Interpello n. 281 del 19/07/2019

Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Trattamento fiscale applicabile al reddito di lavoro subordinato prodotto in Italia alle dipendenze della Provincia Autonome di Bolzano da un lavoratore frontaliero fiscalmente residente in Austria – Articolo 19 della Convenzione stipulata tra Italia e Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ratificata dalla legge 18 ottobre 1984, n. 762

Tipologia
Interpello
Numero
281
Data
19/07/2019
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La contribuente, residente a Innsbruck e impiegata come insegnante di chitarra presso una scuola di musica alle dipendenze della Provincia Autonoma di Bolzano, chiede dove tassare il reddito e quali adempimenti e benefici spettino. Il tema è la ripartizione della potestà impositiva tra Italia e Austria per i dipendenti pubblici frontalieri ex articoli 15 e 19 della Convenzione ratificata con legge n. 762/1984. L'Agenzia sostiene la tassazione esclusiva in Italia ex articolo 19, paragrafo 1, lettera a), con adempimenti per non residenti ex articolo 24 TUIR e, ricorrendone i presupposti del 75 per cento del reddito, accesso a deduzioni, detrazioni e detrazione per figlia minore.

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