Cassazione, ordinanza n. 24666 del 13/09/2024
Notifica - Registro delle Imprese
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24666
- Data
- 13/09/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la notificazione di una cartella a una società fallita, non reperita presso la sede risultante dal registro delle imprese; la CTR aveva escluso l’irreperibilità assoluta per mancanza di ulteriori ricerche e della seconda raccomandata. La Cassazione ha affermato che il regime pubblicitario comporta autoresponsabilità dell’impresa e consente al notificatore di fare affidamento sulla sede legale registrata, ritenendo irreperibile la società se non vi viene trovata. Ha inoltre riconosciuto, in presenza dell’inerzia del curatore, la legittimazione della società fallita a impugnare la cartella; ha dichiarato fondato il quarto motivo, assorbiti il secondo e il terzo, e infondato il primo.
Massima
La presenza di un regime pubblicitario come quello regolato attraverso l'istituzione e l'aggiornamento del registro delle imprese, comporta una forma di autoresponsabilità delle singole imprese e società in ordine ai dati e alle informazioni inserite in tale registro anche nei confronti dei terzi. Con riferimento alla sede legale indicata nel registro delle imprese deve, quindi, ritenersi che la sua indicazione sia funzionale anche a consentirne la reperibilità nei confronti dei terzi. Di conseguenza, l'agente notificatore può ben fare affidamento sulle risultanze del registro delle imprese e ritenere la società irreperibile una volta che non sia stata trovata presso la sede legale risultante da tale registro.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Rilevato che:
1. La Commissione Tributaria Regionale della Campania (hinc: CTR) con sentenza n. 745/34/2017, depositata in data 02/02/2017, ha rigettato gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia Servizi di Riscossione Spa avverso la sentenza n. 480/30/13, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto l'impugnazione della cartella di pagamento n. (——) emessa da Equitalia Gerit per l'importo di Euro 108.143, a seguito di ricorso in riassunzione da parte del sig. A.A., in qualità di legale rappresentante del Consorzio fra Cooperative – Interventi Regionali nell'Edilizia Cooperativa – Soc. Cooperativa a r.l., società dichiarata fallita in data 11/05/1994.
2. La CTR, ritenuta la legittimazione del fallito all'impugnazione della cartella di pagamento – al fine di impedire la formazione di un titolo che poteva essere speso nei suoi confronti una volta ritornato in bonis – ha ritenuto non corretta la sua notificazione, sia perché, in assenza delle ricerche imposte dalla normativa codicistica, non potevano ricorrere i requisiti per l'irreperibilità assoluta, sia perché non era stata inviata la seconda raccomandata. Ha quindi rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia.
2. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione, affidandosi a quattro motivi.
2.1. Occorre evidenziare che, in data 4 settembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha notificato un ricorso per cassazione anche quale successore di Equitalia Servizi di Riscossione, alla Soc. coop. a r.l. Consorzio fra Cooperative Interventi Regionali nell'Edilizia Cooperativa sia all'indirizzo pec del curatore della società (che era stata dichiarata fallita) che all'indirizzo pec – indicato nell'atto di
riassunzione – del commercialista Giulio Palmieri, difensore della società insieme all'avv. Antonello Fabrocile. Ha poi notificato il ricorso in cassazione al Fallimento Soc. coop. a r.l. Consorzio fra Cooperative Interventi Regionali nell'Edilizia Cooperativa all'indirizzo pec del curatore.
2.2. Risulta, poi, un tentativo con esito negativo, di notifica del ricorso in cassazione alla sede della società resistente in Roma, Via Montevideo, 4, con richiesta all'Ufficiale Giudiziario eseguita in data 06/09/2017.
2.3. In data 06/09/2017 risulta, poi, chiesta la notificazione (da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche quale successore di Equitalia Servizi di Riscossione) a mezzo dell'Ufficiale giudiziario alla Soc. coop. a r.l. Consorzio fra Cooperative Interventi Regionali nell'Edilizia Cooperativa, sia presso il legale rappresentante A.A. (con immissione del CAD in data 08/09/2017 e perfezionata per compiuta giacenza), sia al domicilio eletto "presso il difensore dott. Giulio Palmieri in Caserta, V. Redentore n. 10, 81100", con esito negativo (irreperibilità).
2.4. In data 02/10/2017 risulta, poi, ulteriore notifica del ricorso in cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate (che in tale occasione non si è qualificata anche quale successore di Equitalia) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (con esito positivo), del Fallimento Soc. coop. a r.l. Consorzio fra Cooperative Interventi Regionali nell'Edilizia Cooperativa e della Soc. coop. a r.l. Consorzio fra Cooperative Interventi Regionali nell'Edilizia Cooperativa, sia presso la sede di Roma (con esito negativo per irreperibilità del destinatario), sia presso il domicilio eletto (con esito negativo per irreperibilità del destinatario).
