Cassazione, sentenza n. 14993 del 04/06/2025

Sentenza n. 14993 del 04/06/2025

Tipologia
Sentenza
Numero
14993
Data
04/06/2025
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente contestava un accertamento dichiarato tardivamente impugnato dal giudice regionale, che aveva ritenuto valida la notificazione mediante il rito dell’irreperibilità assoluta. La Cassazione ha affermato che il messo deve indicare concretamente le ricerche svolte per verificare che il destinatario non abbia più abitazione, ufficio, azienda o sede nel Comune del domicilio fiscale; formule generiche o modelli prestampati non consentono il controllo dell’operato. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.

Testo della pronuncia

Fatti di causa

Nella controversia originata dall'impugnazione da parte di A.A. di avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2007, il contribuente ricorre su tre motivi, nei confronti dell'Agenzia delle entrate che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio (d'ora in poi C.T.R.), in accoglimento dell'appello proposto dall'Ufficio, aveva riformato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'atto impositivo per difetto di notifica.

In particolare, il Giudice di appello, rilevato che la notificazione era avvenuta regolarmente secondo il rito della cd. irreperibilità assoluta e che tale stato era comprovato da una pluralità di tentativi di accesso temporalmente contigui con esclusione della necessità di indicazione nella relata dello svolgimento di ulteriore ricerche, riteneva di conseguenza tardivo il ricorso introduttivo siccome proposto oltre i termini di legge.

In prossimità dell'udienza pubblica il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale Michele Di Mauro, ha depositato requisitoria concludendo per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti; il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc. civ., che la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa nella violazione dell' art. 60 , comma 1, lett. e), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , per avere ritenuto valida la notificazione dell'avviso di accertamento impugnato, relativo all'anno di imposta 2007, effettuata con il rito dell'irreperibilità assoluta di cui alla disposizione da ultimo citata, in quanto la ritualità della suddetta notificazione non era inficiata dal fatto che il messo non aveva attestato le ricerche fatte per rintracciare il contribuente, risultato "sconosciuto/trasferito", e per verificare l'esistenza di un ulteriore recapito idoneo a ricevere la notifica nell'ambito del Comune di Latina, visto che il contribuente non aveva dato conto dell'errore in cui era incorso il messo e non aveva né proposto querela di falso, né fornito elementi per smentire l'attestazione del messo riguardo alla sua irreperibilità.

Sostiene il ricorrente che le argomentazioni addotte dalla Commissione Tributaria Regionale non sono condivisibili e che la suddetta notificazione è l'inesistente, perché:

a) l'Amministrazione Finanziaria gli avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento ai sensi dell' art. 140 cod. proc. civ. e non con il rito speciale degli irreperibili previsto dall' art. 60 , comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 , essendo a conoscenza del suo domicilio fiscale;

b) la notificazione era stata effettuata con il rito degli irreperibili senza che ne ricorressero i presupposti, non avendo il messo notificatore dato atto delle ricerche effettuate per consegnare il plico al destinatario.

Conseguentemente, prosegue che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto ritenere tempestiva l'impugnazione dell'avviso di accertamento, in quanto, a causa dell'inesistenza della notificazione, il contribuente ne era venuto a conoscenza soltanto il 25 settembre 2012, in occasione dei chiarimenti fornitigli dall'Amministrazione Finanziaria in relazione alle procedure esecutive intraprese a suo carico dall'Agenzia delle Entrate.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 5 cod. proc. civ., si deduce, altresì, che la sentenza è nulla per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di pronunciarsi in ordine alla regolare costituzione delle parti nel procedimento amministrativo; questione, questa, rilevante ai fini della decisione, operando, nella fattispecie in esame, la presunzione legale di cui all' art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 .

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 5 cod. proc. civ., si deduce, infine, che la sentenza è errata, per non essersi la Commissione Tributaria Regionale pronunciata sulla questione della mancata sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di un funzionario qualificato.

4. L'Agenzia delle entrate, in controricorso, chiede a questa Corte di dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione nonché l'atto con cui era stato introdotto il primo grado di giudizio essendo stato il contribuente dichiarato fallito dal Tribunale di Latina con sentenza n.128 del 15.11.2012.

L'eccezione va disattesa alla luce dei principi fissati di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali con sentenza n. 11287 del 28 aprile 2023 hanno statuito che:

"Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 L.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato; l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo".

Nel caso in esame è palese l'inerzia del curatore al quale, peraltro, l'Agenzia delle entrate, come dato atto in controricorso ha pure notificato l'atto di appello.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato il che comporta l'assorbimento dei restanti.

L'argomentazione svolta dalla C.T.R., secondo cui non era necessaria l'indicazione nella relata delle ricerche compiute dal messo notificatore, al fine di attestare l'irreperibilità assoluta del contribuente in quanto la stessa era comprovata dai precedenti infruttuosi tentativi di notifica nonché dalla mancata contestazione ad opera del contribuente che quella fosse la sua effettiva residenza ovvero dell'allegazione di elementi che comprovassero la sua presenza in quei luoghi, si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, di recente, compendiata da Cass., Sez. T., n.781 del 12 gennaio 2025 così massimata: "In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60 , comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 , il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso".

Invero, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte la notificazione effettuata con la procedura di cui alla norma predetta richiede che il notificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia più' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (cfr. Cass. n. 23223/2024 , Cass. n. 21384/2024 , N. 14658 del 2024Cass. n. 8823/2024, Cass. n. 1172/2024 ).

È stato, inoltre, precisato che deve considerarsi insufficiente la semplice dicitura "sconosciuto" apposta sulla relata di notifica, senza indicazione delle concrete attività' di ricerca espletate (cfr. Cass. n. 19769/2024 ).

Non si è, infine, mancato di puntualizzare che va considerata invalida la notifica eseguita a mente dell' art. 60 , comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973 , ove il messo si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato che riporti generiche espressioni, sì da impedire ogni controllo del suo operato, non essendovi, peraltro, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore impugnabili mediante querela di falso (cfr. Cass. n. 14658/2024 ).

6. Dai suenunciati principi di diritto si è erroneamente discostata la C.T.R. sicché ulteriormente erronea risulta la declaratoria di tardività del ricorso introduttivo.

7. Per le ragioni illustrate, va quindi disposta, ai sensi degli artt. 384 , comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale procederà' a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princi'pi di diritto sopra espressi oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degli artt. 385 , comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D.Lgs. cit.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, il 6 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2025.

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