Interpello n. 310 del 24/07/2019
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione atto di donazione formato all’estero. Articolo 2 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 310
- Data
- 24/07/2019
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
L'istante residente in Italia chiede il trattamento ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni della donazione non modica di denaro depositato all'estero, disposta con bonifico da conto estero a conto estero dal figlio residente nel Regno Unito. L'Agenzia richiama l'articolo 2 TUS: se il donante non è residente, l'imposta è dovuta solo per beni e diritti esistenti in Italia, mentre l'articolo 55 comma 1-bis non deroga alla territorialità. Poiché il denaro trasferito via bonifico non rientra tra i beni presunti esistenti in Italia in assenza di emittente residente, l'atto non è soggetto a imposta né a registrazione in termine fisso.
Documento ufficiale
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