Risoluzione n. 68 del 21/09/2018

Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Comunicazione dei dati e delle fatture emesse – Articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

Tipologia
Risoluzione
Numero
68
Data
21/09/2018
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione chiarisce se il Comune che gestisce direttamente il servizio idrico debba includere le bollette-fatture per acqua, depurazione e fognatura nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Poiché tali bollette tengono luogo delle fatture e sono considerate tali a ogni effetto, non opera un’esclusione oggettiva dall’adempimento. Il Comune deve quindi comunicare i dati delle bollette-fatture emesse verso soggetti passivi IVA, mentre beneficia dell’esonero previsto per le fatture emesse dalle pubbliche amministrazioni nei confronti dei consumatori finali.

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