Interpello n. 378 del 10/09/2019

Inapplicabilità delle agevolazioni prima casa in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune concesso in locazione. - Nota II-bis) posta in calce all’articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131. - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Tipologia
Interpello
Numero
378
Data
10/09/2019
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

L'istante, dopo aver venduto nel 2018 l'abitazione acquistata con agevolazioni prima casa, possiede nello stesso Comune altro immobile acquistato senza agevolazioni e concesso in locazione con contratto rinnovato 4+4, e chiede di acquistare una nuova abitazione con le agevolazioni. Il tema è la condizione della Nota II-bis che richiede di non essere titolare di altra casa nel Comune. L'Agenzia nega il beneficio perché l'indisponibilità giuridica temporanea da locazione non integra l'inidoneità oggettiva assoluta, come l'inagibilità, né è assimilabile alla nuda proprietà, disattendendo l'ordinanza di Cassazione richiamata.

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