Cassazione, ordinanza n. 15619 del 15/06/2025
Ordinanza n. 15619 del 15/06/2025
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15619
- Data
- 15/06/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un accertamento per IRPEF, IRES e IRAP, confermato in appello nonostante il precedente rinvio dell’udienza e la richiesta di trattazione da remoto. La Cassazione ha ritenuto violati il contraddittorio e il diritto di difesa, poiché la causa era stata decisa senza la prescritta comunicazione delle modalità di collegamento e da un collegio comprendente un componente incompatibile. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è stata cassata con rinvio al giudice tributario regionale in diversa composizione.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1.La L.N.I. – DELEGAZIONE DI CORIGLIANO CALABRO impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l'appello avverso la sentenza della C.T.P. di Cosenza, n. 438/11/2020, che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento (——), relativo all'anno di imposta 2011, mediante il quale erano state recuperate magqiori imposte a titolo di IRPEF, IRES e IRAP, oltre interessi e sanzioni.
2.L'Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione per l'eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza.
3.È stata fissata l'adunanza camerale del 15.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto al contraddittorio, per contraddittorietà dei verbali di causa; per contraddittorietà delle date di deposito del dispositivo e della sentenza; per la non veritiera attestazione della presenza del difensore della Lega Navale all'udienza del 6.12.2021 e per incompatibilità di uno dei componenti del collegio. Assume al riguardo che, fissata l'udienza del 6.12.2021 per la trattazione del gravame, aveva formalmente e tempestivamente richiesto la trattazione dell'udienza da remoto in data 1.12.2021, notificando la richiesta alla controparte. Senonché, apprendeva che la causa era invece stata trattata e decisa in data 6.12.2021, nonostante il Presidente del collegio avesse dato atto a verbale della sua richiesta e rinviato la causa al 28.2.2022, anche per incompatibilità di uno dei componenti del collegio. Inoltre, nel frontespizio della sentenza compariva la data del 13.12.2021, mentre nel P.T.T. risultava emessa lo stesso giorno 6.12.2021. Non era stata pertanto consentito al difensore né di ricusare uno dei componenti del collegio, né di svolgere le proprie difese.
2.Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
3. Il primo motivo, con il quale si denunciano svariati errores in procedendo, sussumibili nell' art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c., che consente a questa Corte l'esame diretto degli atti processuali, è fondato.
3.Risulta infatti documentato dalla parte ricorrente che in data 1.12.2021 il difensore nominato ha tempestivamente richiesto la trattazione della causa da remoto, ai sensi dell' art. 34 bis del decreto legislativo n. 546/92 e che tale istanza è stata comunicata alla controparte AGENZIA DELLE ENTRATE.
4.Nel verbale dell'udienza del 6.12.2021, per quel che qui interessa, si legge quanto segue: "Rilevato che un componente del collegio ha fatto parte del collegio di primo grado, rilevatane la incompatibilità, rilevato inoltre che è stata presentata istanza di trattazione da remoto, si rinvia la causa all'udienza del 28 febbraio 2022."
Senonché, il medesimo verbale prosegue, con l'attestazione che "il collegamento da remoto si è svolto regolarmente" e si conclude con "Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e il collegio si ritira in Camera di Consiglio."
Ed effettivamente lo stesso giorno 6.12.2021, veniva depositata la sentenza.
Pertanto, dopo che la causa era stata rinviata alla data del 28.2.2022, è stata disposta nei fatti un'anticipazione dell'udienza, in violazione sia dell' art. 31 del decreto legislativo n. 546/92 che dell' art. 34 bis del decreto legislativo n. 546/92 , il quale dispone che "Nei casi di trattazione delle cause da remoto, la segreteria comunica, almeno tre giorni prima dell'udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento".
4.Questa Corte ha più volte affermato che nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata" ( Cass. n. 14874/2021 , Cass. n. 18279/2018 ; conformi cass. sez. 6-5-, 29 gennaio 2016, n. 1/06,
Cass. sez. 6-5, 14 maggio 2013, n. 11487 )." Gli stessi principi devono trovare applicazione in caso di richiesta di celebrazione dell'udienza da remoto, ex art. 34 bis del decreto legislativo n. 546/92 , posto che, anche in questo caso, è prevista espressamente la comunicazione, almeno tre giorni prima dell'udienza, dell'ora e delle modalità di collegamento, a fine di garantire il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa. 4.1.Per completezza, va soggiunto che la sentenza è altresì affetta da nullità per essere stata la causa stata decisa da un collegio di cui, come rilevato dallo stesso Presidente del collegio di secondo grado a verbale, faceva parte un componente incompatibile per aver già fatto parte del collegio di primo grado.
5.La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, in quanto affetta da nullità, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, sezione distaccata di Cosenza, in diversa composizione, che provvederà alla fissazione di nuova udienza per la trattazione della controversia, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
6. Il secondo motivo resta assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sez. distaccata di Cosenza, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Depositato in Cancelleria l'11 giugno 2025
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