Cassazione, sentenza n. 29064 del 11/11/2024

Sentenza n. 29064 del 11/11/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
29064
Data
11/11/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la revisione di dichiarazioni d’importazione e l’applicazione del dazio antidumping al silicio spedito da Taiwan, ritenuto di origine cinese sulla base delle indagini OLAF. Il giudice del rinvio aveva confermato gli atti doganali, rilevando che il fornitore indicato non disponeva di strutture idonee alla trasformazione del materiale. La Corte ha giudicato tale accertamento sufficiente a respingere le difese e ha escluso di poter rivalutare le prove in sede di legittimità; ha pertanto rigettato il ricorso.

Testo della pronuncia

Dalla sentenza e dal ricorso si evince che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a seguito di una indagine avviata dall'Olaf nel 2010 (Informativa comunitaria INF AM 18/2010) e conclusasi nel 2013, con successivo Regolamento di esecuzione UE n. 311/2013 , con il quale è stato esteso il dazio antidumping sul silicio di origine cinese alle importazioni di silicio spedito da Taiwan, procedette nei confronti della A.A. Spa, ai sensi dell' art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990 , alla revisione dell'accertamento delle dichiarazioni di importazioni del silicio, applicando i dazi antidumping del 19%, già previsti sulle importazioni dalla Repubblica Popolare Cinese.

Avverso gli avvisi di rettifica e di irrogazione delle sanzioni la società instaurò più controversie dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, che con altrettante sentenze rigettò le ragioni della contribuente. La Commissione tributaria regionale della Liguria, riunite le impugnazioni promosse dalla società, con sentenza n. 1426/2017 accolse gli appelli. La pronunzia fu a sua volta impugnata dall'ufficio dinanzi a questa Corte, che con sentenza del 27 febbraio 2020, n. 5341, accolse il ricorso erariale riconoscendo la nullità della sentenza per apparente motivazione.

La Commissione regionale ligure, quale giudice del rinvio, all'esito del riesame dell'appello proposto dalla società (il CAD Capodici non ha inteso riassumere il giudizio, restando intimato), con sentenza n. 763/02/2022 ne ha rigettato le ragioni, confermando le pronunce reiettive dei ricorsi introduttivi dichiarate dal giudice di primo grado.

La Commissione tributaria regionale della Liguria, dopo aver ricostruito la lunga vicenda processuale, ha rilevato che:

a) l'accertamento in rettifica era fondato sulla verifica eseguita dagli organi esecutivi dell'OLAF; b) da tale verifica era emerso che la Asia Metallurgical, presso la quale risultava acquistato il silicio, non aveva strutture industriali idonee a processi di trasformazione e purificazione del silicio cinese, per essere un magazzino privo di laboratorio e non una fabbrica; c) le indagini OLAF costituiscono un valido presupposto degli avvisi di accertamento doganali; d) la valenza istruttoria di tali indagini legittimava pertanto gli uffici doganali di Genova alla revisione dell'accertamento delle dichiarazioni d'importazione della appellante società. Le considerazioni svolte in motivazione erano da ritenersi assorbenti di ogni altra questione o eccezione sollevata dalla contribuente.

Per la cassazione della sentenza la A.A. Spa ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle dogane con controricorso.

All'esito dell'udienza pubblica del 15 maggio 2024, dopo la discussione e la formulazione delle conclusioni formulate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione Con il primo motivo la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell' art. 36 , comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , del 1992, nonché dell' art. 112 cod. proc. civ., in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice regionale avrebbe deciso solo con riferimento ad una delle ragioni d'appello della contribuente, omettendo la pronuncia sulle restanti, come quella relativa alla mancata applicazione del regolamento n. 1225/2009 CE , in materia di estensione a paesi terzi di dazi antidumping; alla mancata applicazione dell' art. 220 del Reg. CE 2913/1992 (CDC) e sull'errata applicazione dell' art. 303 TULD .

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell' art. 2697 cod. civ., dell'art. 24 del Codice doganale, dell' art. 13 del Reg. CE n. 1225/2009 , dell' art. 9 del Reg. UE n. 1073 del 1999 , sostituito dal Reg. UE n. 883 del 2013 , del Reg. UE n. 467/2010 , dell'art. 220 Cod. doganale ( Reg. UE n. 952/2013 ), in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. La CTR erroneamente non avrebbe riconosciuto le prove prodotte dalla ricorrente.

I due motivi, pur articolando critiche nei confronti della decisione impugnata con ricorso ai diversi parametri del vizio di omessa pronuncia (1 motivo) e dei vizi per violazione delle norme di diritto e per omesso esame di fatti decisivi per la decisione (2 motivo), possono essere trattati unitariamente, perché entrambi indirizzati a denunciare carenze della sentenza rispetto alle difese articolate dalla ricorrente. Essi sono infondati.

In particolare, con il primo motivo si sostiene che il giudice del rinvio avrebbe statuito, rigettando l'appello, in riferimento agli esiti delle indagini Olaf e della Relazione Finale, da cui era poi scaturito il Regolamento di esecuzione UE n. 311/2013 , che aveva esteso il dazio antidumping sul silicio di origine cinese alle importazioni di silicio spedito da Taiwan. Aveva tuttavia omesso di decidere sulle altre questioni che sorreggevano l'appello, quali la mancata applicazione del regolamento n. 1225/2009 CE , in materia di estensione a paesi terzi di dazi antidumping, l'omessa considerazione dell'esimente di cui all' art. 220 del Reg. CE 2913/1992 (CDC) e la corretta applicazione dell' art. 303 TULD . Con il secondo motivo ha lamentato sostanzialmente il mancato governo delle regole di valutazione delle prove.

Si tratta di difese che, pur a fronte delle numerose pagine dedicate alla loro illustrazione, non trovano fondamento e non possono essere condivise. La sentenza del giudice del rinvio, dopo essersi soffermata sullo sviluppo processuale della controversia ed aver esaustivamente riportato gli esiti delle indagini investigative effettuate dall'OLAF a Taiwan (sulla cui rilevanza probatoria, oltre alle affermazioni della sentenza rescindente della Corte di cassazione, in materia antidumping cfr. Cass., 13 febbraio 2020, n. 3607 ), evidenziando anche che la società (Asia Metallurgical Co., secondo i certificati di origine), dalla quale risultava acquistato il silicio, non poteva aver provveduto ad una significativa manipolazione del minerale, mediante la rimozione delle impurità, per essere un semplice magazzino e non una fabbrica di trasformazione, ha ritenuto di respingere tout court l'appello, con ogni questione, ragione ed eccezioni dedotte.

Appare evidente ed incontrovertibile che un simile accertamento esclude ogni ragione difensiva della contribuente, comprese quelle ragioni ancorate alla presunta cattiva lettura e applicazione delle norme invocate, e, ancor più, qualunque critica proposta sull'erronea applicazione delle esimenti o dei principi applicabili in tema di irrogazione delle sanzioni.

Quanto al governo delle regole di valutazione delle prove, è appena il caso di affermare che con tale censura la difesa della società di fatto pretende una rivalutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità perché attività riservata ai gradi di merito. Né nel caso specifico le argomentazioni utilizzate dal giudice del rinvio sono viziate da errori materiali o incongruenze logico-giuridiche.

Il ricorso va dunque rigettato, e all'esito del giudizio segue la condanna della società alla rifusione delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che si liquidano nella misura di

Euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.

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