Interpello n. 79 del 20/03/2019
Articolo 11, comma 1,lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Determinazione del “Credito d’imposta formazione 4.0”, di cui all’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 79
- Data
- 20/03/2019
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
La fattispecie riguarda una società che nel 2018 ha svolto formazione del personale dipendente nelle tecnologie del Piano Industria 4.0, disciplinata da contratti collettivi depositati all'Ispettorato del lavoro e attestata dal legale rappresentante. Il tema è se il costo aziendale rilevante per il credito d'imposta formazione 4.0 decorra dall'inizio dell'anno o vada ragguagliato dalla data di deposito del contratto. L'Agenzia afferma che il deposito è condizione di ammissibilità ma non incide sulla decorrenza, non essendo previsto alcun ragguaglio. Il credito spetta quindi sui costi ammissibili per l'intero periodo d'imposta, purché il deposito avvenga entro il 31 dicembre 2018.
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