Cassazione, sentenza n. 7131 del 17/03/2025
Sentenza n. 7131 del 17/03/2025
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7131
- Data
- 17/03/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La cartella era intestata a una società agente della riscossione già incorporata in un altro soggetto; i giudici di merito l’avevano annullata ritenendo mancante l’ente emittente. La Cassazione ha precisato che, nel regime anteriore alla riforma del 2024, agli atti tributari non si applicava la categoria amministrativa della nullità prevista dalla legge sul procedimento, ma ha giudicato tale errore irrilevante nel caso concreto. Poiché la fusione per incorporazione estingue l’incorporata dalla cancellazione dal registro delle imprese, la specifica censura delle Agenzie è stata respinta e l’annullamento della cartella è rimasto fermo.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. A.A. Srl proponeva ricorso contro la cartella di pagamento notificata da Equitalia Serit con la quale le era chiesto il pagamento di Euro 92.122,96, eccependo la nullità della stessa per inesistenza del soggetto incaricato dall'Agenzia delle entrate quale agente di riscossione poiché alla data della notifica della cartella, intestata a Equitalia Serit Spa, quest'ultima era stata incorporata in Equitalia Polis Spa e quindi non esisteva più.
La Commissione tributaria provinciale di Campobasso, CTP, accoglieva il ricorso ritenendo nulla la cartella perché emessa da soggetto non più esistente giuridicamente in quanto cessato di esistere a seguito della incorporazione.
2. La Commissione tributaria regionale del Molise, CTR, rigettava il gravame delle agenzie fiscali; in particolare il collegio evidenziava il disposto dell' art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 il cui primo comma prevede che sia nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge; nonché dell'art. 21-octies della medesima legge, il quale prevede che è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza; riteneva pertanto che nel diritto amministrativo, e quindi di riflesso in quello tributario, dall'8 marzo 2005, esistessero due categorie di atti invalidi, gli atti nulli e gli atti annullabili e che nel caso di specie l'atto era nullo mancando il soggetto incaricato all'emissione della cartella esattoriale poiché la stessa portava l'intestazione di Equitalia Serit che non esisteva più in quanto fusa per incorporazione con Equitalia Polis.
2. Contro tale decisione propongono ricorso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle entrate Riscossione sulla base di un motivo.
La società non svolge attività difensiva.
Il ricorso è stato fissato per l'udienza pubblica del 4 marzo 2025, per la quale il PM ha depositato memoria con cui ha chiesto pronunciarsene l'accoglimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4, c.p.c., le ricorrenti agenzie fiscali deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2505-bis c.c. e 21-septies della legge n. 241 del 1990 , nonché dell' art. 110 c.p.c.; la difesa erariale evidenzia in primo luogo che la sentenza sia errata laddove ha ritenuto applicabile al procedimento tributario il regime di diritto amministrativo di cui all' art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 , nonché laddove ha ritenuto configurabile nel caso di specie il difetto assoluto di attribuzione di cui alla predetta disposizione in quanto Equitalia Serit Spa, intestataria della cartella, era stata incorporata mediante fusione in Equitalia Polis Spa, subentrata in tutti i rapporti giuridici che vedevano coinvolto il soggetto incorporato (ad Equitalia Polis era poi subentrata Equitalia Sud Spa mediante altra fusione per incorporazione;
Equitalia Sud Spa si era fusa per incorporazione in Equitalia servizi di riscossione Spa e infine anche quest'ultima società si era sciolta in forza dell'entrata in vigore del D.L. n. 193/2016 , art. 1 ); evidenzia inoltre che l'assunto della CTR sia in contrasto con l'orientamento di legittimità secondo il quale la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo; pertanto nel caso di specie l'intestazione della cartella alla Equitalia Serit Spa anziché al nuovo ente Equitalia Polis Spa non configurava la mancanza di un requisito essenziale della cartella.
