Cassazione, sentenza n. 18931 del 10/07/2025

IMU - Occupazione abusiva

Tipologia
Sentenza
Numero
18931
Data
10/07/2025
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il Comune chiedeva l’IMU per un immobile che, nell’anno d’imposta, era rimasto indisponibile a causa di occupazione abusiva e sequestro preventivo; i giudici di merito avevano escluso il presupposto impositivo. Applicando la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale, la Cassazione ha ritenuto irragionevole ravvisare capacità contributiva nel proprietario privato dell’utilizzo e della disponibilità del bene che abbia tempestivamente denunciato l’occupazione, circostanze già accertate nel giudizio. Il ricorso comunale è stato quindi rigettato, mentre quello incidentale condizionato è rimasto assorbito.

Massima

Indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell'IMU, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l'occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l'accaduto, tanto che il legislatore è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l'imposta in questione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Calenzano (FI) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 30 settembre 2021, n. 1068/04/2021, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. (——), prot. n. (——), dell'1 giugno 2018, notificato il 7 novembre 2018, in sostituzione e rettifica dell'avviso di accertamento n. (——), prot. n. (——), dell'1 giugno 2018, notificato il 4 giugno 2018, da parte del medesimo Comune per l'omesso versamento dell'IMU relativa all'anno 2016 nella misura complessiva di Euro 35.619,00, in relazione ad un fabbricato acquistato dall'"Azienda U.S.L. Toscana Centro" con compravendita di cosa futura del 5 maggio 2009 e censito in catasto con dichiarazione di nuova costruzione del 20 gennaio 2015, prot. n. (Omissis), che, dopo l'occupazione abusiva da parte del "Movimento di (——)" con decorrenza dal 22 dicembre 2015, era stato sottoposto a sequestro preventivo con provvedimento del 23 febbraio 2016, poi revocato il 21 settembre 2017, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo Comune nei confronti dell'"Azienda U.S.L. Toscana Centro" avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze il 13 novembre 2019, n. 831/01/2019, con compensazione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – sul rilievo dell'insussistenza del presupposto impositivo nell'anno di riferimento per la perduta disponibilità dell'immobile a causa del sequestro preventivo.

3. L'"Azienda U.S.L. Toscana Centro" ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza.

4. Il Comune di Calenzano (FI) ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

5. L'"Azienda U.S.L. Toscana Centro" ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., deducendo la sopravvenienza in corso di causa della sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 18 aprile 2024, n. 40, per effetto della quale "è assolutamente irragionevole e contrario al principio di capacità contributiva, insomma, ravvisare la soggettività passiva IMU e la conseguente debenza dell'imposta in capo al proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale, per il periodo decorrente dal momento della denuncia fino a quello in cui l'immobile venga liberato, "perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso"".

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 , 51, comma 3-bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'indisponibilità conseguente al sequestro preventivo giustificasse l'insussistenza del presupposto impositivo.

1.1 Il predetto motivo è infondato.

1.2 Come è noto, su sollecitazione di questa Corte ( Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, nn. 9956 e 9957), il giudice delle leggi ha dichiarato lite pendente l'illegittimità costituzionale dell' art. 9 , comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 , nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti ad IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614 , secondo comma, o 633 cod. pen. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale ( Corte Cost., 18 aprile 2024, n. 60 ).

A fondamento di tale conclusione, vi è la riflessione che: "Indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell'IMU, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l'occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l'accaduto, tanto che il legislatore, come già rilevato, è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l'imposta in questione".

1.3 Secondo un indirizzo consolidato, il mutamento normativo prodotto da una pronuncia di illegittimità costituzionale, configurandosi come ius superveniens, impone, anche nella fase di cassazione, la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applicazione della disciplina risultante dalla decisione anzidetta; con l'ulteriore conseguenza che, ove la nuova situazione di diritto obiettivo derivata dalla sentenza di incostituzionalità richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina, questi debbono essere compiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase di cassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di appello (in termini: Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2019, n. 34209 – nello stesso senso: Cass., Sez. 5, 17 novembre 2020, n. 26117 ; Cass., Sez. 5, 10 giugno 2021, n. 16206 ; Cass., Sez. 5, 1 febbraio 2022, n. 2939 ; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9718 ; Cass., Sez. Trib., 9 dicembre 2024, n. 31648 ; Cass., Sez. 2, 16 dicembre 2024, n. 32705 ).

In proposito, va fatta applicazione del principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens, che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti; e, dall'altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione – e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse – impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità ( Cass., Sez. Lav., 1 ottobre 2012, n. 16642 ; Cass., Sez. 5, 24 luglio 2018, n. 19617 ).

1.4 Nel caso di specie, tuttavia, la sopravvenienza della declaratoria di illegittimità costituzionale (nella forma di sentenza additiva) non comporta la necessità di un nuovo accertamento di fatto, essendo stato già verificato ed apprezzato dal giudice di appello che la contribuente non aveva avuto la disponibilità materiale dell'immobile per l'intera durata dell'anno 2016, essendone stato ininterrottamente privata nel periodo compreso dal 22 dicembre 2015 al 20 settembre 2017 a causa dell'occupazione abusiva da parte di terzi, che era stata tempestivamente denunciata all'autorità giudiziaria.

1.5 Peraltro, come è stato evidenziato dalla controricorrente in memoria illustrativa, il giudice di appello "(…) ha (…) offerto un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 9 e 8 del D.Lgs. n. 23/2011 – che ha trovato poi conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 60/2024 successivamente pubblicata-, ed ha conseguentemente fatto corretta applicazione delle norme indicate in rubrica, ritenendo che nella fattispecie in esame "il presupposto di imposta (individuato nella "titolarità piena" del diritto di proprietà) non può ritenersi realizzato" (pag. 3 della sentenza)", optando per un'esegesi innovativa dell' art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 , in perfetta sintonia con la successiva statuizione della sentenza della Corte Costituzionale n. 60 del 18 aprile 2024 .

Difatti, secondo la motivazione della sentenza impugnata: "In definitiva, in fattispecie concrete quali quella in esame, non può dirsi che il presupposto formale della imposizione sia perfettamente integrato solamente operando una distinzione tra cautela e ablazione definitiva, giacché se è vero che quest'ultima è la sola forma idonea a privare il titolare del suo diritto di proprietà, non è men vero che la prima ne condiziona i suoi più significativi risvolti quantomeno in punto di disponibilità. Siccome la norma sopra citata individua il presupposto impositivo nella "titolarità piena" del diritto di proprietà può quindi ben dirsi che, quando a seguito della (ipotetica) realizzazione di un reato sia stato imposto un vincolo anche alla sola disponibilità del bene oggetto di cautela, il presupposto di imposta non può ritenersi realizzato".

2. Il ricorso incidentale (condizionato) è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell' art. 112 cod. proc. civ., in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sui motivi di appello incidentale circa questioni preliminari (in particolare, sulla notifica dell'atto impositivo a mezzo del servizio di posta privata, sul difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo da parte del funzionario delegato in base alla "determinazione n. 42 – Risorse/2016 R.G. n. 330/2016", sulla carenza di motivazione dell'atto impositivo, sulla carenza di contraddittorio preventivo).

2.1 Il rigetto del ricorso principale esime dallo scrutinio del ricorso incidentale condizionato, comportandone l'assorbimento.

3. Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, si deve rigettare il ricorso principale e dichiarare l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

4. La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma succitata costituisce giusto motivo per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

5. Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato; compensa tra le parti le spese giudiziali; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2025.

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