Cassazione, ordinanza n. 29804 del 19/11/2024
ICI - Avviso di accertamento - Rendita catastale
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29804
- Data
- 19/11/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia coinvolgeva avvisi catastali e un’ingiunzione ICI calcolata sulla consistenza degli immobili stabilita in precedenti giudizi; la Commissione regionale aveva dichiarato inammissibili le nuove impugnazioni e applicato la rendita ormai definitiva. La Cassazione conferma che la rendita fissata con giudicato, per gli effetti retroattivi della pronuncia, costituisce l’unico dato valido per determinare la base imponibile ICI quando le condizioni per il classamento già sussistevano. Ritenute infondate anche le doglianze processuali e sulle spese della consulenza tecnica, la Corte rigetta integralmente il ricorso.
Massima
In tema imposta comunale sugli immobili ICI, la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario rappresenta, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con la conseguenza che, per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
C.C., A.A. e B.B. propongono ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e respinto l'appello incidentale dei suddetti ricorrenti avverso la sentenza n. 875/2014, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Padova – come emendata a seguito di ordinanza di correzione di errore materiale-, in parziale accoglimento dei ricorsi, riuniti, proposti avverso avvisi di accertamento, con attribuzione di consistenza catastale dei vani (6 in luogo di 4-5), ed avverso ingiunzione di pagamento ICI, emessa dal Comune di C, relativi agli immobili nella nuda proprietà di A.A., con usufrutto a favore di C.C. e B.B.
Agenzia delle entrate resiste con controricorso, il Comune è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente va esaminata la questione, sollevata dall'Agenzia controricorrente, circa la notifica del ricorso, in quanto irritualmente effettuata "presso l'ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate, anziché presso la sede legale o presso l'Avvocatura dello Stato".
1.2. Al riguardo si osserva che il ricorso, notificato all'Ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate, è tempestivo e rituale.
1.3. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, infatti, che la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata alternativamente dal contribuente tanto presso la sede centrale dell'Agenzia delle Entrate, quanto presso i suoi uffici periferici, il che trova fondamento nel carattere unitario dell'Ufficio, nel principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, e nel carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. U, n. 3118/2006 ; conf. Cass. n. 27976/2020 , Cass. n. 19795/2019 ).
1.4. Nel giudizio tributario in Cassazione, non trovando diretta applicazione il citato articolo 11 , comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , la legittimazione processuale spetta, dunque, sia all'Agenzia delle entrate, in persona del suo Direttore che ne ha la rappresentanza legale, sia alla struttura territoriale che ha emanato l'atto impugnato o che non ha impugnato l'atto richiesto, il che esclude la sussistenza dei presupposti per la richiesta rimessione in termini dell'Amministrazione, il cui controricorso, notificato il 21.9.2018, risulta tardivo rispetto alla data (13.7.2017), della notifica, ripetesi rituale, del ricorso in cassazione.
2.1. Passando all'esame delle doglianze, come sopra formulate dai ricorrenti, con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell' art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale circa il motivo di appello "avente ad oggetto l'annullamento dell'ordinanza n. 234/15 della CTP che modifica nel merito il dispositivo della sentenza n. 875/14 sulle spese del compenso CTU".
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in rubrica, "nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione ovvero per motivazione apparente ai sensi dell'art 132 , co. 2, n. 4 c.p.c. in relazione all' art. 360 , co. 1, n. 5 c.p.c. relativamente alla… inammissibilità per tardività dei ricorsi introduttivi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Padova n. 582 e n. 583 ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 546/92 ".
2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'
art. 360 , primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla "necessaria comparazione tra la collocazione temporale della notifica degli accertamenti alla ricorrente A.A. apposta sulle buste data del timbro postale 9-2-2010 e la data attestata con timbro postale sulle cartoline delle ricevute di ritorno A/R – ai fini della valutazione della tempestività dei ricorsi introduttivi n. 582 e 583 – …".
