Cassazione, sentenza n. 3191 del 08/02/2025

Sentenza n. 3191 del 08/02/2025

Tipologia
Sentenza
Numero
3191
Data
08/02/2025
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente chiedeva il rimborso del 90% delle ritenute IRPEF riferite agli anni 1990-1992 in applicazione del beneficio per il sisma siciliano; i giudici di merito avevano riconosciuto il diritto senza esaminare l’eccezione erariale sulla prova della residenza in un Comune agevolato. La Cassazione qualifica tale requisito come fatto costitutivo del rimborso, che deve essere provato dal contribuente, e la relativa contestazione dell’Ufficio come mera difesa proponibile anche in appello. Accoglie il ricorso, cassa e rinvia per verificare il requisito della residenza.

Testo della pronuncia

RITENUTO CHE

Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Catania, A.A. impugnava il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria nei confronti dell'istanza, con cui egli, in virtù dell' art. 9 , comma 17, della L. n. 289 del 2002 , che aveva riconosciuto ai contribuenti interessati dal sisma del 1990 in Sicilia il beneficio della riduzione al 10% del debito tributario, aveva chiesto il rimborso del 90% delle ritenute Irpef, già versate per suo conto dal sostituto di imposta per gli anni 1990, 1991 e 1992.

In primo grado, l'impugnazione veniva accolta, ritenendo che il rimborso potesse essere chiesto non solo dal sostituto d'imposta, ma anche dal lavoratore sostituito.

Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle entrate, che eccepiva il mancato assolvimento, da parte del contribuente, dell'onere della prova circa la sussistenza del requisito della residenza in un Comune colpito dal sisma, nonché l'applicabilità retroattiva del limite quantitativo, fissato dall' art. 16-octies del D.L. n. 91 del 2017 , all'utilizzo delle somme stanziate per i rimborsi delle imposte sui redditi.

La C.t.r. confermava la decisione di primo grado, osservando che il limite quantitativo ai rimborsi atteneva alla sola fase esecutiva e poteva rilevare solo in sede di ottemperanza.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, sulla base di un motivo, al quale resisteva con controricorso il contribuente.

Depositava memoria il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO CHE

1. Con l'unico motivo di doglianza, l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c., in relazione all' art. 360 , n. 4, c.p.c., avendo la C.t.r. del tutto omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello, con cui l'Ufficio aveva eccepito il mancato assolvimento, da parte del contribuente, della sussistenza del requisito della residenza, in data anteriore al 13 dicembre 1990, in un Comune colpito dal sisma e compreso tra quelli elencati dal d.p.c.m. del 15 gennaio 1991 , così contravvenendo al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

2. Con il controricorso, il contribuente eccepisce l'inammissibilità del motivo di doglianza, trattandosi di contestazione che non era mai stata sollevata prima dall'Agenzia delle entrate e sulla quale non si era mai svolto alcun contraddittorio. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del motivo anche in relazione alla preclusione derivante dalla cd. doppia conforme.

3. Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso, osservando che il motivo di appello, riguardando uno dei presupposti legittimanti il diritto al rimborso, non costituiva domanda nuova e non modificava il perimetro dell'oggetto del ricorso. Su tale questione, quindi, la C.t.r. avrebbe dovuto pronunciarsi in termini di accoglimento o rigetto dell'impugnazione.

4. Contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, il motivo di doglianza è ammissibile, tenuto conto che l'omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell' art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell' art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall' art. 54 del D.L. n. 83 del 2012 , conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 , il motivo deve essere dichiarato inammissibile ( Cass. n. 6835/2017 , Rv. 64367901, nello stesso senso n. 22759/2014, Rv. 63320501).

Come osservato dal Pubblico ministero, il motivo è stato correttamente dedotto in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c. e, quindi, non si incorre nel limite della doppia conforme.

5. Acclarata l'ammissibilità del motivo di doglianza, questo risulta anche fondato.

È vero, infatti, che l'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito ( Cass. n. 20363/2021 , Rv. 66188401). Tuttavia, nel caso in esame, la contestazione sollevata con il motivo di appello non era inammissibile, in quanto, attenendo ad uno dei presupposti soggettivi per ottenere il rimborso e, quindi, ad uno dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dal contribuente, doveva essere valutata d'ufficio dal giudice di primo grado, a prescindere dalle contestazioni dell'Agenzia delle entrate.

5.1 Del resto, nel processo tributario, caratterizzato dall'impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l'emanazione dell'atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell'atto impugnato ( Cass. n. 16984/2023 , Rv. 66825801). Ciò in quanto, nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all' art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda, né può aggirare il principio di sindacabilità limitata degli atti sottostanti adottati dall'Amministrazione finanziaria, autonomamente e obbligatoriamente impugnabili davanti al giudice tributario entro il termine di 60 giorni ex artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ( Cass. n. 22616/2024 , Rv. 67225601).

Peraltro, la Suprema Corte ha anche affermato che, in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta, previsto a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle province terremotate di Catania, Ragusa, Siracusa, presuppone la residenza in uno dei comuni di cui all'elenco del d.P.C.M. del 15 gennaio 1991 , che, in quanto fatto costitutivo del diritto al rimborso, deve essere provata dal contribuente, quale debitore principale del rapporto d'imposta e, dunque, titolare del diritto al rimborso, nei confronti del quale vanno verificate le condizioni per la sua concessione ( Cass. n. 26342/2024 , Rv. 67260701). Ed ancora, in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Ne consegue che l'esclusione del diritto al rimborso, derivante dall'adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall'Amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa di tale natura ed è, dunque, rilevabile d'ufficio ( Cass. n. 1906/2020 , Rv. 65678401).

5.2. Sicché, l'argomentazione con cui l'Ufficio ha negato la sussistenza del diritto al rimborso per la mancata prova del requisito della residenza, costituisce una mera difesa, che, non essendo soggetta ad alcuna preclusione, poteva essere sollevata anche in appello.

La C.t.r., quindi, era tenuta a prenderla in considerazione ed a valutarla, accogliendo o respingendo il relativo motivo di impugnazione, non rilevando che, in primo grado, l'Agenzia delle entrate si fosse limitata ad affermare che il silenzio era stato determinato dallo stato dell'istruttoria ancora in corso.

6. Pertanto, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo per la valutazione del presupposto attinente alla residenza del contribuente, alla luce di quanto sopra esposto, nonché per il regolamento delle spese di lite anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M. La Corte, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso, rigettati i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia, in diversa composizione, per le ragioni di cui in parte motiva e per il regolamento delle spese di lite anche del giudizio di legittimità.

Conclusione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte, in data 27 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria l'8 febbraio 2025.

Domande frequenti

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