Risoluzione n. 3 del 27/01/2020

Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera (LPP) - Art. 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Tipologia
Risoluzione
Numero
3
Data
27/01/2020
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione chiarisce il trattamento fiscale del capitale maturato nella previdenza professionale obbligatoria svizzera LPP da un contribuente fiscalmente residente in Italia. La ritenuta definitiva del 5 per cento presuppone che il pagamento sia canalizzato attraverso un intermediario finanziario italiano appositamente incaricato; in tal caso essa esonera dagli obblighi dichiarativi. Per la somma liquidata una tantum all’estero senza intermediari residenti, la ritenuta del 5 per cento non è applicabile e, nel caso esaminato, il capitale è assoggettato a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del TUIR.

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