Cassazione, ordinanza n. 16112 del 16/06/2025

Ordinanza n. 16112 del 16/06/2025

Tipologia
Sentenza
Numero
16112
Data
16/06/2025
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia nasce dal disconoscimento della detrazione per interventi di riqualificazione energetica, motivato esclusivamente dall’omesso invio all’ENEA della comunicazione di fine lavori entro novanta giorni. La Cassazione stabilisce che, per la disciplina applicabile, tale adempimento aveva finalità statistiche e la sua omissione non comportava decadenza, mancando un’espressa previsione normativa; il controllo doveva invece riguardare l’effettivo sostenimento delle spese agevolate. Accolti due motivi, la Corte cassa la sentenza e annulla nel merito la cartella di pagamento.

Testo della pronuncia

Fatti di causa

I coniugi A.A. effettuarono, a partire dall'anno 2011, dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in P, (——).

A fronte delle spese sostenute per l'efficientamento energetico degli immobili, i coniugi A.A. usufruirono delle deduzioni fiscali, indicandole nel modello Unico 2013, anno d'imposta 2012.

L'Ufficio, ai sensi dell' art. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973 , rettificò la dichiarazione per l'unico motivo che l'odierno contribuente non aveva trasmesso all'ENEA la comunicazione di fine lavori.

Proposto ricorso avverso la cartella di pagamento, la C.T.P. di Trento annullò la ripresa.

La sentenza di primo grado fu riformata dal giudice di appello, con sentenza contro la quale il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Il Sostituto Procuratore Generale, dott. Paola Filippi, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell'art. 380 bis.1. c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato " Art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c.: Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell' art. 1 , comma 344 e seguenti della legge n. 296 del 2006 , dell' art. 1 , comma 3, della legge n. 449 del 1997 , del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41 e del D.M. 19 febbraio 2007 , laddove nella sentenza di seconde cure si ritiene che l'obbligo introdotto dall' art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 di inviare all'ENEA la comunicazione e la documentazione ivi contemplate sia previsto a pena di decadenza dalla detrazione per interventi di riqualificazione energetica", il contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'invio della comunicazione all'ENEA, previsto dall' art. 4 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 , fosse previsto a pena di decadenza dall'agevolazione.

2. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato " Art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c.: Violazione di legge, violazione e/o falsa applicazione dell' art. 2 , comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 , laddove nella sentenza di seconde cure si ritiene che il fatto che il mancato invio della comunicazione all'ENEA abbia determinato la decadenza dall'agevolazione per riqualificazione energetica risulterebbe confermato da quanto previsto dal citato art. 2, comma 1", il contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, attraverso una interpretazione sistematica delle norme rilevanti, che l'invio della comunicazione di fine lavori all'ENEA fosse previsto a pena di decadenza dall'agevolazione.

2.1. Il primo e il terzo motivo di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.

Questa Corte Suprema, all'esito di pubblica udienza ( Cass., sez. 5, n. 7657/2024 ), ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, ai sensi dell' art. 4 del D.M. del 19/2/2007 , non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in difetto di un'espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un'interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto.

Con detto arresto, la Corte ha spiegato che la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell' art. 4 del D.M. 19/2/2007 .

Inoltre, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione della decadenza per l'omessa o tardiva comunicazione all'ENEA non può farsi discendere nemmeno dalla normativa primaria, in attuazione della quale il citato decreto è stato emanato ( art. 1 , commi 344, 345, 346 e 347 della legge n. 296 del 2006 ).

Il controllo dell'amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, mentre la comunicazione all'ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico.

Solo con il D.M. 11 maggio 2018 sono stati previsti poteri di verifica e controllo in capo all'ENEA, in attuazione dell' art. 14 , comma 2-quinquies, del D.L. 4/6/2013 , convertito in L. n. 90 del 2013 , comma inserito dall' art. 1 , comma 2, lett. a), n. 3), della legge n. 232 del 2016 , sostituito dall' art. 4 bis , comma 1, lett. b), del D.L. n. 50 del 2017 , convertito con modificazioni in L. n. 96 del 2017 e successivamente così modificato dall' art. 1 , comma 3, lett. a), n. 8) della legge n. 205 del 2017 , a decorrere dal primo gennaio 2018.

3. Il secondo e il quarto motivo sono assorbiti.

4.La sentenza è cassata e, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'annullamento della cartella di pagamento impugnata in prime cure.

5. Essendosi l'orientamento di legittimità consolidato dopo la proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quarto.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la cartella di pagamento impugnata in primo grado.

Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2025.

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