Risoluzione n. 105 del 31/10/2011
Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni “prima casa” - Revoca dell'agevolazione
- Tipologia
- Risoluzione
- Numero
- 105
- Data
- 31/10/2011
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
La risoluzione chiarisce su interpello se l’acquirente che abbia fruito dell’IVA agevolata al 4 per cento per la prima casa possa revocare l’impegno a trasferire la residenza entro diciotto mesi. Richiama i requisiti della Nota II-bis alla Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e la decadenza in caso di mancato trasferimento. Conclude che, prima della scadenza, l’acquirente può presentare istanza di revoca all’ufficio di registrazione con riliquidazione dell’imposta e interessi dal rogito senza sanzione del 30 per cento, mentre dopo la decadenza sono dovuti imposta, interessi e sanzione, salvo ravvedimento.
Documento ufficiale
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