Cassazione, sentenza n. 8890 del 03/04/2025

Contenzioso tributario - Riscossione - Notificazione atto

Tipologia
Sentenza
Numero
8890
Data
03/04/2025
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava una cartella per IRPEF 1999 e la prova della notificazione del precedente avviso di accertamento, che il giudice regionale aveva desunto da sentenze rese tra le stesse parti e prodotte in appello. La Cassazione precisa che, in simili controversie, ente creditore e concessionario non sono litisconsorti necessari e che tali sentenze erano producibili secondo la disciplina temporale applicabile. Ritenuto insindacabile l’accertamento di fatto sulla notificazione, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il contribuente alle spese.

Massima

In tema di contenzioso tributario, non sussiste litisconsorzio necessario tra l'Ente creditore (Agenzia delle Entrate) e il concessionario per la riscossione nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento, né conseguentemente vi è un onere del giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio. Quanto alla prova della notificazione dell'atto presupposto (avviso di accertamento) alla cartella di pagamento, questa può essere validamente desunta anche da sentenze rese in altri giudizi tributari tra le stesse parti, legittimamente producibili per la prima volta in grado di appello ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 546/1992. La valutazione circa l'effettiva sussistenza della prova dell'avvenuta notificazione dell'atto presupposto costituisce un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, insindacabile in sede di legittimità.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. In data 28 agosto 2007 veniva notificata a A.A. la cartella di pagamento n. (omissis), con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di Euro 101.944,82, per IRPEF 1999 (Euro 71.443,42) e 2000 (Euro 25.966,29), sulla base di pregressi avvisi di accertamento, asseritamente notificati il 21 dicembre 2006.

2. Il contribuente impugnava la cartella di pagamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza la quale, con sentenza n. 4611/01/2014, depositata il 18 luglio 2014, dichiarava la cessazione della materia del contendere, con riferimento alla pretesa impositiva per l'anno 2000, a seguito di sgravio operato dall'Ufficio, ed accoglieva il ricorso, relativamente alla pretesa per l'anno 1999, sulla base della mancata prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento presupposto.

3. Interposto gravame dall'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 691/01/2016, pronunciata il 23 marzo 2016 e depositata in segreteria il 31 marzo 2016, accoglieva l'appello dell'Ufficio, e confermava la legittimità della cartella di pagamento impugnata, relativamente all'anno 1999.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., sulla base di due motivi (ricorso notificato il 2 maggio 2017).

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

5. Con decreto del 16 luglio 2014 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l'udienza pubblica del 29 novembre 2024.

A detta udienza sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno concluso come da verbale in atti.

È intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell' art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , e dell' art. 102 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3), dello stesso codice.

Rileva, in particolare, che, nel caso di specie, non sussisteva un litisconsorzio necessario tra l'Ente creditore (nel caso di specie, Agenzia delle Entrate) e concessionario per la riscossione, né vi era un onere del giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio.

Il motivo è inammissibile.

È pur vero che la C.T.R. ha affermato che il concessionario per la riscossione (all'epoca Equitalia Spa, ora Agenzia delle Entrate Riscossione) sarebbe stato parte necessario del giudizio, e pur tuttavia tale affermazione rappresenta un mero obiter dictum, non rappresentando il contenuto della ratio decidendi, che si fonda sulla ritenuta notificazione dell'atto presupposto (avviso di accertamento).

2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 58 D.Lgs. n. 546/1992 , in relazione all'art. 360, comma 1, num. 4) e 5), c.p.c.

Rileva, in particolare, il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto valida la notifica dell'atto presupposto, alla luce dell'esibizione in appello delle sentenze della C.T.P. di Cosenza del 4 aprile 2011, e della C.T.R. della Calabria del 24 aprile 2013, rese in altro e diverso giudizio, prodotte per la prima volta in appello e che tuttavia avevano dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di accertamento per mancata allegazione della cartella ai fini della valutazione della tempestività dell'impugnativa, senza entrare in alcun modo nel merito della vicenda notificatoria e senza nulla dire e statuire circa la prova della notificazione e la sua validità.

Il motivo è da considerare in parte inammissibile, ed in parte infondato.

Inammissibile, per la parte che riguarda il richiamo al n. 5) dell' art. 360 c.p.c., in quanto non viene indicato alcun fatto storico-naturalistico il cui esame sarebbe stato omesso, ma si lamenta, semmai, della mancata valutazione della questione riguardante la prova della notificazione dell'atto presupposto (che invece è stata presa in considerazione dalla C.T.R.)

Per il resto, le sentenze dell'altro giudizio sono state prodotte in appello, e ciò era possibile dall' art. 58 D.Lgs. n. 546/1992 (nel testo vigente ratione temporis); quanto alla prova dell'avvenuta notificazione, la C.T.R. ha ritenuto – con accertamento di fatto insindacabile in questa sede – che tale prova fosse desumibile dalle sentenze dell'altro giudizio, nel quale era stata affermata l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento.

3. Consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2025.

Domande frequenti

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