Risoluzione n. 3 del 27/01/2020
Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera (LPP) - Art. 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
- Tipologia
- Risoluzione
- Numero
- 3
- Data
- 27/01/2020
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
La risoluzione chiarisce il trattamento fiscale del capitale maturato nella previdenza professionale obbligatoria svizzera LPP da un contribuente fiscalmente residente in Italia. La ritenuta definitiva del 5 per cento presuppone che il pagamento sia canalizzato attraverso un intermediario finanziario italiano appositamente incaricato; in tal caso essa esonera dagli obblighi dichiarativi. Per la somma liquidata una tantum all’estero senza intermediari residenti, la ritenuta del 5 per cento non è applicabile e, nel caso esaminato, il capitale è assoggettato a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del TUIR.
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