Risoluzione n. 131 del 23/10/2017
Consulenza giuridica. Infedele dichiarazione – Errori sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito – Sanzione – Circostanza attenuante – Applicabilità del ravvedimento operoso – Articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
- Tipologia
- Risoluzione
- Numero
- 131
- Data
- 23/10/2017
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
La risoluzione esamina, in sede di consulenza giuridica, l'applicabilità della circostanza attenuante per errori sull'imputazione temporale di elementi di reddito prevista dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in caso di ravvedimento operoso. Riguarda un'infedele dichiarazione per errata deduzione di accantonamenti, già accertata per il 2012 con sanzione ridotta di un terzo. Precisa che la riduzione opera ordinariamente solo in sede di accertamento, ma ammette che la società regolarizzi autonomamente con sanzione ridotta le medesime violazioni reiterate nelle annualità 2013-2015 già qualificate dall'ufficio.
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