Risoluzione n. 4 del 19/01/2015

Consulenza giuridica - Conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari – Obbligo di invio dell’impronta dell’archivio informatico di cui all’art. 5 del D.M. 23 gennaio 2004 – Non sussiste

Tipologia
Risoluzione
Numero
4
Data
19/01/2015
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione chiarisce se, dopo il D.M. 17 giugno 2014, permanga l'obbligo di comunicare l'impronta dell'archivio informatico previsto dall'art. 5 del D.M. 23 gennaio 2004 per i documenti già conservati. Richiama la disciplina transitoria dell'art. 7, commi 2-4, e la finalità originaria dell'adempimento di estendere la validità dei documenti informatici. Conclude condividendo la soluzione prospettata dall'Associazione istante, ritenendo l'obbligo di trasmissione non più necessario rispetto a tale finalità in virtù delle previsioni sulla conservazione delle marche temporali dei D.P.C.M. 30 marzo 2009 e 22 febbraio 2013.

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