Cassazione, sentenza n. 3442 del 11/02/2025
Sentenza n. 3442 del 11/02/2025
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3442
- Data
- 11/02/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite residua concerneva la ripresa per omesso versamento di ritenute riferite a interessi passivi contabilizzati nell’ambito di rapporti infragruppo di cash pooling e factoring. L’Agenzia aveva denunciato che il giudice d’appello non si era pronunciato sulla censura riguardante l’assenza di motivazione della decisione di primo grado su tale recupero. La Cassazione ravvisa l’omessa pronuncia, accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
Testo della pronuncia
Fatti di causa
La società D. A. Italia Srl (d'ora in poi, anche "la società" o "la contribuente") era destinataria di una pluralità di avvisi di accertamento in relazione a diversi anni d'imposta.
L'Agenzia delle Entrate rileva che nella presente sede viene in rilievo solo l'omesso versamento di ritenute pari ad Euro 426.916,97, in violazione dell' art. 26 , comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 e della legge n. 747 del 1982 .
Sulle altre contestazioni contenute nell'originario avviso di accertamento impugnato, decise in appello in senso sfavorevole all'Agenzia, quest'ultima ha dichiarato di aver prestato acquiescenza.
Deduce l'Agenzia che sui conti correnti nn. (——) e (——), la società inseriva gli oneri finanziari maturati sul conto di cash pooling account intrattenuto con la società consociata "Dolpa sarl Branch Swiss", stabile organizzazione in Svizzera della Dolpa sarl, con sede in Lussemburgo.
Precisamente, sul conto n. 723000 erano stati imputati gli interessi passivi maturati nel periodo 1 settembre 2006 – 31 dicembre 2006, pari ad Euro 399.707,99, mentre nel conto 723003 erano stati imputati gli oneri maturati nel periodo 1 gennaio 2006 – 30 agosto 2006, pari ad Euro 876.022,15.
Sui saldi mensili del conto di cash pooling account era stato applicato, come da accordi contrattuali, il tasso d'interesse pari al Libor ad un mese.
La contropartita di stato patrimoniale degli interessi passivi imputati a conto economico era rappresentata dalla voce accesa ai debiti verso la Dolpa sarl Branch Swiss.
Dai controlli esperiti in sede di verifica, emerse una differenza tra gli interessi passivi deducibili dal reddito d'impresa nell'esercizio 2006, accertati dai verificatori, e quelli presentati dalla società ed effettivamente dedotti, rappresentati in un prospetto riportato a pag. 3 del ricorso dell'Agenzia.
Precisamente, emerse una differenza pari ad Euro 918,83 quale maggior onere imputato a conto economico nell'esercizio 2006, recuperato a tassazione ai fini Ires ex art. 109 , comma 5, Tuir .
Le partite a credito e a debito del conto di cash pooling account venivano regolate attraverso le movimentazioni bancarie nel momento in cui D. A. Italia Srl effettuava i pagamenti verso fornitori oppure riceveva gli incassi dai rispettivi clienti. Più precisamente, l'Istituto, nel caso di pagamenti effettuati nei confronti dei fornitori, provvedeva ad addebitare il conto intestato a D. A. Italia Srl e ad accreditare il conto intestato a Dolpa sarl Branch Swiss, utilizzando come causale di pagamento "Disposizione di giro cash pooling".
Nel caso, invece, di incasso di crediti ricevuti dai clienti, la banca provvedeva ad accreditare il conto intestato alla D. A. Italia Srl e ad addebitare il conto intestato alla società Dolpa sarl Branch Swiss.
Sul conto 723101, denominato "Interessi passivi – factoring", sono stati invece contabilizzati gli interessi passivi maturati nei confronti della società consociata " Dolpa San Branch Swiss " in virtù del contratto di "agreement factoring" stipulato in data 1 gennaio 2006.
