Risoluzione n. 46 del 31/07/2023

Accordo Svizzera-UE del 26 ottobre 2004 – Articolo 9 in materia di tassazione dei dividendi corrisposti da società figlie europee a società madri elvetiche. Chiarimenti in merito al requisito di assoggettabilità a imposizione fiscale

Tipologia
Risoluzione
Numero
46
Data
31/07/2023
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione chiarisce il requisito di assoggettamento a imposizione previsto dall’articolo 9 dell’Accordo Svizzera-UE per l’esenzione dei dividendi corrisposti da società figlie europee a società madri elvetiche, ricostruendo la precedente prassi, la giurisprudenza unionale e la riforma fiscale svizzera. In coerenza con l’obiettivo di neutralità fiscale, considera superati i chiarimenti della risoluzione n. 93/E del 2007 nella parte in cui la parziale esenzione della società madre svizzera impediva l’accesso ai benefici dell’Accordo e determinava l’applicazione della ritenuta alla fonte.

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