Risoluzione n. 46 del 31/07/2023
Accordo Svizzera-UE del 26 ottobre 2004 – Articolo 9 in materia di tassazione dei dividendi corrisposti da società figlie europee a società madri elvetiche. Chiarimenti in merito al requisito di assoggettabilità a imposizione fiscale
- Tipologia
- Risoluzione
- Numero
- 46
- Data
- 31/07/2023
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
La risoluzione chiarisce il requisito di assoggettamento a imposizione previsto dall’articolo 9 dell’Accordo Svizzera-UE per l’esenzione dei dividendi corrisposti da società figlie europee a società madri elvetiche, ricostruendo la precedente prassi, la giurisprudenza unionale e la riforma fiscale svizzera. In coerenza con l’obiettivo di neutralità fiscale, considera superati i chiarimenti della risoluzione n. 93/E del 2007 nella parte in cui la parziale esenzione della società madre svizzera impediva l’accesso ai benefici dell’Accordo e determinava l’applicazione della ritenuta alla fonte.
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