Cassazione, sentenza n. 9150 del 07/04/2025
Sentenza n. 9150 del 07/04/2025
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 9150
- Data
- 07/04/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerne un accertamento di maggiori redditi e minori costi per fatture relative a operazioni inesistenti emesso verso una società di persone, accolto nei due gradi di merito. La Cassazione rileva d’ufficio che la rettifica del reddito sociale e la sua imputazione automatica ai soci rendono inscindibile il rapporto processuale, imponendo la partecipazione della società e di tutti i soci, salvo questioni personali. Poiché il contraddittorio non era integro sin dal primo grado, dichiara nullo l’intero giudizio, cassa la decisione e rinvia al giudice tributario di primo grado.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La P. F. Sas di A.A. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento per il 2006 con il quale erano stati accertati per la società maggiori redditi e determinati minori costi relativi a fatture fittizie per operazioni inesistenti.
2. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Brindisi accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Puglia, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello erariale.
3. I giudici d'appello ritenevano condivisibili le considerazioni che avevano condotto i giudici di prime cure a disattendere la ricostruzione dell'Ufficio, osservando che l'accertamento si era fondato su dichiarazioni di terzi e non era stato spiegato perché queste fossero maggiormente attendibili delle risultanze della contabilità della società accertata.
4. Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate che si è affidata a due motivi.
5. Non ha resistito con controricorso la P. F. Sas.
6. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all' art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell' art. 2697 c.c. e dell' art. 21 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 in quanto l'Amministrazione aveva assolto l'onere di prova a suo carico.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all' art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 600/1973 in quanto la CTR aveva errato nel ritenere che l'accertamento si fondava su una pluralità di presunzioni, basandosi invece sulle dichiarazioni e la contabilità dei terzi fornitori le cui risultanze si riflettevano sui dati dichiarati dalla società ricorrente.
3. Deve rilevarsi d'ufficio il difettoso contraddittorio, sin dal primo grado di giudizio, poiché viene in rilievo il consolidato principio secondo cui l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all' art. 5 TUIR e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992 e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci ( Cass. sez. un. n. 14815 del 2008 ; Cass. n. 15116 del 2018 ).
4. Quindi, deve dichiararsi la nullità del giudizio con rimessione della causa al giudice di primo grado, perché possa procedere alla trattazione del processo con tutti i litisconsorti necessari. I motivi di impugnazione introdotti con il ricorso dell'Agenzia delle entrate rimangono, dunque, assorbiti.
P.Q.M. dichiara la nullità del giudizio, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio nel rispetto del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Conclusione Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2025.
Domande frequenti
Quanto vale il bonus mamme 2026?
È un'integrazione al reddito di 60 euro per ogni mese, anche solo parziale, in cui nel 2026 è in corso il rapporto di lavoro dipendente o l'attività autonoma, fino a 12 mensilità e 720 euro. Non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva per l'ISEE.
Chi ha diritto al bonus mamme 2026?
Le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due figli (il minore sotto i 10 anni) o con almeno tre figli (il minore sotto i 18 anni), con redditi da lavoro 2026 fino a 40.000 euro. Con tre figli il bonus non spetta nei mesi di contratto a tempo indeterminato.
Entro quando e come si presenta la domanda?
La richiesta va inoltrata entro il 31 dicembre 2026 dal sito INPS, nella sezione dei servizi per genitori, con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. L'erogazione avviene in una sola soluzione a dicembre, se l'istruttoria si chiude in tempo.
Quanto spetta a chi ha iniziato a lavorare a marzo?
Il conteggio è lineare: a ogni mese di lavoro nel 2026 corrispondono 60 euro, anche se l'attività copre solo una parte del mese. Chi ha cominciato a marzo matura 10 mensilità, cioè 600 euro, mentre chi lavora da dipendente tutto l'anno arriva a 720 euro.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