3. Gli intimati non si sono costituiti.
4. La Procura Generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'infondatezza del primo motivo di ricorso e per la fondatezza degli altri motivi.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate ha contestato la violazione dell'art. 43 R.D. 16/03/1942, n. 267 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , evidenziando che la sentenza impugnata erra nel riconoscere la legittimazione attiva del fallito a impugnare la cartella per somme dovute in base a condono. Tuttavia, in base all'art. 43 L. fall. : "Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore."
1.1. La ricorrente evidenzia che – come sostenuto da Equitalia in appello – la legittimazione straordinaria del fallito riguarda atti a contenuto impositivo o sanzionatorio che espongano il fallito a nuove debenze una volta tornato in bonis. Ciò non vale, tuttavia, per la cartella che riguarda un precetto relativo a un titolo già definitivamente acquisito (i.e. il ruolo). Tanto più che nel caso di specie la cartella deriva da un condono, cioè da una libera opzione del fallito che non può ignorarne né l'esistenza, né le implicazioni economiche. Di conseguenza la CTR non poteva neppure dichiarare inefficace la cartella esclusivamente nei confronti del fallito.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente contesta la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.
2.1. La ricorrente censura l'affermazione della CTR sulla ritenuta irrilevanza dell'intempestività del ricorso introduttivo, poiché il fallito avrebbe impugnato la cartella per vizi suoi propri. Risulta, poi, priva di senso la seguente affermazione: "La controversia si incentra dunque sulla regolarità o meno della notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto della gravata cartella." Ad avviso di parte ricorrente si tratta di affermazione priva di connessione logica sia con quanto precede (i.e. l'impugnabilità della cartella per vizi propri e la pretesa irrilevanza dell'intempestività del ricorso), sia con la fattispecie, in cui è pacifico che la cartella riguardava somme dovute a seguito di condono legge n. 413 del 1991 .
2.2. La ricorrente contesta, poi, l'inconferenza anche di altre due affermazioni contenute nella sentenza della CTR: la prima è che: "l'accertamento di tributi, i cui presupposti si siano verificati prima della dichiarazione di fallimento, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito", mentre la seconda è che: "il fallito è legittimato ad agire o resistere per impedire che il terzo possa conseguire un titolo da far valere nei suoi confronti una volta tornato "in bonis"." Si tratta di richiami inconferenti, in quanto la notifica della cartella presuppone la formazione di un titolo certo (il ruolo).
3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente contesta la violazione dell'art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992 , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La ricorrente evidenzia che è la stessa controparte ad affermare che il ricorrente è venuto a conoscenza del debito gravante sullo stato passivo a seguito del rinvio a giudizio del legale rappresentante della società fallita per bancarotta fraudolenta, avvenuto il 03/11/2008. Di conseguenza, anche a voler ritenere invalida la notifica della cartella di pagamento eseguita nei confronti del fallimento, l'intempestività del ricorso introduttivo sarebbe, comunque, da ricondurre al mancato rispetto dei termini ordinari decorrenti dal momento della conoscenza del debito posto in riscossione, da collocare alla data del 03/11/2008, quando il sig. A.A., in virtù del decreto che disponeva il giudizio, ha conosciuto anche il debito insinuato allo stato passivo e oggetto della cartella.
4. Con il quarto motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate ha contestato la violazione dell'art. 60, primo comma, lett. e) , D.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. : la notifica eseguita in base all'art. 60, primo comma, lett. c) D.P.R. n. 600 del 1973 rappresenta un modello derogatorio rispetto a quello codicistico, che non richiede né le ricerche, né la raccomandata c.a.d., che non avrebbe peraltro senso chiedere in caso di irreperibilità assoluta, come nel caso di specie, considerato che la società non è stata trovata all'indirizzo indicato nel registro delle imprese. La notifica avrebbe dovuto, quindi, essere ritenuta perfezionata una volta decorso l'ottavo giorno dal deposito dell'atto presso la casa comunale, con ogni conseguenza di legge in punto di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio.
5. In via preliminare occorre valutare la questione relativa all'ammissibilità del ricorso in relazione al termine previsto nell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ.
A tal fine occorre evidenziare che la sentenza impugnata è stata depositata in data 02/02/2017 e che il termine di sei mesi previsto nell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. – tenuto conto della sospensione feriale dei termini e della circostanza che il 02/09/2017 cadeva nella giornata di sabato – scadeva il 04/09/2017.
