Interpello n. 310 del 24/07/2019

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione atto di donazione formato all’estero. Articolo 2 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

Tipologia
Interpello
Numero
310
Data
24/07/2019
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

L'istante residente in Italia chiede il trattamento ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni della donazione non modica di denaro depositato all'estero, disposta con bonifico da conto estero a conto estero dal figlio residente nel Regno Unito. L'Agenzia richiama l'articolo 2 TUS: se il donante non è residente, l'imposta è dovuta solo per beni e diritti esistenti in Italia, mentre l'articolo 55 comma 1-bis non deroga alla territorialità. Poiché il denaro trasferito via bonifico non rientra tra i beni presunti esistenti in Italia in assenza di emittente residente, l'atto non è soggetto a imposta né a registrazione in termine fisso.

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