Cassazione, sentenza n. 26739 del 15/10/2024
Sentenza n. 26739 del 15/10/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 26739
- Data
- 15/10/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Due accertamenti sintetici per il 2006 e il 2007 assumevano il possesso di quattro cavalli quale indice di capacità contributiva; la decisione favorevole al contribuente in primo grado era stata riformata in appello. La Cassazione dichiara inammissibili le censure sulla fonte dell’informazione e sulla prova della dedotta cessione degli animali, rilevando carenze di specificità, commistione di vizi e mancata contestazione della ratio decidendi. Ammesso il precedente possesso, spettava al contribuente dimostrare la dismissione; il ricorso principale è dichiarato inammissibile e quello incidentale condizionato assorbito.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle Entrate notificò a A.A. due avvisi di accertamento sintetico, relativi agli anni 2006 e 2007, avverso i quali il contribuente propose distinti ricorsi che la Commissione tributaria provinciale di Brescia, dopo averli riuniti, accolse.
L'appello dell'Agenzia delle entrate è stato accolto con la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia, di cui all'epigrafe, contro la quale il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.
Il Ministero delle finanze rimane intimato.
Il Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe ha depositato memoria, chiedendo che la Corte accolga il secondo motivo del ricorso incidentale, respinto l'altro motivo nonché il ricorso principale nella sua interezza.
Il ricorrente ha prodotto memoria.
Motivi della decisione 1. Preliminarmente, il ricorso avverso il Ministero delle finanze è inammissibile, per difetto di legittimazione passiva sostanziale ( Cass. 06/12/2017, n. 29183 , ex plurimis).
Nulla sulle relative spese, essendo rimasto intimato il Ministero.
2. Con il primo motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce "violazione di legge in ordine a: art. 10 l. n. 212/2000 ; art. 3 L. 241/1990 e art. 42 D.P.R. 600/1973 ; D.Lgs. n. 29/2011 ; nonché apparenza/insufficienza/mancanza di motivazione; il tutto in relazione all'art. 360 primo comma n. 3) e n. 5) c.p.c.".
Lamenta che gli avvisi di accertamento non avrebbero menzionato la fonte specifica dalla quale l'Amministrazione avrebbe ricavato il dato relativo al possesso, in capo al contribuente, di quattro cavalli, classificati come galoppatori, beni assunti quali indici della maggior capacità di spesa e contributiva negli anni d'imposta accertati.
Il motivo è inammissibile sotto diversi aspetti, ciascuno sufficiente alla relativa declaratoria.
Innanzitutto, con riferimento al questionario ed agli avvisi d'accertamento, non risulta adempiuto l'onere di cui all' art. 366 , comma 1, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito ( Cass. 15/01/2019, n. 777 ; Cass. 18/11/2015, n. 23575 ; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726 ).
Invero tale onere (ribadito ed aggravato, con l'inserimento altresì della necessaria illustrazione del contenuto rilevante degli stessi atti processuali e documenti, dall' art. 3 , comma 27, del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 , applicabile tuttavia ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1 gennaio 2023, ex art. 35, comma 5, del medesimo D.Lgs.), anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fondi; non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali; né comunque fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati (cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950 ; Cass. 14/04/2022,n. 12259 ; Cass. 19/04/2022, n. 12481 ; Cass. 02/05/2023, n. 11325 ).
Inoltre, il motivo è inammissibile anche perché, tanto nella rubrica quanto nel corpo del mezzo, espone critiche in fatto ed in diritto contemporaneamente e senza alcuna gradazione o distinzione tra loro, dando luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l'inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili ( Cass. 23/10/2018, n. 26874 ; Cass. 23/09/2011, n. 19443 ; Cass. 11/04/2008, n. 9470 ), non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto ( Cass. 11/04/2018, n. 8915 ; Cass. 23/04/2013, n. 9793 ). Si tratta quindi di censure non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e quindi non autonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d'impugnazione da parte di questa Corte.
Il mezzo è poi inammissibile anche perché non contrasta puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella quale il previo possesso dei cavalli è stato accertato quale fatto dedotto dallo stesso contribuente (quindi a quest'ultimo necessariamente noto ab origine), che ne assumeva tuttavia l'avvenuta vendita prima degli anni d'imposta accertati (cfr. pagg. 2 e 4della sentenza d'appello), assumendosi pertanto il relativo onere probatorio.
Infine, ferma restando l'inammissibilità del mezzo sinora evidenziata, la motivazione resa dalla CTR sul punto non evidenzia alcuno dei vizi che possano configurare il difetto assoluto di motivazione, nei limiti nei quali esso possa determinare la nullità della decisione impugnata ( Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 : "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile").