5.1. Nella specie entro tale data è stata fatta la notificazione all'indirizzo pec della curatela della Soc. coop. a r.l. Consorzio fra Cooperative Interventi Regionali nell'Edilizia Cooperativa, sia per la procedura, che per la società stessa, nonché all'indirizzo pec del dr. Giulio Palmieri. Nella relata di notifica l'Agenzia delle Entrate (pur incorrendo in un errore materiale, dal momento che evoca la notifica di un controricorso e non del ricorso principale) evidenzia che si tratta del domicilio eletto in primo grado.
5.2. La curatela del Fallimento Soc. coop. a r.l. Consorzio fra Cooperative Interventi Regionali nell'Edilizia Cooperativa non risulta aver preso parte al giudizio di primo e secondo grado. La società -dichiarata fallita – risulta essersi costituita in riassunzione tramite il proprio legale rappresentante.
La notificazione all'indirizzo pec del curatore non consentirebbe, quindi, di evitare la decadenza della parte ricorrente ex art. 327 cod. proc. civ. Sul punto non può avere alcun rilievo la circostanza che le eccezioni di parte ricorrente – riprodotte anche nei motivi di impugnazione davanti alla presente Corte – fossero incentrate sul difetto di legittimazione attiva della società dichiarata fallita a proporre impugnazione avverso la cartella di pagamento. La contestazione del difetto di legittimazione attiva della parte che ha introdotto il giudizio non incide, infatti, sulla corretta vocatio in ius davanti alla Corte di cassazione che non può non avere le medesime parti dei precedenti gradi di giudizio.
5.3. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la società fosse difesa dal dott. Giulio Palmieri e dall'avv. Fabrocile Antonello "presso Studio Palmieri Giulio Via Redentore n. 10 8100 Caserta". Di conseguenza, il rispetto del termine di decadenza dipende dalla circostanza se la notificazione telematica del ricorso in cassazione all'indirizzo pec del difensore (privo della qualifica di avvocato, ma abilitato all'assistenza tecnica nel processo tributario ai sensi dell'art. 12, comma 3 , D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 ) possa essere ritenuta valida.
Nella relata di notifica l'avvocatura Generale dello Stato dichiara di aver eseguito la notificazione all'indirizzo pec qiulio.palmieri@commercialisticaserta.it indicato nel ricorso di primo grado (mentre è da ascrivere a un mero errore materiale il riferimento alla notifica del controricorso, anziché del ricorso). Nel caso di specie nel ricorso in riassunzione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli risulta indicata la pec del difensore dr. Giulio Palmieri, presso la quale la parte ricorrente ha notificato il ricorso in cassazione.
In merito all'uso della notificazione telematica nell'ambito del giudizio tributario, questa Corte ha precisato (con un principio estensibile anche al caso in esame) che: "In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo p.e.c. dell'atto d'appello davanti alla Commissione tributaria regionale per il Lazio è ammissibile, anche se effettuata prima del 15 dicembre 2017, data fissata dall'art. 2, lett. b), del D.M. 15 dicembre 2016 , che ha esteso alle Commissioni tributarie provinciali e regionali del Lazio le disposizioni di cui al D.D. 4 agosto 2015, recanti le specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 3 , D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 , atteso che, alla stregua della norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 16, comma 2, del D.L. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla L. n. 136 del 2018 , è consentito alle parti utilizzare, in ogni grado del giudizio, le modalità previste dal D.M. 23 dicembre 2013 n. 163 , e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente da quelle prescelte dalla controparte e dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche, non incidendo detta disposizione sulla data di inizio del periodo dal quale le parti sono legittimate alla notifica telematica nel giudizio tributario." (Cass. 21/12/2022, n. 37371). È pertanto possibile per le parti utilizzare, in ogni grado del giudizio, le modalità previste dal D.M. 23 dicembre 2013 n. 163 e dai relativi decreti attuativi (eseguendo la notifica a mezzo posta elettronica certificata), indipendentemente da quelle prescelte dalla controparte e dall'avvenuto svolgimento dei precedenti gradi anche con modalità analogiche. La notificazione del ricorso in cassazione disciplinata ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ. deve tenere, quindi, conto sia delle peculiarità che connotano il processo tributario, in relazione alla difesa tecnica ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 , sia delle disposizioni del D.M. 163 del 2013 (anche) in materia di notificazioni telematiche.
Deve, quindi, ritenersi che la notificazione eseguita in data 04/09/2017 presso l'indirizzo pec del difensore che ha assistito la società intimata – andata a buon fine, come risulta dalla ricevuta di accettazione – sia valida, sia a fini dell'instaurazione del contraddittorio, sia ai fini del rispetto del termine ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ.