Le operazioni di factoring hanno riguardato le cessioni alla Dolpa sarl Branch Swiss delle fatture, con scadenza dilazionata nel tempo, che
"D. A. Italia Srl" aveva emesso nei confronti dei propri clienti. Dolpa sarl Branch Swiss, allora, provvide a riconoscerle l'importo indicato in fattura al netto delle commissioni e degli interessi calcolati, tenendo conto dei giorni intercorrenti tra la data di cessione e quella di scadenza della fattura.
All'esito di tutta questa serie di operazioni, non è emersa differenza tra gli interessi passivi deducibili nel 2006, accertati dai verificatori, e gli interessi rappresentati dalla società, tranne un importo di Euro 17.281,07 che la società non è stata in grado di giustificare.
La C.T.P. di Milano, su ricorso della contribuente, accolse il ricorso in relazione all'anno 2006, senza motivare nulla sul punto.
La C.T.R. della Lombardia, riunite le varie controversie relative agli anni 2005 e 2006, rigettò l'appello dell'Agenzia delle Entrate.
Avverso la sentenza d'appello, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente è rimasta intimata.
Il Sostituto P.G., nella persona del dott. Michele Di Mauro, ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Ragioni della decisione
Occorre innanzitutto rilevare che l'odierno ricorso è stato proposto solo nei confronti di D. A. Italia Srl, non anche nei confronti di Dow Italia Srl, anch'essa parte del giudizio di appello.
Tuttavia, il ricorso risulta essere stato notificato anche a Dow Italia Srl
Vertendosi in materia di cause scindibili, nulla osta a che il ricorso fosse proposto solo nei confronti di D. A. Italia Srl, sicché la notificazione a Dow Italia Srl deve essere intesa come eseguita a mero scopo di litis denuntiatio, ai sensi dell' art. 332 c.p.c.
1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato " Art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per violazione dell' art. 112 c.p.c.", l'Agenzia ricorrente deduce che il primo motivo di appello da essa spiegato era rivolto a censurare la sentenza di primo grado per aver omesso qualsivoglia motivazione in ordine al motivo di impugnazione proposto dalla società contribuente e relativo all'omesso versamento delle ritenute. Nonostante che il tema dell'omesso versamento delle ritenute fosse stato riproposto all'attenzione della C.T.R. con l'atto di appello e che anche la società intimata, costituendosi nel giudizio di secondo grado, avesse richiamato in tale sede le difese da essa svolte nel giudizio di primo grado, il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto.
1.1. Il motivo è fondato.
Dalla lettura della sentenza d'appello, qui impugnata, non risulta essere stato né trattato né deciso il motivo di appello relativo all'omessa motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto anche la ripresa delle ritenute non versate contenute nell'avviso di accertamento.
Si tratta di una omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., di talché la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi sulla questione ad essa già devoluta con l'appello e non decisa, regolando anche le spese del presente giudizio.
2. Il secondo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso, in Roma, l'11 dicembre 2024.
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2025.
Domande frequenti
Il pignoramento della Naspi colpisce anche le rate future?
Sì. Secondo il messaggio Inps n. 3260 del 2026, se l'atto parla di somme «dovute e debende» il vincolo copre anche i crediti che diventano esigibili dopo la notifica, purché derivino dallo stesso rapporto giuridico già esistente alla data del pignoramento.
Serve la verifica di inadempienza per pignorare la Naspi?
No. La verifica dell'articolo 48-bis e il pignoramento presso terzi dell'articolo 72-bis del DPR 602/1973 sono strumenti autonomi: l'agente della riscossione può notificare il pignoramento anche senza una verifica attivata.
Nella Naspi anticipata in due tranche, anche la seconda viene pignorata?
La seconda tranche, se dovuta, resta vincolata quando diventa esigibile, anche se inferiore a 5.000 euro. Questa soglia riguarda la verifica d’inadempienza; prima di stabilire quanto versare all’agente occorre verificare la quota pignorabile e il debito residuo.
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