3. Con il secondo motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce " violazione di legge in ordine a: art. 1470 e seguenti e art. 810 e seguenti, C.C.; D.Lgs. n. 29/2011 ; nonché insufficienza, carenza, apparenza di motivazione; il tutto in relazione all' art. 360 primo comma n. 3) c.p.c.".
Lamenta il ricorrente che egli avrebbe dato comunque prova dell'avvenuta vendita degli equini in questione, senza che peraltro fosse indispensabile la produzione della comunicazione della cessione all'Unione Italiana Razze Equine, come supposto dalla sentenza impugnata.
Anche tale mezzo è inammissibile, innanzitutto per la violazione dell' art. 366 , comma 1, n. 6, c.p.c., con riferimento all'individuazione del grado e della fase del giudizio di merito nei quali i singoli documenti (in ipotesi idonei a comprovare la cessione) cui si fa riferimento nel mezzo abbiano eventualmente fatto ingresso nel giudizio di merito.
Anche tale mezzo, poi, è inammissibile perché sovrappone in maniera inestricabile la pretesa violazione di legge con l'assunto difetto assoluto della motivazione sul punto, peraltro tra loro anche inconciliabili.
Richiamati quindi i medesimi principi esposti a proposito del motivo precedente, anche quello in trattazione va dichiarato inammissibile.
4. Con il terzo motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce "violazione di legge in ordine a: art. 1153 e seguenti, art. 2697 C.C.; art. 116 C.P.C.; art. 38 (nel testo ante 2010) del D.P.R. n. 600/1973 ; nonché insufficienza, carenza, apparenza di motivazione; il tutto in relazione all' art. 360 primo comma n. 3) c.p.c.".
Lamenta il ricorrente che non sia stata accolta la sua versione fattuale relativa all'avvenuta cessione dei cavalli, benché, come risulta dalla sentenza impugnata, la stessa Amministrazione abbia dato che egli aveva prodotto "autocertificazioni prodotte nel 2010".
Il motivo è inammissibile, per la mancata osservanza dell' art. 366 , comma 1, n. 6, c.p.c. e per la sovrapposizione inestricabile, anche in questo caso, di censure (la pretesa violazione di legge con l'assunto difetto assoluto della motivazione sul punto), peraltro tra loro anche inconciliabili.
Il motivo è poi inammissibile anche per la denunzia della pretesa violazione dell' art. 2697 cod. civ. e dell' art. 116 cod. proc. civ., proposta contestualmente dal ricorrente, senza peraltro un'adeguata differenziazione delle relative censure, sebbene tra loro ontologicamente differenti e non conciliabili.
Infatti, "In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell' art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell' art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall' art. 116 c.p.c." ( Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018 ).
Né comunque, nel caso di specie, vi è stata inversione dell'onere della prova, atteso che, una volta ammesso dallo stesso contribuente il possesso immediatamente precedente dei cavalli in questione, era suo onere (anche per il principio di vicinanza della prova) dare comunque dimostrazione della dedotta loro cessione e quindi della dismissione dei medesimi beni indice, la cui disponibilità protratta era altrimenti logicamente presumibile.
Giova, peraltro, aggiungere che, a differenza di quanto pare sostenere il ricorrente, l'attribuzione, nella sentenza impugnata, all'Ufficio dell'affermazione che il contribuente avrebbe prodotto "autocertificazioni" della cessione dei cavalli "datate nel 2010" e "di data posteriore all'accertamento" (o, quanto meno, successive agli anni oggetto degli atti impositivi) della cessione dei cavalli, comunque non equivale necessariamente ad alcun riconoscimento della sopravenuta indisponibilità degli stessi animali negli anni d'imposta di cui si discute, esprimendo piuttosto ragionevoli dubbi sull'efficacia indiziaria di tali autodichiarazioni postume, che la CTR ha implicitamente, ma necessariamente condiviso, nell'accogliere l'appello erariale in punto di assenza di "certificazione probante" della cessione (anche a prescindere dal riferimento esemplificativo all'eventuale comunicazione all'UNIRE).
5. I motivi di ricorso incidentale, esplicitamente proposto come condizionato, restano assorbiti dall'inammissibilità del ricorso principale e le spese di lite, tra contribuente ed Agenzia, seguono la soccombenza.
P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale, condannando il ricorrente a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell' art. 13 comma 1 – quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della l. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Domande frequenti
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