Risoluzione n. 104 del 28/07/2017

Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche I.V.A. – Applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alle sanzioni di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 – Articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997

Tipologia
Risoluzione
Numero
104
Data
28/07/2017
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione chiarisce l'applicabilità del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997 alle violazioni delle comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA introdotte dal D.L. 193/2016. Descrive le sanzioni ex art. 11 commi 2-bis e 2-ter D.Lgs. 471/1997, le riduzioni entro 15 giorni e le modalità di regolarizzazione con invio o correzione. Conclude che si applicano le regole ordinarie con versamento della sanzione ridotta secondo il momento del ravvedimento, e per le LIPE con coordinamento con la dichiarazione annuale IVA, anche tramite integrativa se i dati non sono sanati.

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