe stradali?
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