2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., "nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione ovvero per motivazione apparente … relativamente alla… inammissibilità dei ricorsi introduttivi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Padova n. 582/10 e n. 583/10 in quanto promossi nei confronti di giudizi definitivi e perché rivolti nei confronti non di un provvedimento di attribuzione di rendita ma di mera comunicazione di annotazione degli esiti di una sentenza".
2.5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con violazione dell' art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al ricorso n. 1353/11, relativamente all'ingiunzione di pagamento tributi ICI 2004-2006 nei confronti di B.B., calcolata su una superficie di 6 vani, in luogo di 5.
3.1. Va preliminarmente esaminato il quarto motivo, in quanto pregiudiziale.
3.2. I ricorrenti, in particolare, lamentano che la Commissione tributaria regionale si sia limitata a "riportare pedissequamente il contenuto degli atti di appello e di costituzione depositati dall'A.E. Territorio, limitandosi, di conseguenza, ad un rinvio perrelationem alle loro difese senza illustrare l'iter logico seguito per arrivare alla propria decisione né esprimere … le ragioni dello stravolgimento della pronuncia di primo grado … in relazione ai motivi di impugnazione proposti dagli appellanti …".
3.3. La Commissione tributaria regionale ha affermato quanto segue: "… In via pregiudiziale deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi introduttivi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Padova n. 582 e n. 583 in quanto promossi nei confronti di giudizi definitivi. Infatti il classamento è stato già deciso in senso sfavorevole ai ricorrenti per ambedue le unità immobiliari, oggetto di nuovo giudizio, dalle sentenze della CTR di Venezia n 13.06.2009 e n. 25.31.2007, non impugnate in Cassazione. I ricorsi introduttivi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Padova n. 582 e n. 583, oltre che per tardività, sono inammissibili perché rivolti nei confronti non di un provvedimento di attribuzione di rendita, ma di mera comunicazione di annotazione degli esiti di una sentenza che definitivamente decidendo, passata in giudicato, ha quantificato tale rendita …".
3.5. Occorre dunque evidenziare che nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (cfr. Cass. S. U. n. 642 del 2015 ).
3.6. È, quindi, destituito di fondamento l'assunto (condiviso dai ricorrenti laddove lamentano la mancata esplicitazione in motivazione delle ragioni della totale adesione del giudice alle tesi della controparte) secondo il quale, quando aderisce alle ricostruzioni, impostazioni, argomentazioni poste da una parte a sostegno delle proprie pretese, il giudice deve poi necessariamente motivare le ragioni di tale adesione, atteso che il codice prevede solo che il giudice assuma una decisione ed esponga poi le ragioni di tale decisione (coincidenti o meno che siano, in tutto o in parte, con quelle esposte da uno dei contendenti a sostegno delle proprie pretese), ma non prevede altresì che, in una sorta circolo vizioso, esponga anche i motivi per i quali abbia eventualmente condiviso le ragioni sostenute da una delle parti, posto che tali ragioni, se valide, sono idonee di per sé a sostenere la decisione assunta, senza che sia necessaria una ulteriore motivazione riguardante (non già le ragioni della decisione bensì) le ragioni per cui le suddette "ragioni della decisione" corrispondono a quelle esposte da una delle parti a sostegno delle proprie pretese.
3.7. Qualora quanto affermato da una parte sia "contrastato" (in fatto e in diritto) dall'altra parte, la sentenza nella quale il giudice si limitasse a riportare le ragioni esposte da una delle parti senza prendere in considerazione quelle contrapposte dall'altra sarebbe censurabile, allora, se ed in quanto oggettivamente incompleta, non certo per la mancata esplicitazione dei motivi di adesione alle tesi di una delle parti né tanto meno per il solo fatto che la relativa motivazione risulta costituita dalla mera riproduzione del contenuto di un atto di parte, posto che l'unico problema reale di una motivazione siffatta sorge solo se il contenuto dell'atto riportato a scopo motivazionale non è idoneo e sufficiente a sostenere la decisione, ed esclusivamente in questo caso quindi, e solo per tale motivo, non per altri, la sentenza sarebbe censurabile.
