Cassazione, sentenza n. 22674 del 12/08/2024
Sentenza n. 22674 del 12/08/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22674
- Data
- 12/08/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Sette accertamenti concernenti ICI, IMU, TARI e TARSU/TIA su immobili erano stati decisi solo parzialmente a favore del concessionario della riscossione dal giudice regionale. Nel giudizio di legittimità, le parti costituite hanno chiesto congiuntamente la cessazione della materia del contendere, dichiarando perfezionata la definizione agevolata della lite ai sensi della legge n. 130 del 2022. La Cassazione ha quindi dichiarato estinto il processo, stabilendo che ciascuna parte sopporti le spese anticipate e precisando che l’ulteriore contributo unificato non si applica a tale sopravvenuta causa di estinzione.
Testo della pronuncia
Oggetto del contendere erano sette avvisi di accertamento n. 59 (I.C.I. anni di imposta 2009/2011), n. (Omissis)(TARI 2014), n(Omissis) (Tributi locali 2012/2014), n. (Omissis) (TARSU 2010/2012), n. (Omissis) (IMU 2012/2014), n. (Omissis)(IMU 2012/2014) e n.(Omissis)(I.M.U. anni d'imposta 2012/2014), emessi da Assoservizi Srl -concessionaria del servizio di riscossione del Comune di Avellino – in relazione al complesso immobiliare sito in A., alla Via (Omissis), nonché con riferimento ai beni immobili ubicati nello stesso Comune, alla Via Tagliamento, tutti posseduti dalla contribuente;
2. la Commissione regionale della Campania (Sezione distaccata di Salerno) accoglieva parzialmente gli appelli proposti da Assoservizi Srl contro le sentenze n.(Omissis) (avviso n. 59 – I.C.I. – (Omissis), n. 51/2/2016 (avviso n. (Omissis) – TARI 2014), n. (omissis)(avviso n. 11005/2015 – I.M.U. – 2012/2014), n. (Omissis) (avviso accertamento n.(Omissis) TARSU/TIA 2010/2012), n. (Omissis) (avviso n. (Omissis) -I.M.U. – 2012/2014), n.(Omissis)(avviso n. (Omissis) – I.M.U. –
2012/2014) e n. (Omissis)(avviso n. (Omissis)- I.M.U. – 2012/2014
della Commissione tributaria provinciale di Avellino.
3. Con ricorso notificato, in data 31 ottobre 2018, all'Unione degli Industriali Confindustria della Provincia di Avellino ed al Comune di Avellino, Assoservizi Srl proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando cinque motivi di censura.
4. L'Unione degli Industriali Confindustria della Provincia di Avellino resisteva con controricorso notificato il 7/10 dicembre 2018, articolando altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi di impugnazione avverso i quali Assoservizi ha resistito con controricorso notificato il 9 gennaio 2019.
5. Il Comune di Avellino è restato invece intimato.
6. questa Corte, con ordinanza n. 22936, depositata il 27 luglio 2023, ha rimesso la causa in pubblica udienza per la trattazione della controversia unitamente a quella di cui al giudizio n. 35457/2019 di ruolo generale, che verteva su analoga questione di diritto, ritenuta di particolare rilevanza, concernente l'eventuale perdita dei benefici previsti dall' art. 7 , comma 1, lett. i), D.Lgs. 30 dicembre 1992 , b. 504 in caso di omessa dichiarazione IMU.
7. Con istanza congiunta depositata il 7 maggio 2024, le parti costituite hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo proceduto alla definizione agevolata della lite pendente ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 130 .
Motivi della decisione 1. La predetta richiesta congiunta delle parti, motivata dal perfezionamento della procedura di definizione agevolata della lite ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 130 , giustifica l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di controversia tra le parti.
2. le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate ( art. 5 , comma 5, seconda parte, della legge 31 agosto 2022, n. 130 ).
3. non sussistono le condizioni di cui all' art. 13 , comma 1- quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatola, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all'ipotesi (ivi non contemplata) di sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025 , nonché ( Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315 e Cass., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 10483 , cit.).
P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e che le spese del giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Domande frequenti
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