Cassazione, sentenza n. 14530 del 30/05/2025

Sentenza n. 14530 del 30/05/2025

Tipologia
Sentenza
Numero
14530
Data
30/05/2025
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava il silenzio-rifiuto su un rimborso IRPEG risultante dalla dichiarazione relativa al 1982, che i giudici di merito avevano negato considerando prescritta la pretesa e meramente esortativa la disciplina del 2003. La Corte ha invece riconosciuto che tale disciplina obbliga l’Amministrazione a non eccepire la prescrizione per dieci anni dal 1° gennaio 2004 e che la sola esposizione del credito in dichiarazione integra la necessaria pendenza. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio al giudice tributario regionale in diversa composizione.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. L'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (I.R.C.A.C.) propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la decisione di primo grado, ritenendo legittimo il silenzio-rifiuto opposto all'istanza 22 maggio 2009 con la quale l'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione aveva chiesto il rimborso del credito Irpeg risultante dal Mod. 760/83 per i redditi prodotti nel 1982, oltre interessi maturati e maturandi. La Commissione tributaria regionale, in sintesi, ha osservato che: la fattispecie era regolata dall' art. 2 , co. 58, L. n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), secondo cui: "Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti"; la disposizione non aveva contenuto precettivo, contenendo un mero invito all'Agenzia delle Entrate a non far valere l'eventuale prescrizione del diritto del contribuente al rimborso, né era direttamente applicabile dal giudice;

la prescrizione era maturata, essendo decorsi oltre venti anni dall'ultimo atto interruttivo ed avendo l'Agenzia delle Entrate ritenuto di sollevare l'eccezione di prescrizione ossia di non aderire all'invito del legislatore, come era in suo potere.

2. Avverso la precitata pronuncia proponeva ricorso l'Istituto per il Credito alla Cooperazione – I.R.C.A.C., basato su tre motivi.

3. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

4. Con ordinanza interlocutoria del 23 marzo 2023 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, in attesa dell'esito del rinvio degli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di analogo ricorso pendente tra le stesse parti.

5. Indi, dopo il pronunciamento delle Sezioni Unite, la causa è stata fissata per la trattazione in pubblica udienza.

6. L'Istituto ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l'I.R.C.A.C. lamenta – ex art. 360 co. 1, n. 3 cod. proc. civ. – la violazione e falsa applicazione dell' art. 2 , comma 58, della legge n. 350/2003 , assumendo essere errata l'interpretazione della norma nel senso che essa conterrebbe un mero invito rivolto all'Amministrazione finanziaria e non sarebbe suscettibile di diretta applicazione da parte del giudice. Secondo i principi generali, l'efficacia estintiva della prescrizione è sottoposta a condizione, non potendo il giudice rilevarla d'ufficio, dal che consegue che il credito prescritto è dotato di piena coercibilità fino a quando il debitore non sollevi l'eccezione di prescrizione. L' art. 2 , comma 58 della legge n. 350/2003 , norma speciale ed agevolativa, destinata a prevalere sulle norme di carattere generale contenute nel codice civile, pur non modificando i termini di prescrizione ordinaria, conteneva un vero e proprio divieto di sollevare l'eccezione di prescrizione e non già un mero 'invito', risultando altrimenti inutile. Il dato letterale non suffragava l'interpretazione della C.T.R., non avendo il legislatore utilizzato l'espressione "può provvedere", né poteva darsi ingresso ad un'interpretazione che lasciasse all'arbitrio dell'amministrazione la scelta di far valere o meno l'estinzione del credito. Si trattava invece di una norma di contenuto precettivo, frutto della scelta discrezionale del legislatore, motivata da ragioni di equità a fronte del condono fiscale, che costituiva una disciplina eccezionale adottata per riequilibrare situazioni di disparità, né era ravvisabile una disparità di trattamento posto che il fluire del tempo costituisce idoneo elemento di differenziazione, come statuito dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 112/2013 , che la C.T.R. aveva del tutto ignorato. Infine, il termine "pendenze", differentemente da quanto opinato dalla C.T.P. e apparentemente anche dalla C.T.R., non poteva interpretarsi come riferito ai soli casi in cui vi fossero controversie in corso alla data di entrata in vigore della norma, non essendovi alcun riferimento ad esigenze deflattive del contenzioso.

2. Con il secondo motivo, lamenta – ai sensi dell' art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, osservando che la C.T.R. non aveva considerato che in nessun caso il credito poteva dirsi prescritto alla data dell'1.1.2004, posto che, per come fatto rilevare nell'atto di appello e per come dimostrato a mezzo della produzione documentale del 14.5.2015, esso Istituto aveva interrotto la prescrizione a mezzo istanza di rimborso del 30.9.1994, protocollata in pari data dall'Ufficio ed aveva ricevuto l'avviso di accertamento n. 137/1988, da cui emergeva il riconoscimento del proprio credito da parte dell'A.F.. Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, pertanto, non solo il credito non era prescritto, né il rapporto poteva dirsi esaurito.

3. Con il terzo motivo, deduce – ai sensi dell' art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c.- l'omesso esame del motivo di gravame con il quale era stato impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese processuali, lamentando la mancata compensazione, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'art. 2, comma 58, L. cit.

4. Il ricorso è fondato con le precisazioni che seguono.

5. In altro giudizio pendente tra le stesse parti, interveniva l'ordinanza n. 8475/23, con la quale la Sezione Tributaria della Corte rimetteva gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite ritenendo opportuno, alla luce dei precedenti sia di SU n.2687/07 sia di C.Cost. ord. 112/2013 , "un nuovo intervento nomofilattico chiarificatore sulla

specifica questione della valenza precettiva o meno dell' art.2 , comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n.350 ", vista la rilevanza della questione e la sua idoneità a riproporsi in futuri giudizi.

6. Le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate con la sentenza n. 12284, depositata il 7 maggio 2024, alla cui condivisa motivazione si rinvia, con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto: "l' art. 2 co. 58 legge 350/2003 pone a carico dell'Amministrazione Finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef ed Irpeg sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; questo obbligo, la cui violazione È rilevabile anche d'ufficio dal giudice, viene a cessare dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall'entrata in vigore (1 gennaio 2004) della legge stessa".

7. È stato altresì precisato, nella pronuncia testè richiamata, che alla nozione di "pendenza" va attribuito il significato tecnico-giuridico evincibile dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 2687 del 2007, nel senso cioè che la sola esposizione in dichiarazione del credito (vertendosi appunto qui di un credito non da indebito, ma da dichiarazione) è condizione necessaria e sufficiente a stabilire la 'pendenza' dell'istanza di rimborso.

8. Il primo motivo di ricorso va dunque accolto, mentre il secondo ed il terzo sono assorbiti.

9. La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e rinviata per un nuovo esame alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

10. Le spese del presente giudizio vengono compensate, risentendo la decisione del superamento di un pregresso orientamento favorevole all'Amministrazione Finanziaria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della regione Sicilia, in diversa composizione;

compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 1 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2025.

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