2. Consolidato orientamento di questa Corte ritiene che, nel regime antecedente alla riforma dello statuto del contribuente di cui al decreto legislativo n. 219 del 2024 , che ha introdotto l' art. 7-ter alla legge n. 212 del 2000 , in vigore dal 18/01/2024, in materia tributaria non si applica il regime di diritto amministrativo di cui all' art. 21-septies della L. n. 241 del 1990 , che risulta incompatibile con le specificità degli atti tributari relativamente ai quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ha configurato una categoria unitaria d'invalidità-annullabilità (in tale senso Cass. 18/09/2015, n. 18448 nonché le decisioni successivamente riportate); questa costante affermazione è resa a diversi ma omogenei fini, per esempio per evidenziare che il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all' art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale; oppure per evidenziare che il vizio non possa essere introdotto nei successivi gradi di giudizio o non possa essere rilevato di ufficio dal giudice ( Cass. 13/01/2016, n. 381 ; Cass. 27/05/2021, n. 14733 ; Cass. 6/03/2019, n. 6430 ; Cass. 19/07/2014, n. 20014).
Tali consolidate considerazioni però non sono immediatamente decisive nel caso di specie in quanto l'errata utilizzazione della categoria della nullità di cui alla legge n. 241 del 1990 da parte del giudice d'appello non ha avuto alcuna rilevanza nell'economia concreta
della decisione laddove non è contestato che la cartella risulti tempestivamente impugnata e vi fosse fin dal ricorso l'esplicita deduzione del vizio ritenuto poi rilevante dalla CTR; né l'Agenzia deduce alcunché sul punto.
Del resto, è lo stesso motivo erariale ad evidenziare, in aggiunta alla precedente considerazione, appena precisata e di cui non viene in alcun modo spiegata la rilevanza, che l'errore della sentenza è laddove ha ritenuto viziato l'atto perché emesso da soggetto estinto, deducendo che la fusione per incorporazione di Equitalia Serit Spa in Equitalia Polis Spa non avrebbe determinato l'estinzione della prima ma una vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto giuridico.
L'assunto erariale però risulta all'attualità superato dal più recente (rispetto alle decisioni segnalate nel ricorso) arresto nomofilattico di Cass. S.U. 5/10/2021, n. 26970 , per cui la fusione per incorporazione estingue la società incorporata dalla cancellazione dal registro delle imprese ("cessano, infatti, per la società incorporata, la sede sociale, la denominazione, gli organi amministrativi e di controllo, il capitale nominale, le azioni o quote che lo rappresentano, e così via; in una parola, la primigenia organizzazione di dissolve e nessuna situazione soggettiva residua").
Il ricorso, fondato esclusivamente sulle predette censure, va quindi respinto.
3. Non occorre provvedere in merito alle spese alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva della società.
Nei confronti delle agenzie ricorrenti (per l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in virtù dell' art. 22 , D.L. 30/03/2023, n. 34 , conv. nella L. 26/05/2023, n. 56 , in vigore dal 31/03/2023), non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 , nel testo introdotto dall' art. 1 , comma 17, della L. 24/12/2012, n. 228 , un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma in data 4 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2025.
Domande frequenti
Il pignoramento della Naspi colpisce anche le rate future?
Sì. Secondo il messaggio Inps n. 3260 del 2026, se l'atto parla di somme «dovute e debende» il vincolo copre anche i crediti che diventano esigibili dopo la notifica, purché derivino dallo stesso rapporto giuridico già esistente alla data del pignoramento.
Serve la verifica di inadempienza per pignorare la Naspi?
No. La verifica dell'articolo 48-bis e il pignoramento presso terzi dell'articolo 72-bis del DPR 602/1973 sono strumenti autonomi: l'agente della riscossione può notificare il pignoramento anche senza una verifica attivata.
Nella Naspi anticipata in due tranche, anche la seconda viene pignorata?
La seconda tranche, se dovuta, resta vincolata quando diventa esigibile, anche se inferiore a 5.000 euro. Questa soglia riguarda la verifica d’inadempienza; prima di stabilire quanto versare all’agente occorre verificare la quota pignorabile e il debito residuo.
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