Cassazione, ordinanza n. 29594 del 10/11/2025

Ordinanza n. 29594 del 10/11/2025

Tipologia
Sentenza
Numero
29594
Data
10/11/2025
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la prescrizione di crediti per imposte dirette e IVA, fatta valere impugnando un’intimazione e una cartella successive ad avvisi di accertamento non contestati. La Cassazione afferma che, se un atto intermedio autonomamente impugnabile non viene contestato, la pretesa si consolida e gli atti successivi possono essere censurati soltanto per vizi propri, non per vicende estintive anteriori come la prescrizione già maturata. Poiché il giudice d’appello non aveva verificato la notificazione degli atti intermedi, il primo motivo dell’Agenzia è accolto e la causa rinviata per ulteriore esame.

Testo della pronuncia

Rilevato che:

1. Con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, n. 250/10/2020 veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Livorno n. 95/2/2018 che aveva accolto il ricorso proposto da A.A., avente ad oggetto l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento per II.DD. e IVA ed altro relativamente al periodo di imposta 1998, derivante da avvisi di accertamento non opposti.

2. Il ricorrente lamentava, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione del credito azionato, doglianza accolta dal giudice di prime cure con consequenziale annullamento della cartella. La decisione veniva confermata dal giudice di secondo grado.

3. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione, affidato a tre motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato.

Considerato che:

1. Con il secondo motivo di ricorso, da trattarsi in via prioritaria perché, se accolto, idoneo a determinare la nullità della sentenza, in relazione all' art. 360 , primo comma, n.4, cod. proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione dell' art. 36 , D.Lgs. n. 546/92 e dell' art. 132 cod. proc. civ., con riferimento alla motivazione espressa dal giudice d'appello, che non sarebbe comprensibile e priva dell'esposizione anche sintetica delle ragioni di fatto e di diritto prescritte.

2. Il motivo è infondato. Si rammenta che la riformulazione dell' art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall' art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 , dev'essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall' art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione ( Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053 cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni ordinarie, tra cui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023 , in motivazione).

3. Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non si colloca al di sotto del minimo costituzionale ( Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 ), dal momento che la sentenza impugnata identifica quale sia l'atto impugnato nei seguenti termini "trattasi di ricorso avverso cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate anno 1998" a pag.2 e, poi, in calce alla medesima pagina aggiunge "avviso di intimazione (…) notificato il 23/5/2017, oggetto dell'odierna opposizione". Tale l'oggetto del contendere, il giudice sintetizza lo svolgimento del processo, l'esito del giudizio di primo grado, le ragioni e i motivi di doglianza e l'eccezione delle parti e conferma la decisione di primo grado di intervenuta prescrizione del credito.

4. Riprendendo l'ordine naturale di trattazione delle censure, con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3., cod. proc. civ., viene dedotta la violazione da parte del giudice degli artt. 19, D.Lgs. n.546/92, 25, D.P.R. n.602/72, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., per aver implicitamente ritenuto impugnabile la cartella di pagamento in assenza di contestazione di vizi propri con l'atto introduttivo.

5. Il motivo è fondato.

5.1. Come già affermato da questa Corte ( Cass. n.5 , n.21945 /2025, la mancata impugnazione della intimazione di pagamento (nella specie, notificata nel 2018), è idonea a precludere alla contribuente la possibilità di contestare i vizi propri della prodromica cartella, dovendosi condividere l'orientamento recente e prevalente in Sezione in tal senso (si veda, ad esempio, Cass. nn. 6436/2025 , 13329/2025 e 22108/2024 ). Da quest'ultima pronuncia è stato tratto il principio di diritto secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell' art. 19 , comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione.

5.2. La Corte giunge a tale condivisibile decisione in quanto "l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell' art. 19 , comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;

(…) queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. (Omissis)), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773 )".

5.3. È dunque superata l'iniziale interpretazione della Sezione ( Cass. n.16743/2024 ) ed è ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all' art. 19 , comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (a mente del quale – giova ripeterlo – "La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo") comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (ad. es., v. Cass. n.10736/2024 ). Né tale principio è inficiato dalla sentenza della Corte Cost. n.36/2025 , dal momento che questa non riguarda la questione dell'impugnabilità di atti intermedi, bensì quella della produzione di nuove prove in appello nel processo tributario ( art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ) e l'applicazione nei giudizi in corso delle disposizioni in materia di contenzioso tributario di cui al D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 .

5.4. Tale principio dev'essere reiterato anche nel caso di specie e la censura va accolta dal momento che la sentenza impugnata non ha compiuto alcun accertamento sulla verifica della notificazione degli atti intermedi limitandosi ad elencarli.

6. Resta assorbito il terzo motivo con il quale la ricorrente, ai fini dell' art. 360 , primo comma, n.5, cod. proc. civ., deduce l'omesso esame di fatti oggetto di discussione tra le parti e decisivi, identificabili "nell'avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione, debita-mente documentata" (p.10 ricorso).

7. La sentenza è cassata e, per l'effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma il 23 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2025.

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