Cassazione, sentenza n. 10873 del 24/04/2025
Sentenza n. 10873 del 24/04/2025
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10873
- Data
- 24/04/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il disconoscimento di costi ai fini IVA e IRAP nei confronti di una società, con conseguenti accertamenti IRPEF sui redditi di partecipazione dei soci. La Cassazione qualifica come apparente la motivazione della sentenza d’appello, perché limitata a una generica adesione alla decisione di primo grado e all’elencazione delle contestazioni dell’Ufficio, senza illustrare autonomamente le censure e le ragioni del loro rigetto. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio al giudice tributario regionale in diversa composizione.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale della Campania, previa riunione, rigettava gli appelli proposti dalla società IT C. Srl, già IT C. Sas, e dai soci A.A. e B.B. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Benevento che ne aveva rigettato in parte i ricorsi contro l'avviso di accertamento per Iva e Irap emesso nei confronti della società, con cui erano stati disconosciuti taluni costi, e i consequenziali accertamenti a fini Irpef emessi nei confronti dei soci per i redditi di partecipazione.
In particolare, la CTR, per quanto in tale grado di giudizio ancora rileva, confermava la decisione dei giudici di primo grado, condividendone la motivazione.
2. Contro tale sentenza i contribuenti propongono ricorso affidato a tre motivi.
L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 24/01/2025.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4) e n. 5) cod. proc. civ., si deduce nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132 , secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., 118, primo e secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., per motivazione apparente.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3) cod. proc. civ., si deduce violazione dell' art. 75 , comma 1, t.u.i.r. e dell' art. 109 , comma 5, t.u.i.r. , violazione degli artt. 24 e 53 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell' art. 12 della legge n. 212 del 2000 , nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., violazione e falsa applicazione dell' art. 21 D.P.R. n. 633 del 1972 , nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell' art. 12 della legge n. 212 del 2000 , dell' art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., violazione e falsa applicazione dell' art. 109 , comma 5, t.u.i.r. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio pur discusso dalle parti, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
2. Il primo motivo è fondato.
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell' art. 132 n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell' art. 36 , secondo comma, n. 4, D.Lgs. 546/1992 ) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione ..manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata ( Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053 ).
In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ( Cass. 3/11/2016, n. 22232 ).
Inoltre, in tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell' art. 118 disp. att. cod. proc. civ., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione ( Cass. 11/04/2024, n. 9830 ; Cass. 5/10/2018, n. 24452 ).
Nel caso di specie l'effettiva motivazione della sentenza oggetto di ricorso si riduce a una generica condivisione dell'operato del giudice di primo grado che avrebbe "analiticamente valutato i ricorsi proposti" decidendoli in sintonia coi principi della giurisprudenza di legittimità; tale motivazione risulta integrata unicamente dall'elenco delle fatture oggetto di contestazione, accompagnata dai motivi per i quali l'ufficio aveva disconosciuto i relativi costi; per cui alla generica condivisione della sentenza di primo grado, i cui esatti termini non sono neanche riportati, non si accompagna alcuna motivazione autonoma, non potendosi ritenere tale l'elenco delle osservazioni dell'ufficio.
Il primo motivo va quindi accolto.
Ne segue l'assorbimento degli altri motivi.
3. La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame, e cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 24 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2025.
Domande frequenti
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