Cassazione, sentenza n. 772 del 12/01/2026

Sentenza n. 772 del 12/01/2026

Tipologia
Sentenza
Numero
772
Data
12/01/2026
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Due cartelle fondate su ruoli straordinari erano state annullate nei gradi di merito perché i sottostanti avvisi di accertamento erano stati eliminati con una sentenza non definitiva. La Cassazione conferma che anche una pronuncia non passata in giudicato impone di adeguare la riscossione, ma rileva che, nel caso concreto, la coeva cassazione con rinvio di quella pronuncia aveva fatto rivivere gli atti impositivi, nuovamente idonei a sostenere l’iscrizione straordinaria quale misura cautelare. Il ricorso dell’Agenzia è pertanto accolto e la causa rinviata per un nuovo esame.

Testo della pronuncia

Fatti di causa

1. La CTR Campania, con la sentenza n. 7049/2018 depositata il 23/07/2018, per quanto ancora rileva in questa sede, ha respinto l'appello dell'Amministrazione finanziaria e confermato l'annullamento di due cartelle di pagamento emesse a fronte di carichi di ruolo straordinario, relativi ad atti impositivi annullati in sede giudiziale dalla medesima CTR, l'avviso di accertamento n. (OMISSIS) ed il n. (OMISSIS).

I giudici d'appello, richiamando l'orientamento manifestato dalle Sezioni Unite di questa Corte, hanno rilevato che, nel caso di annullamento giudiziale dei titoli impositivi a monte, l'iscrizione a ruolo straordinario ai sensi degli artt. 15-bis e 11 , terzo comma, del D.P.R. n. 602/73 è illegittima, pur se trattasi di annullamento disposto con sentenza non passata ancora in giudicato.

2. Avverso la predetta sentenza ricorre l'Agenzia delle entrate con unico motivo.

La società contribuente è rimasta intimata.

3. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Alessandro Pepe, ha depositato requisitoria scritta.

4. Infine, in prossimità della pubblica udienza, l'Amministrazione ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 , comma 3 e 15 bis D.P.R. 602/73 , 68 D.Lgs. n. 546/92 , nonché 22 D.Lgs. 112/1999 ".

2. Il motivo è fondato, nei termini che seguono.

2.1. Ponendo mente alla espressa, pur subordinata, richiesta del Procuratore generale, non vi sono ragioni per rimettere in discussione il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte e fatto proprio dai giudici territoriali, secondo cui "L'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 , costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata." ( Cass. S.U. 758/17 ).

3. Per consolidato orientamento espresso da questa Corte, infatti, la legittimità della cartella di pagamento, come anche l'iscrizione nei ruoli straordinari, discende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, nonché titolo fondante. Sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulli in tutto o in parte tale atto presupposto, l'ente impositore – così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento – ha l'obbligo di agire in conformità della relativa statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, ove l'iscrizione fosse stata già medio tempore effettuata, nel qual caso adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata ( Cass., Sez. U., 13 gennaio 2017, n. 758 ; conformi da ultimo Cass. 29/08/2024, n. 23329 ; Cass., 4 giugno 2024, n. 15548 ; Cass., 3 giugno 2024, n. 15372 ; Cass., 13 dicembre 2022, n. 36429 ; Cass., 25 ottobre 2022, n. 31607 ; Cass., 6 giugno 2022, n. 18003 ; Cass., 4 aprile 2022, n. 10740 ; Cass., 22 febbraio 2022, n. 10740).

4. Tuttavia, nel caso di specie, questa Corte, con sentenza coeva alla presente, ha cassato con rinvio la sentenza della CTR della Campania (n. 2612/2015) che aveva annullato gli avvisi di accertamento posti a fondamento dei ruoli straordinari qui impugnati e della conseguente cartella di pagamento.

4.1. Ora, la cassazione con rinvio ha comportato la caducazione di tutte le sentenze pronunziate nel relativo giudizio, ivi compresa la pronuncia di primo grado di annullamento degli atti impositivi (v. a tale riguardo, ex multis, Cass. n. 23922/2016 , secondo cui l'eventuale pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex artt. 393 c.p.c., e D.L.gs. n. 516 del 1992 , art. 63, comma 2, il venir meno dell'intero processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso di accertamento).

4.2. Ne consegue la reviviscenza di tali atti impositivi che pertanto, ai sensi dell' art. 15-bis del D.P.R. n. 602/1973 , pur non definitivi, mantengono la propria efficacia di fondamento dell'iscrizione straordinaria.

4.3. È opportuno, inoltre, evidenziare che l'iscrizione nei ruoli straordinari ex 15-bis del D.P.R. n. 602/1973 è uno strumento cautelare che esclude l'applicazione dell'esecuzione frazionata in pendenza di giudizio, prevista dall' art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 .

5. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 13 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2025.

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