5. Un'ulteriore questione attiene alla circostanza che l'Agenzia delle Entrate si è, dapprima, qualificata anche quale successore di Equitalia (v. notifiche eseguite in data 04/09/2017) e solo successivamente alla prima notificazione perfezionata nei confronti della società intimata ha notificato (anche) all'altra parte soccombente davanti al giudice di seconde cure e, in particolare, all'ente subentrato a Equitalia (i.e. Agenzia delle Entrate -Riscossione, v. Cass., Sez. U., 08/06/2021, n. 15911). Sul punto deve ritenersi che la parte abbia, spontaneamente, rimediato a un difetto di integrazione del contraddittorio che avrebbe dovuto essere altrimenti rilevato da questa Corte.
6. Esaurite le questioni preliminari, il primo motivo di ricorso è infondato.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte: "- in caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 L. fall. , in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato; – l'insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, così inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all'impugnazione dell'atto impositivo e va conseguentemente rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo." (Cass., Sez. U., 28/04/2023, n. 11287). I principi stabiliti nella pronuncia appena richiamata sono, infatti, riferiti agli atti impositivi, tra i quali rientra anche la cartella di pagamento. Di conseguenza, a fronte dell'inerzia del curatore la società fallita poteva ben procedere, tramite il proprio legale rappresentante, a impugnare l'atto impositivo.
7. Il quarto motivo di ricorso è, invece, fondato, con assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso.
7.1. Nella sentenza impugnata si legge, in particolare, che: "Dalla documentazione depositata in appello … emerge la ricevuta della raccomandata inerente la cartella in questione, con notifica per irreperibilità con semplice raccomandata. Il procedimento notificatorio non appare corretto in quanto non vi sono i presupposti per la declaratoria dell'irreperibilità assoluta (mancando le ricerche richieste dalla normativa codicistica), né vi è la seconda raccomandata indispensabile per il perfezionamento della notifica per irreperibilità relativa.
7.2. In relazione all'art. 60, primo comma, lett. e) , D.P.R. n. 600 del 1973 la presente Corte ha affermato, anche recentemente che: "In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett. e) , del D.P.R. n. 600 del 1973 , in luogo di quella ex art. 140 c.p.c. , deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né t'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale." (Cass., 03/04/2024, n. 8823). Dall'illustrazione del quarto motivo di ricorso l'irreperibilità della società è stata verificata dall'agente notificatore a seguito del mancato reperimento presso la sede risultante dal registro delle imprese. Tale constatazione deve ritenersi sufficiente ai fini dell'attivazione della notificazione ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) , D.P.R. n. 600 del 1973 . La presenza di un regime pubblicitario come quello regolato attraverso l'istituzione e l'aggiornamento del registro delle imprese, comporta, infatti, una forma di autoresponsabilità delle singole imprese e società in ordine ai dati e alle informazioni inserite in tale registro anche nei confronti dei terzi. Con riferimento alla sede legale indicata nel registro delle imprese deve, quindi, ritenersi che la sua indicazione sia funzionale anche a consentirne la reperibilità nei confronti dei terzi. Di conseguenza, l'agente notificatore poteva ben fare affidamento sulle risultanze del registro delle imprese e ritenere la società irreperibile una volta che non era stata trovata presso la sede legale risultante da tale registro.
7.3. Ai fini del perfezionamento della notifica ex art. 60, primo comma, lett. e) , D.P.R. n. 600 del 1973 il riferimento alla ed. seconda raccomandata, ai fini del perfezionamento della notificazione è ultroneo anche nell'ambito dell'art. 140 cod. proc. civ. , dove non è affatto prevista la trasmissione di una seconda raccomandata.
7.4. In ogni caso, questa Corte ha precisato che: "La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5 , del D.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. " (Cass., 30/10/2018, n. 27561).
8. Alla luce di quanto sin qui rilevato il ricorso è fondato e la sentenza deve essere cassata, con rinvio davanti alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione deciderà, anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla Corte di Giustizia Tributaria della Campania, affinché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2024.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2024.
Domande frequenti
Entro quando si presenta la domanda per la rottamazione dei debiti locali?
La domanda si trasmette esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026. Prima dell’invio occorre controllare che l’ente creditore abbia aderito, richiedere il prospetto informativo e confrontare i carichi definibili con le proprie posizioni debitorie.
Rientrano anche i tributi riscossi direttamente dal Comune?
No, restano fuori i tributi locali riscossi direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati. La definizione riguarda i carichi affidati ad AdER dagli enti aderenti; per gli altri debiti occorre verificare se esistano forme autonome di definizione.
La rottamazione cancella anche l’importo delle multe stradali?
No, per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada la definizione elimina interessi, maggiorazioni e aggio, ma non la sanzione stessa. Il risparmio può quindi essere inferiore a quello ottenibile sulle cartelle relative alle imposte.
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