Cassazione, ordinanza n. 22972 del 20/08/2024
Accertamento - ICI aree edificabili - Estinzione giudizio
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22972
- Data
- 20/08/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio tra un Comune e la contribuente riguardava un accertamento ICI per aree edificabili, annullato nei precedenti gradi limitatamente alla questione dei versamenti riferiti a fabbricati fatiscenti in recupero edilizio. Dopo un accordo sull’atto impositivo, il Comune ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controparte ha accettato anche la compensazione delle spese. La Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese dell’intero processo, e ha escluso l’ulteriore contributo unificato, non applicabile alla rinuncia.
Massima
La rinuncia al ricorso per Cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 codice procedura civile e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l'appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso. Inoltre, l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 228/2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Ritenuto che:
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (——) con cui il Comune di Vanzago (d'ora in poi ricorrente) ha richiesto alla A.A. Srl (d'ora in poi controricorrente) il pagamento dell'Ici per l'anno 2010, dovuta per alcune aree edificabili. La CTP ha accolto il ricorso solamente con riguardo all'eccezione del presunto versamento effettuato sui fabbricati fatiscenti insistenti sulle predette aree e oggetto di recupero edilizio, annullando l'avviso impugnato.
La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado, respingendo l'appello dell'odierno ricorrente.
Il ricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi, la controparte propone controricorso. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti.
Considerato che:
1. Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio allegando e documentando di avere raggiunto un accordo con la controricorrente sull'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.
Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir
meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l'appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). La rinuncia, nella fattispecie, comprensiva anche della compensazione delle spese legali è stata accettata dall'odierna controricorrente, come risulta dalla documentazione agli atti (verbale di conciliazione).
2. L'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 , della L. n. 228 del 2012 , che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20621 del 17/07/2023 (Rv. 668224 – 02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Va ribadito, inoltre, che anche la ratio di detta disposizione, orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636), induce ad escludere che il meccanismo ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636).
La stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5, 9 maggio 2023, n. 12456).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio; compensa, tra le parti,
le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma il 3 luglio 2024.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2024.
Domande frequenti
Entro quando si presenta la domanda per la rottamazione dei debiti locali?
La domanda si trasmette esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026. Prima dell’invio occorre controllare che l’ente creditore abbia aderito, richiedere il prospetto informativo e confrontare i carichi definibili con le proprie posizioni debitorie.
Rientrano anche i tributi riscossi direttamente dal Comune?
No, restano fuori i tributi locali riscossi direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati. La definizione riguarda i carichi affidati ad AdER dagli enti aderenti; per gli altri debiti occorre verificare se esistano forme autonome di definizione.
La rottamazione cancella anche l’importo delle multe stradali?
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