Risoluzione n. 66 del 03/08/2016

Interpello Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità2015)

Tipologia
Risoluzione
Numero
66
Data
03/08/2016
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione esamina in sede di interpello il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, con riferimento a progetti beneficiari anche di contributi comunitari e ai criteri di calcolo incrementale rispetto alla media del triennio 2012-2014. Affronta la valorizzazione dei costi al lordo dei contributi per categorie omogenee e l'imputazione temporale secondo la competenza fiscale dell'articolo 109 del TUIR, compresi personale altamente qualificato e ricerca commissionata. Conclude che i costi, anche se interamente finanziati, concorrono per intero alla base di calcolo e che successivamente deve verificarsi che credito cumulato ai contributi non superi i costi ammissibili del periodo agevolato.

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