Risoluzione n. 99 del 29/11/2019

Articolo 23 del DM 31 maggio 1999, n. 164 – Obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione

Tipologia
Risoluzione
Numero
99
Data
29/11/2019
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione chiarisce che deve sussistere identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione, ferma la possibilità di trasmissione da parte dell’associazione cui appartiene il professionista. La violazione comporta, per il contribuente, la necessità della garanzia ai fini del rimborso IVA e, per crediti superiori a 5.000 euro utilizzati irregolarmente in compensazione, recupero e sanzioni; per il soggetto che appone o trasmette il visto in difformità operano le conseguenze previste per il rilascio infedele. Per le condotte pregresse, gli uffici valutano caso per caso l’affidamento, la buona fede e l’eventuale incertezza oggettiva.

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