Risoluzione n. 140 del 29/12/2010
Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - errata applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente - articolo 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alla sanzione prevista dall’articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997
- Tipologia
- Risoluzione
- Numero
- 140
- Data
- 29/12/2010
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
La risoluzione risponde a interpello sull'errata fatturazione con IVA da parte del rappresentante fiscale per cessioni nazionali a soggetti passivi italiani dopo l'introduzione del reverse charge obbligatorio dell'articolo 17, secondo comma, del DPR n.633 del 1972. Tratta la sanzione ridotta dell'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n.471 del 1997 quando l'imposta è stata assolta e il ravvedimento operoso. Conclude che non è possibile stornare note di credito e autofatture fuori dalle ipotesi dell'articolo 26, ma il credito può essere chiesto a rimborso. Precisa che la sanzione del 3% si commisura all'IVA delle liquidazioni per rapporto, con minimi e massimi, definibile in ravvedimento a un decimo con effetto solidale.
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