Sintesi
La risoluzione chiarisce il trattamento fiscale delle somme erogate dall'università coordinatrice di progetti europei COST per mobilità di ricercatori e partecipanti, tra rimborsi analitici di viaggio e contributi forfettari. Precisa che l'università, quale Grant Holder vincolato dal Vademecum, non deve operare ritenute all'atto dell'erogazione, ferma la tassazione in capo al beneficiario secondo la normativa nazionale. Qualifica le somme come componenti del reddito di lavoro dipendente o assimilato e ne ammette l'esclusione solo nei limiti dell'articolo 51, comma 5, del TUIR, con rilevanza anche ai fini IRAP.
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