3.8. La circostanza che la Commissione tributaria regionale abbia fatto proprie le argomentazioni esposte dall'Agenzia delle Entrate, non inficia la sentenza di secondo grado, in quanto le ragioni della decisione sono, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultano in modo chiaro, univoco ed esaustivo, non potendo, come si è detto, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti, né delle modalità espositive (cfr. Cass. S. U. n. 642/2015 cit.; Cass. n. 22562/2016 ).
3.9. Non sussiste pertanto il lamentato vizio, contenendo la sentenza una motivazione coerente e logica, con un impianto argomentativo autonomo, come dianzi riportato, risultando con sufficiente e chiarezza e precisione il suo ragionamento, in grado di consentire di seguire il percorso logico giuridico seguito per giungere alla decisione.
3.10. Il rigetto del quarto motivo determina quindi l'assorbimento del secondo e terzo motivo di ricorso, trattandosi di censure avverso rationes decidendi alternative rispetto alle ratio dianzi illustrata, sufficiente a sorreggere autonomamente l'impugnata decisione con riguardo ai ricorsi avverso gli avvisi di accertamento catastale.
4.1. Va disatteso anche il quinto motivo di ricorso, da esaminare preliminarmente, per ragioni di ordine logico, rispetto al primo motivo.
4.2. In tema imposta comunale sugli immobili (ICI), la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario rappresenta, infatti, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5 , comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992 , con la conseguenza che, per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale (cfr. Cass. nn. 18637 del 2022 , 4334 del 2015 ).
4.3. Nell'impugnata sentenza si dà conto, come si è detto, che il classamento e la rendita catastale degli immobili in oggetto erano divenuti definitivi a seguito del rigetto dei ricorsi proposti avverso i relativi avvisi di accertamento, propedeutici rispetto agli atti impugnati nella presente sede, con i quali l'Agenzia del Territorio aveva unicamente registrato negli atti catastali l'esito dei predetti giudizi.
4.4. Tali essendo gli elementi di fatto, la definitività della misura della rendita catastale spiega necessariamente i suoi effetti nel giudizio relativo all'ICI dovuta dal contribuente, come nel caso in esame, perché la rendita catastale definitivamente stabilita è il solo ed unico dato del quale sia il contribuente che il Comune possono e debbono tener conto ai fini dell'ICI e costituisce, sempre e comunque, indefettibile condicio iuris della misura dell'imposta (ICI) effettivamente dovuta per l'immobile al quale inerisce la rendita divenuta definitiva.
5.1. Va disatteso, da ultimo, il primo motivo.
5.2. L'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza di appello, che nella fattispecie ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, ha comportato la definitiva caducazione di tale provvedimento, sicché anche la liquidazione delle spese di c.t.u. è unicamente quella effettuata dai Giudici di appello, ponendole interamente a carico dei contribuenti, soccombenti ("Viene, infine, posto interamente a carico dei contribuenti il compenso al CTU … liquidato in Euro 1.673,31, oltre eventuali accessori di legge".
7. Il ricorso va quindi rigettato.
8. Nulla sulle spese stante la tardiva costituzione dell'Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 23 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2024.
Domande frequenti
Il pignoramento della Naspi colpisce anche le rate future?
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Serve la verifica di inadempienza per pignorare la Naspi?
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Nella Naspi anticipata in due tranche, anche la seconda viene pignorata?
La seconda tranche, se dovuta, resta vincolata quando diventa esigibile, anche se inferiore a 5.000 euro. Questa soglia riguarda la verifica d’inadempienza; prima di stabilire quanto versare all’agente occorre verificare la quota pignorabile e il debito residuo.
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