Cassazione, sentenza n. 426 del 08/01/2025

Sentenza n. 426 del 08/01/2025

Tipologia
Sentenza
Numero
426
Data
08/01/2025
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione aveva assoggettato a imposta di registro una cessione dell’intero capitale sociale, riqualificandola come cessione d’azienda; i giudici di merito avevano confermato l’atto. La Cassazione ha stabilito che la cessione totalitaria di quote non può essere qualificata come trasferimento d’azienda senza elementi intrinseci all’atto che rivelino una diversa volontà, poiché l’imposta di registro colpisce l’atto presentato e non consente, salvo eccezioni, il ricorso a elementi esterni o negozi collegati. Accolto il relativo motivo, ha annullato definitivamente l’avviso di liquidazione.

Testo della pronuncia

Ragioni della decisione

1. La CTR con la sentenza indicata in epigrafe rigettava gli appelli avverso la decisione di primo grado che aveva respinto i ricorsi dei contribuenti avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, in relazione ad un atto di cessione di quote sociali (per l'intero capitale) ritenuto cessione di azienda;

2. ricorre in cassazione SEBIA ITALIA Srl con tre motivi di ricorso, come integrati dalla successiva memoria (1- violazione e falsa applicazione dell' art. 5 , e 2 , della direttiva 2008/7/CE , come interpretato dalla Corte di giustizia dell'UE, art. 1 e 20 , primo comma, D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 11 della tariffa, parte I, allegata al citato D.P.R., in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2- violazione e falsa applicazione dell' art. 20 , primo comma, D.P.R. n. 131 del 1986 , in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 3- violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis, della legge n. 212 del 2020, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);

3. l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso e chiede il rigetto del ricorso avendo interpretato l'atto nella sua sostanza e non nella sola forma;

4. A.A. e B.B. sono rimasti intimati;

5. la Procura generale della Corte, sostituta procuratrice generale Rosa Maria Dell'Erba, ha presentato conclusioni scritte, ribadite anche in udienza, di accoglimento del ricorso, con la decisione nel merito.

…

Ragioni della decisione

1. Risulta fondato il secondo motivo di ricorso, che assorbe il primo motivo; infondato il terzo motivo di ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito la sentenza deve essere cassata con decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, con annullamento dell'atto impugnato, con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto di giurisprudenza solo da ultimo risolto; in considerazione di una valutazione complessiva del giudizio le spese dei giudizi di merito possono compensarsi interamente.

2. Il terzo motivo, sulla necessità del contraddittorio endoprocedimentale, risulta infondato; infatti, "In tema di imposta di registro, l' art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 , come modificato dalla L. n. 205 del 2017 , detta una regola interpretativa e non antielusiva, quindi l'avviso di liquidazione emesso in applicazione di tale disposizione non soggiace all'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto per l'utilizzazione delle disposizioni antielusive" (Sez. 5 – , Ordinanza n. 13835 del 03/05/2022, Rv. 664651 – 01; vedi anche Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8619 del 09/04/2018, Rv. 647729 – 01).

Non sono prospettati nel ricorso elementi concreti per una rivisitazione del suddetto orientamento, consolidato, della Corte di legittimità (Vedi Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5001 del 02/03/2018, Rv. 648213 – 01).

2. Il secondo motivo risulta fondato, assorbito il primo motivo, in quanto la cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d'azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che

osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d'azienda, in mancanza di elementi intrinseci all'atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti (Sez. 5 – , Sentenza n. 7470 del 20/03/2024, Rv. 670586 – 01 vedi anche, nello stesso senso, Sez. 5 – , Ordinanza n. 16953 del 19/06/2024, Rv. 671605 – 01).

Sul punto deve darsi, quindi, continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: " In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l'irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro" (Sez. 5 – , Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282 – 01; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, Rv. 669569 – 01 e Sez. 5 – , Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024, Rv. 670404 – 01).

L'imposta di registro è, infatti, un'imposta d'atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021 : "Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. – dell' art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 , come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della legge n. 205 del 2017 che, nel fissare i criteri di applicazione dell'imposta di registro, prevede l'esame dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. La sopravvenuta sentenza n. 158 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni e l'odierna ordinanza di rimessione non aggiunge argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati"; vedi anche Corte costituzionale n. 158 del 2020 ).

…

P.Q.M.

Rigetta il terzo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo annullando l'atto impugnato;

spese interamente compensate.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2024.

Depositato in Cancelleria l'8 gennaio 2025.

Domande frequenti

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