Interpello n. 25 del 04/10/2018

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Adempimenti dichiarativi ai fini delle II.DD. da parte di un soggetto iscritto all’AIRE. Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni ratificata dalla legge 14 agosto 1982, n. 747

Tipologia
Interpello
Numero
25
Data
04/10/2018
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Il caso riguarda un lavoratore trasferitosi in Lussemburgo dal 1° settembre 2017, iscritto all'AIRE, con famiglia e casa in affitto in Italia, che chiede come dichiarare i redditi 2017-2018 e la detrazione del figlio a carico. Il tema è la residenza fiscale ex articolo 2 TUIR e gli articoli 4, 15 e 24 della Convenzione Italia-Lussemburgo. L'Agenzia chiarisce che, senza prova della contestuale assenza di iscrizione, domicilio e residenza, resta residente in Italia con tassazione mondiale e credito per imposte lussemburghesi, mentre la detrazione figli spetta alla madre al 50% salvo accordo e reddito prevalente.

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